“Consentire la correzione degli
errori nelle comunicazioni di opzione di sconto, o cessione il
cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024”.
È una delle richieste contenute nella memoria sulla “Conversione
in legge del decreto recante misure urgenti di carattere
fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di
carattere economico”, presentata in Senato dal Consiglio
nazionale dei commercialisti presieduto da Elbano de Nuccio,
perché il testo può, recita una nota, essere “la sede ideale per
consentire ai contribuenti, finalmente, di correggere gli errori
commessi in sede di compilazione e presentazione all’Agenzia
delle entrate delle comunicazioni di opzione di sconto, o
cessione”, con “l’esclusione dei soli errori che hanno
comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito
d’imposta di ammontare minore rispetto a quello che sarebbe
stato spettante”.
“In questo modo – aggiungono i professionisti – senza
appesantire di un solo euro il monte dei crediti d’imposta
attualmente riconosciuto nei cassetti fiscali dei fornitori e
cessionari e preso a base dal ministero dell’Economia per la
redazione dei documenti di economia e finanza, si consentirebbe
ai contribuenti di sanare anche errori per i quali, a oggi, non
sussiste altro rimedio che l’annullamento della comunicazione,
in un contesto in cui però, causa la sopravvenuta esclusione
delle comunicazioni di opzione dal novero degli adempimenti
fiscali per i quali vige il principio della remissione in bonis,
tale annullamento non consentirebbe di procedere alla
ripresentazione di una nuova comunicazione corretta, con
conseguente perdita del credito d’imposta spettante al
contribuente. Tale possibilità di correzione – concludono i
commercialisti – va altresì concessa a tutti quei condòmini che
hanno commesso l’errore di far presentare la comunicazione di
opzione al condominio anche con riguardo alle spese relative a
interventi agevolati che riguardavano le parti private
dell’edificio di pertinenza dei singoli condòmini, anziché le
parti comuni di pertinenza condominiale”.
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