Con la risposta n. 167 del 01/08/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del trattamento fiscale del TFR nei rapporti internazionali, ribadendo che si tratta di retribuzione differita così come chiarito in altri precedenti di prassi; nel particolare caso n cui l’indennità è erogata da un soggetto estero. Nel caso di specie, un lavoratore che, nel periodo di imposta X, aveva trasferito la residenza dall’Italia all’Olanda, dovendo quindi essere considerato per tale periodo un non residente in Italia.
Con il DM 454/2001 si revede l’applicazione, per le imprese agricole, della riduzione delle accise (di cui alla Tabella A allegata al DLgs. 504/95) sull’acquisto di carburante per le macchine adibite a lavori agricoli nelle seguenti misure: 51 per la benzina (pari al 49 dell’aliquota normale; punto 5 della Tabella A del DLgs. 504/95 e DM 454/2001), 78 per il gasolio (pari al 22 dell’aliquota normale; punto 5 della Tabella A del DLgs. 504/95, DM 454/2001 e art. 24 comma 4 della L. 388/2000). Inoltre, per entrambi, il DPR 633/1972 dispone un’aliquota IVA agevolata al 10 anziché l’aliquota ordinaria.
La L. 104/2024 – in vigore da oggi (pubblicata in in GU del 19/07/2024) – contiene disposizioni per gli ETS, con particolare riferimento: al limite entro cui devono rientrare ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate per la redazione del bilancio nella forma del rendiconto per cassa alle regole di partecipazione degli associati alle assemblee ai parametri dimensionali per la nomina degli organi di controllo ai termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il RUNTS al l’esclusione del regime di solidarietà per il versamento delle imposte di successione. La L. 104/2024 – approvata dal Senato il 25/06/2024 e recante disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore – contiene disposizioni gli ETS, con particolare riferimento: al limite entro cui devono rientrare ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate per la redazione del bilancio nella forma del rendiconto per cassa alle regole di partecipazione degli associati alle assemblee ai parametri dimensionali per la nomina degli organi di controllo ai termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il RUNTS al l’esclusione del regime di solidarietà per il versamento delle imposte di successione.
Con risoluzione n. 44 del 2 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha isituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione. Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha previsto, infatti, che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione consegnati dal 30 aprile 2024.
Con la RM 44/E del 02/08/2024, l’Agenzia delle Entrate ha isituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione. Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha previsto, infatti, che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione consegnati dal 30 aprile 2024.
L’agevolazione del prezzo valore che consente di adottare, come base imponibile dell’imposta di registro e ipocatastali, il valore catastale, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, può trovare applicazione solo ove il beneficio sia stato richiesto con una dichiarazione recepita nell’atto di acquisto, non bastando una richiesta verbale al notaio. Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 19878 del 18 luglio 2024, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto ministeriale 3 luglio 2024 che dispone l’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione dell’importante progetto di comune interesse europeo Idrogeno 3, nella catena strategica del valore dell’idrogeno. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto ministeriale 3 luglio 2024 che dispone, ai sensi dell’articolo 1, comma 232, della L. 160/2019, l’attivazione dell’intervento del Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione dell’importante progetto di comune interesse europeo Idrogeno 3, nella catena strategica del valore dell’idrogeno nel rispetto delle procedure e per le finalità stabilite dal DM 21/04/2021.
Entro il 10/08/2024 i soggetti interessati possono presentare istanza per il cd. bonus sponsorizzazioni sportive per le spese sostenute nel 1 trimestre del 2023. Si tratta di imprese/lavoratori autonomi o enti non commerciali con ricavi/compensi conseguiti nel periodo d’imposta 2019 almeno pari a . 150.000,00 e non superiori a . 15 milioni che, nel citato periodo, hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre o di ASD/SSD (iscritte al RASD) operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che che svolgano attività sportiva giovanile.
Con la risposta n. 166 del 01/08/2024, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la possibilità di qualificare come redditi di natura finanziaria ex art. 60 del DL 50/2017 (carried interest) la distribuzione dei proventi ai soci con le seguenti priorità: verrà restituito il capitale investito ai detentori delle Preference Shares saranno corrisposti Preference Dividend ai titolari di Preference Shares nella misura del 9 annuo l’eventuale eccedenza residua dopo le precedenti due distribuzioni verrà distribuito per un certo importo da ripartirsi per il 55 tra i titolari di Common Shares A e per il 45 tra i titolari delle Common Shares B l’eventuale eccedenza residua dopo le prime tre distribuzioni dovrà essere ripartita per l’85 ai detentori delle Common Shares A e per il 15 ai detentori delle Common Shares B. Le prime due tipologie di azioni, in realtà, prevedono diversi diritti patrimoniali: le Common Shares A ricevono una remunerazione postergata e solo eventuale rispetto a quanto previsto per le Preference Shares, che sono remunerate prioritariamente rispetto alle altre categorie di azioni.
Con la risposta a interpello n.164 del 01/08/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le quote consortili destinate a coprire le spese generali del consorzio non sono soggette a IVA per carenza del requisito oggettivo dell’imposta. Nel caso di specie, un ente di ricerca ha ricevuto una fattura, emessa da un consorzio al quale partecipa, per l’addebito delle quote annuali di costituzione, adesione e contributo al funzionamento della struttura consortile.
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