Le rate della cessione sono costanti, corrispondenti a 1/5 dello stipendio o della pensione e trattenute direttamente alla fonte. È, quindi, il datore di lavoro – o l’ente previdenziale che corrisponde la pensione – a trattenere la rata e versarla all’istituto finanziario/banca che ha concesso il prestito.
Per capire meglio come si calcola la rata della cessione del quinto dello stipendio, facciamo un esempio pratico. Se lo stipendio netto mensile di 1.500 euro è percepito per 13 mensilità, si dovrà moltiplicare la cifra netta per 13 (1.500 x 13 = 19.500); l’importo, poi, andrà suddiviso per i mesi dell’anno (12) ottenendo così la cifra di 1.625 euro che, a sua volta, dovrà poi essere suddivisa per 5. Quindi la rata massima per uno stipendio netto di 1.500 euro sarà di 325 euro, un quinto del rispettivo stipendio netto.
Occorre anche chiarire che, ai fini della cessione del quinto, non è previsto l‘obbligo di un garante. Nonostante ciò, la cessione del quinto viene comunque considerata un prestito garantito. Questo perché viene imposta la stipula di una polizza, in modo tale da coprire rimborsi di mancati pagamenti avvenuti per cause come licenziamenti, perdita del lavoro oppure morte del titolare del finanziamento (cfr. art. 54 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180).
Cosa accade qualora il rapporto di lavoro dipendente si risolva prima dell’estinzione del finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio?
Una volta cessato il rapporto di lavoro, se il dipendente andato in pensione ancora non ha estinto il prestito, inizia un meccanismo chiamato “traslazione della cessione del quinto”, dallo stipendio alla pensione. È in tal modo assicurata la continuità del rimborso, anche nella fase di transizione.
Si richiama sul punto l’art. 43 del D.P.R. n. 180/1950 laddove prevede che, in caso di cessazione dal servizio di un dipendente prima dell’estinzione di una cessione da stipendio, l’importo della rata viene automaticamente trasferito sulla pensione.
Al fine di uniformare, sul piano delle procedure informatiche, l’integrale gestione del piano originato dalla traslazione della cessione stipendiale a quello della cessione del quinto della pensione, l’INPS ha reingegnerizzato la procedura “Quote Quinto” (si v. messaggio 9 agosto 2024 n. 283).
La nuova procedura – chiarisce l’Istituto previdenziale – si applica a tutte le traslazioni delle cessioni del quinto da stipendio riguardanti le pensioni della Gestione integrata dell’Inps, inclusi i trattamenti pensionistici della Gestione pubblica e dell’ex INPGI. Diversamente, restano escluse dalla procedura in argomento le traslazioni su pensione associate alla Gestione pubblica, liquidate tramite i sistemi proprietari (“SIN”/”GPP”), per le quali, dopo l’acquisizione della documentazione fornita dall’ente datore di lavoro del cedente, la Struttura Inps territorialmente competente provvede al caricamento dei piani di ammortamento codificati “CS” nel vecchio sistema, previa istruttoria.
Per la notifica telematica, le banche e gli intermediari finanziari devono inserire nella procedura specifici dati relativi al pensionato:
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