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C’è una provvedimento del Comune di Matera che sta destando non poche perplessità tra i cittadini delle zone centrali e pericentrali, a causa della zone dei parcheggi a pagamento in via Lupo Protospata (tratto compreso tra via Lucana e via Cesare Beccaria), via Cesare Beccaria, via de Sariis, via IV Novembre (tratto compreso tra via Lucana e il civico 12/G di via IV Novembre), via Spine Bianche, via de Viti de Marco, via Padre G. Minozzi, via Chiancalata (tratto compreso tra via Lucana e il fronte civico 24 di via Chiancalata) e via Pasquale Vena (tratto compreso tra via Padre G. Minozzi e via Caropreso). Una decisione giudicata ”scellerata” dal gruppo di Fdi in consiglio comunale, legata alla soppressione di zone di sosta a causa del cantiere della piazza intergenerazionale dove si procede alacremente sul versante dell’area prospicente alla stazione Fal per la realizzazione di parcheggi interrati. Non così sul versante di piazza Matteotti, dove è tutto sospeso per motivi ”tecnici” legati a quanto pare anche a pareri regionali. Per cui tutto fermo per la sistemazione del rondò prossimo a via Rosselli e per quel collegamento con la ”bretella di via Roma, antistante il Palazzo dell’Agenzia delle Entrate.

Da qui, con il persistere della situazione, l’estensione delle zone a pagamento su ‘aree limitrofe’. L’interrogazione presentata dai consiglieri Toto Augusto, Daniele Fragasso e Mario Morelli punta a ottenere risposte su tre temi: Di conoscere i motivi reali che hanno indotto la Giunta Comunale ad adottare il provvedimento. A questo si aggiunge se la distribuzione dei parcheggi a pagamento nella città di Matera sia conforme a quanto stabilito dall’ottavo comma dell’art. 7 del Codice della Strada. E per conoscere l’introito incamerato nelle casse comunali dal 1 gennaio al 31 giugno 2024 dalla gestione dei parcheggi ed il numero di sanzioni elevate nello stesso periodo dagli ausiliari della sosta nelle area di sosta a pagamento;

GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA

Al Signor Sindaco del Comune di Matera
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale

Matera,12 luglio 2024

Oggetto: istituzione di nuove aree di sosta a pagamento nella citta di Matera.

Premesso che
• il servizio di gestione di sosta a pagamento sul territorio comunale di Matera è svolto, in forza del
contratto rep. 3025/2022 del 24/03/2022, dalla società TMP s.r.l.;
• con delibera n. 121/2022 del 19 aprile 2022 e 398/2022 del 15 novembre 2022, la Giunta Comunale ha proceduto all’approvazione delle modifiche delle tariffe e della perimetrazione delle aree di sosta a pagamento ricadenti nel territorio comunale di Matera;
• Con delibera n. 264 del 11 luglio 2024 la giunta Comunale ha istituito nuove aree di sosta a pagamento in via Lupo Protospata (tratto compreso tra via Lucana e via Cesare Beccaria), via Cesare Beccaria, via de Sariis, via IV Novembre (tratto compreso tra via Lucana e il civico 12/G di via IV Novembre), via Spine Bianche, via de Viti de Marco, via Padre G. Minozzi, via Chiancalata (tratto compreso tra via Lucana e il fronte civico 24 di via Chiancalata) e via Pasquale Vena (tratto compreso tra via Padre G. Minozzi e via Caropreso);
• la motivazione di tale scelta scellerata, da quello che si legge nel corpo della delibera, nasce dal fatto che al fine di consentire i lavori relativi alla realizzazione del Parco Intergenerazionale, si è provveduto all’eliminazione della sosta a pagamento su Piazza della Visitazione e che per garantire la rotazione delle auto e rendere fruibili più posti, risulta necessario regolamentare la sosta, elemento importante per decongestionare il traffico in alcune zone che attraggono un numero considerevole di utenti e per apportare sensibili vantaggi di sicurezza stradale;

Considerato che
• Questa Amministrazione Comunale sta attuando nuove politiche del traffico e della sosta dove il parcheggio, una volta commodum ed alla portata di tutti, è diventato oggi piuttosto privilegio ad uso esclusivo degli automobilisti più abbienti.
• che la regolamentazione in materia di sosta veicolare è dettata dall’art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Nuovo Codice della Strada), l’Art. 7 comma 1 lettera f del codice della strada recita che “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e’ subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformita’ alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane”, che al comma 8 recita che “ Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonche’ per quelle definite ” A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,( le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.
• Negli ultimi anni il Comune di Matera ha praticato una selvaggia politica di espansione dei parcheggi a pagamento che ha praticamente privato il centro storico e zone limitrofe di aree di sosta
Gratuite;
• i provvedimenti dell’Amministrazione Comunale, in materia di regolamentazione della sosta dei veicoli, hanno una prevalente forma di vessazione nei confronti degli automobilisti e dei residenti di questa città;
• che giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere illegittima la sanzione elevata per mancato pagamento delle strisce blu o per inosservanza del disco orario in zone nelle quali non si rinvenga nelle immediate vicinanze un parcheggio libero, in ragione del fatto che l’automobilista deve almeno in teoria essere posto in condizione di scegliere tra le due diverse zone (zona a pagamento o disco orario e zona libera per la sosta);

I Sottoscritti consiglieri comunali

Interrogano
Il Signor Sindaco,
– Di conoscere i motivi reali che hanno indotto la Giunta Comunale ad adottare questo scellerato provvedimento;
– Per sapere se la distribuzione dei parcheggi a pagamento nella città di Matera sia conforme a quanto stabilito dall’ottavo comma dell’art. 7 del Codice della Strada;
– Per conoscere l’introito incamerato nelle casse comunali dal 1 gennaio al 31 giugno 2024 dalla gestione dei parcheggi ed il numero di sanzioni elevate nello stesso periodo dagli ausiliari della sosta nelle area di sosta a pagamento;
I Consiglieri Comunali
Augusto Toto, Mario Morelli Daniele Fragasso


Articolo 7 CODICE DELLA STRADA dal sito www.aci.it
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2, e, quando la intensita’ o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita’, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
4) dei veicoli elettrici;
5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;
e) stabilire aree nelle quali e’ autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e’ subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformita’ alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilita’ urbana.
i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocita’ sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facolta’ puo’ essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalita’ di circolazione dei velocipedi e’ denominata ‘doppio senso ciclabile’ ed e’ individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purche’ non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessita’, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell’espletamento delle proprie mansioni, nonche’ dalle persone con limitata o impedita capacita’ motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita’ costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonche’ a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilita’ urbana.
8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonche’ per quelle definite ” A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potra’ essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche’ di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facolta’, le modalita’ di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonche’, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi.
9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida
((9-ter. I comuni possono stabilire, all’interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l’ingresso e l’uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.))
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta’ di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
11-bis. Nelle zone scolastiche urbane puo’ essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalita’ definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonche’ ai titolari di contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma e’ soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis.

12. Per le citta’ metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) (163)

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 678 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (114) (124) (133) (145) (163)
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e’ soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) (163)
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa e’ del pagamento di una somma da € 26 a € 102 e la sanzione stessa e’ applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attivita’ di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 769 ad € 3.095. Se nell’attivita’ sono impiegati minori, o se il soggetto e’ gia’ stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalita’ indicate al titolo VI, capo I, sezione II. (163)
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AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
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AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
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AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

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AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

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AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

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AGGIORNAMENTO (114)
Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

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AGGIORNAMENTO (133)
Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (145)
Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
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AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

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Contenuto aggiornato al 30/9/2023

 

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