Cosa prevede e per chi vale il nuovo bonus assunzioni 2024 del 130%? Per chi assume dipendenti a tempo indeterminato arriva la super deduzione fiscale del costo del lavoro.
È stato, infatti, pubblicato il decreto attuativo del ministero dell’Economia, di concerto con il ministero del Lavoro, che prevede un bonus fiscale fino al 130% se si assumono determinate categorie di lavoratori. Vediamo di chi si tratta nel dettaglio.
- Cosa prevede e per chi il bonus 130% per le assunzioni agevolate
- Chi sono gli esclusi
Cosa prevede e per chi il bonus 130% per le assunzioni agevolate
Il Decreto del Ministero del Lavoro prevede per quest’anno una maggiorazione pari al 120% della deduzione fiscale del costo del lavoro per le assunzioni stabiliti che aumenta fino al 130% per le assunzioni a tempo indeterminato, che saranno effettuate dal primo settembre del 2024 e fino al 31 dicembre 2025, di dipendenti cosiddetti meritevoli di maggiore tutela.
Si tratta, per esempio, di:
- persone con disabilità;
- lavoratori molto svantaggiati;
- donne con almeno 2 figli;
- donne vittime di violenza;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media Eu27 o compreso tra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- ex percettori del reddito di cittadinanza che non hanno, però, i requisiti per ottenere l’assegno di inclusione.
E’ possibile usufruire dell’agevolazione solo se l’attività è stata esercitata nei 365 giorni precedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio).
Il beneficio spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è contestuale all’aumento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti.
In caso contrario, non è possibile accedere al beneficio.
Il bonus per le assunzioni spetta, in particolare, alle seguenti categorie di soggetti:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, trust, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- imprese individuali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del citato TUIR titolari di reddito d’impresa;
- esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del suddetto Tuir.
Chi sono gli esclusi
Sono esclusi dal beneficio, secondo quanto indicato nel decreto:
- le imprese e le società in liquidazione ordinaria
- i soggetti non titolari di reddito d’impresa, per esempio, gli imprenditori agricoli;
- coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale;
- le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale.
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