Bonus 5.0 a rischio se al piano di investimenti iniziale vengono apportate modifiche sostanziali nel corso dell’iter realizzativo. In pratica, nella certificazione di completamento (ex post) del progetto agevolato di innovazione non potranno essere inserite modifiche rilevanti in termini di investimenti rispetto al progetto iniziale previsto nella certificazione preventiva (ex ante). Nel caso in cui si verifichi questa ipotesi è necessario che l’impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e ne presenti eventualmente una nuova, pena il mancato accoglimento della domanda.
Risulta dalla circolare operativa 16 agosto 2024 pubblicata dal Ministero delle imprese e del made in Italy per l’applicazione del credito d’imposta 5.0 da cui emerge anche la differenza tra gli investimenti agevolabili trainanti (obbligatori) e trainati (facoltativi).
- Leggi anche: Impresa, biomasse escluse dall’incentivo 5.0 sul risparmio energetico
- Leggi anche: Bonus 5.0 al ribasso. Resta quello prenotato, anche se i costi aumentano
Le modifiche sostanziali
Se in fase di comunicazione di completamento dell’investimento agevolato emerge che sono state effettuate modifiche al progetto di innovazione rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione, dovrà essere fornita evidenza di queste modifiche nella certificazione ex post.
Va tuttavia specificato che non è possibile includere nel progetto di innovazione modifiche sostanziali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono elencare:
- aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste;
- aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi;
- attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;
- variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
In tal caso, è necessario che l’impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e presenti eventualmente una nuova comunicazione.
Gli investimenti agevolabili
Il progetto di innovazione deve obbligatoriamente prevedere investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (investimenti trainanti), mentre può prevedere eventualmente i seguenti interventi trainati:
- investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Per ogni singola impresa, gli investimenti (trainanti e trainati) oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo. Pertanto, se il progetto di innovazione viene iniziato e concluso nel 2024, nel 2025 l’impresa ha a disposizione un nuovo plafond di spesa ammissibile di 50.000.000 di euro, mentre se il progetto di innovazione viene iniziato nel 2024 ma viene concluso nel 2025, il plafond disponibile nel 2025 è dato dalla differenza tra il plafond complessivamente disponibile (50.000.000) e l’ammontare del progetto di innovazione iniziato nel 2024 (e concluso nel 2025).
Il ruolo del Gse
Il Gse (Gestore servizi energetici) entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione, previa verifica della completezza di documentazione e dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa beneficiaria il credito d’imposta utilizzabile in compensazione determinato sulla base dei dati trasmessi dalla stessa. Tale valore non potrà in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato. Va tuttavia precisato che, come si legge nella circolare del Mimit, nell’ambito della sua attività operativa il Gse è tenuto a verificare esclusivamente il corretto caricamento dei dati, nonché la completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese.
Riproduzione riservata
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui