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Con la Legge di Bilancio 2023 sarà prevista una nuova pace fiscale che, sotto vari aspetti, ricalca la precedente esperienza introdotta dal decreto legge n.119 del 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.

In questo contributo analizziamo i dettagli contabili della Manovra 2023.

RISCOSSIONE. Il disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede, al momento, la chiusura, da parte dei contribuenti, dei propri obblighi con l’erario relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Sarà, quindi, possibile pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Sono, pertanto, stralciati interessi, sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive, nonché le somme maturate a titolo di aggio.

NUOVA ROTTAMAZIONE QUATER. Il pagamento delle somme previste per la nuova rottamazione quater potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate (trimestrali), la prima e la seconda delle quali, ciascuno di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, mentre le restanti rate, di pari ammontare, avranno scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

BLOCCO PROCEDURE ESECUTIVE. In linea con quanto già previsto in precedenza, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione e non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche.

Ed ancora,  non possono essere avviate nuove procedure esecutive e nemmeno proseguite quelle precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Inoltre, il debitore alla data di presentazione della definizione agevolata non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28 ter e 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973.

LE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI. Ripescati i decaduti dalle precedenti rottamazioni. Rientrano nell’ambito di questa nuova rottamazione anche tutti i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni.

Infatti, si prevede espressamente che possono essere estinti con questa nuova definizione agevolata anche i debiti per i quali si è determinata l’inefficacia della precedente rottamazione.

Al momento, è previsto che il debitore manifesti all’agente della riscossione la propria volontà di aderire alla definizione agevolata rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione esclusivamente con modalità telematiche.

Inoltre, il Governo interviene anche con lo stralcio dei carichi fino a 1.000 € affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Questi carichi saranno automaticamente annullati alla data del 31 gennaio 2023.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLI AUTOMATICI. Oltre alla rottamazione quater, si prevede l’introduzione di una nuova definizione agevolata delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni.

Si tratta, in, particolare dei controlli previsti dagli articoli 36 bis del DPR 600 del 1973 e 54 bis del DPR 633 del 1972, relativi ai periodi di imposta in corso dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023. La definizione in parola riguarderà anche le comunicazioni di irregolarità recapitate successivamente a tale data. Nello specifico, è prevista, al momento, la possibilità di agevolarle con l’applicazione di una sanzione pari al 3% (in luogo del 10%), oltre che le imposte e i contributi portati nelle stesse, e ciò anche in caso di pagamento rateale in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

IRREGOLARITÀ FORMALI. Altre due norme di particolare interesse riguardano la regolarizzazione delle irregolarità formali e il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie.

Quanto alla prima, si prevede la possibilità di poter sanare inosservanze, infrazioni o irregolarità degli obblighi e degli adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022. La regolarizzazione avviene tramite il pagamento di una somma pari a 200 € per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni.

A ciò si affianca il cosiddetto “ravvedimento speciale” delle violazioni tributarie. Si tratta, in particolare, della definizione agevolata di violazioni sostanziali riguardanti tutte le dichiarazioni relative ai periodi in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

In questo caso, le predette violazioni possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previste dalla legge, oltre all’imposta e gli interessi dovuti.

Con riferimento agli atti del procedimento, il nuovo governo non ha mancato di introdurre degli istituti specifici al fine di consentire al contribuente di definire eventuali liti pendenti con il Fisco.

Nello specifico, si prevede la possibilità di chiudere, con il pagamento di una sanzione ridotta a un diciottesimo di quelle irrogate con agli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 218 del 1997 relativi ai processi verbali di constatazione, nonché agli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

LE CONTROVERSIE TRIBUTARIE. Riaperta nuovamente la definizione agevolata delle controversie tributarie. Il disegno di legge prevede la possibilità di chiudere, in forma agevolata, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di Cassazione anche a seguito di rinvio.

La disposizione prevede che il ricorso pendente, già iscritto nel primo grado, può essere definito con il pagamento del 90% del valore della controversia. Inoltre, qualora sia intervenuta una pronuncia favorevole al contribuente, la lite potrà essere chiusa con il pagamento del 40% del valore della controversa.

Se, invece, l’amministrazione finanziaria risulta soccombente in secondo grado, la lite può essere definita con il pagamento del 15% del valore della controversia.

Introdotta, inoltre, una nuova conciliazione agevolata delle controversie tributarie. Si tratta della definizione agevolata delle controversie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, innanzi alle Corti di giustizia tributarie di primo e di secondo grado e aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Per la definizione agevolata, in deroga a quanto previsto dalle norme che disciplinano l’accordo conciliativo, si applicano le sanzioni ridotte pari a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, nonché gli interessi e gli eventuali accessori.

È possibile anche regolarizzare l’omesso pagamento di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale. Si tratta, nello specifico, della possibilità di definire l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, per le quali non è stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione.

In questo caso, la definizione si perfeziona con il pagamento integrale della sola imposta.

 

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