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Convertito in Legge il Decreto Milleproroghe


È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 49 28 febbraio 2024, la legge n. 18/2024, di conversione del Dl n. 215/2023 (il “Milleproroghe”). L’iter parlamentare ha apportato diverse modifiche al testo originale, con l’approvazione di nuove disposizioni anche natura fiscale. In particolare viene previsto la riapertura del ravvedimento speciale per il periodo d’imposta 2022, lo slittamento della scadenza per il pagamento delle prime tre rate della rottamazione quater, il ripristino dell’esenzione IRPEF per gli agricoltori, la possibilità per le assemblee di società, associazioni e fondazioni di svolgersi da remoto fino al 30 aprile 2024, la conferma anche per il 2024 del credito d’imposta per la quotazione delle PMI. Via libera anche al rinvio al 1° gennaio 2025 per il passaggio per gli Enti del Terzo settore dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA.


 


In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto ‘Agevolazioni fiscali in edilizia’


È stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024, la legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, il decreto “Agevolazioni fiscali in edilizia”, in vigore dal 30 dicembre 2023. La legge è stata approvata, senza modificazioni. Il provvedimento introduce, con soli tre articoli, disposizioni che mirano a:


  • evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus conduca a una revoca dei benefici fruiti , introducendo una misura di salvaguardia per chi non ha terminato gli interventi rientranti in detta disciplina e per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020

  • consentire ai contribuenti economicamente più deboli di beneficiare di un contributo diretto a limitare l’entità della riduzione del beneficio fiscale nell’anno 2024

  • ridurre ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici

  • fare assicurare contro il rischio sismico i contribuenti che abbiano già beneficiato del Superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza

  • ridefinire la disciplina della detrazione fiscale prevista per l’eliminazione delle barriere architettoniche disposta dall’articolo 119-ter del Dl n. 34/2020.


 


 


INPS


Assegno di maternità concesso dai Comuni. Rivalutazione, per l’anno 2024


L’INPS, con la circolare n. 40 del 29 febbraio 2024, rende noto  l’importo e il limite di reddito per l’anno 2024 relativi all’assegno di maternità concesso dai Comuni, aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.


L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 2.020,85 euro.


Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 20.221,13 euro.


 


 


MINISTERO DEL LAVORO


Flussi 2024, dal 18 marzo le domande per l’ingresso dei lavoratori extra Ue


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, dell’Agricoltura e del Turismo, ha emanato la circolare n. 1695 del 29 febbraio 2024, con la quale fornisce alcune indicazioni per quanto riguarda il differimento delle date dedicate ai “click days” e, in particolare, fissando le nuove date rispettivamente al 18, 21 e 25 marzo 2024.


Il sistema per la precompilazione dei moduli sarà disponibile secondo il seguente calendario:


  • dalle 9:00 del 18 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;

  • dalle 9:00 del 21 marzo potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria);

  • dalle 9:00 del 25 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.


Nella Circolare si ricorda anche che dal 1° aprile entrerà in vigore l’Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India nel quale si prevede di riservare per il 2024 ai cittadini provenienti da tale Paese una quota di 6.000 ingressi per motivi di lavoro non stagionale e 4.000 per lavoro stagionale.


Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024.


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE


L’Agenzia approva i modelli ISA


Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, sono stati approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli Isa), da utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, unitamente alle relative istruzioni. E, con separato provvedimento siglato nella stessa data, sono approvate le specifiche per l’invio e i controlli telematici.


Sono tenuti all’invio i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) indicati nella Tabella 1 allegata alle “Istruzioni parte generale”.


L’invio dei modelli riguarda, inoltre, quei contribuenti che, anche se esclusi dall’applicazione degli Isa, sono comunque tenuti all’adempimento in quanto:


  • esercitano due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo “indice” con ricavi superiori al 30% di quelli totali dichiarati

  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo Iva (Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972).


 


Pronto il modello per il nuovo concordato biennale


Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, è stato approvato,  il modello per la comunicazione dei dati per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione (modello Cpb). Nello stesso giorno, arriva la validazione, sempre con provvedimento, anche per le specifiche tecniche utili all’invio del modello. Il nuovo istituto del concordato preventivo biennale, ricordiamo, è stato introdotto dal Dlgs n. 13/2024, con lo scopo di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, che svolgono attività nel territorio dello Stato.


 


Investimenti per conto del Veicolo, linee guida sulla remunerazione


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 febbraio 2024, ha approvato le linee guida per la remunerazione ricevuta per l’attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7, DPR 917/86.


 


Approvato il modello 770/24


L’Agenzia delle entrate ha approvato, con il provvedimentodel 26 febbraio 2024, insieme alle istruzioniper la compilazione, il modello 770/2024 definitivo. Il modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare le ritenute operate nel 2023 e i dati riguardanti i relativi versamenti. Nel modello trovano spazio anche le ritenute su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale oppure operazioni finanziarie con annessi versamenti. Confluiscono nella dichiarazione dei sostituti d’imposta anche le compensazioni operate, i crediti d’imposta utilizzati e le somme liquidate a causa di procedure di pignoramento presso terzi.


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI


Risposta n. 54 del 28 febbraio 2024 – Rottamazione quater” – rateizzazione – sospensione dei ruoli – disapplicazione del divieto di compensazione


I ruoli sospesi, in conseguenza dell’adesione alla rottamazione quater, non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro, in base al quale opera la preclusione all’autocompensazione (ex articolo 31, comma 1, del Dl n. 78/2010), a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa. Concorrono, invece, al limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, i ruoli scaduti non oggetto della definizione.


 


Risposta n. 57 del 1 marzo 2024 – Trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri


Sono imponibili, in quanto parte della retribuzione, i compensi corrisposti dalla società alle lavoratrici madri che alla fine del periodo di astensione obbligatoria usufruiscono del periodo di maternità facoltativa o congedo parentale. Le somme, infatti, non possono rientrare nell’ambito del welfare aziendale riservato alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, ma hanno finalità retributive.

 

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