L’Agenzia delle Entrate, tramite il servizio la Posta di FiscoOggi, ha fornito alcuni dettagli sulle condizioni e i requisiti per usufruire del bonus del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, specificando che è possibile ottenere l’agevolazione anche per edifici di nuova costruzione.
Rimozione delle barriere architettoniche: lo stato attuale della normativa
Negli ultimi anni, i bonus per la rimozione delle barriere architettoniche hanno subito non solo delle modifiche sostanziali ma anche una progressiva restrizione delle condizioni di accesso al fine di prevenirne l’uso improprio. In particolare, il decreto-legge limita l’elenco degli interventi che possono beneficiare dell’agevolazione e definisce in modo più restrittivo i casi in cui è permesso lo sconto in fattura e la cessione del credito. Queste modifiche hanno l’obiettivo di tutelare le persone con disabilità, assicurando che il bonus venga utilizzato correttamente e sia focalizzato sul reale abbattimento delle barriere architettoniche.
Attualmente, alla luce delle recenti novità normative intervenute, si possono prevedere tre scenari possibili per ottenere il bonus in seguito a determinati interventi:
- Bonus barriere architettoniche 75% per interventi specifici, applicabile fino al 31 dicembre 2025.
- Superbonus applicabile con due aliquote diverse, per effetto del décalage:
- detrazione al 70% per il 2024.
- detrazione al 65% per il 2025.
- Bonus ristrutturazioni 50% per interventi di ristrutturazione, applicabile anche per la rimozione delle barriere architettoniche.
La domanda posta dal contribuente.
La domanda posta dal contribuente riguarda la possibilità di usufruire della detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nello specifico, il contribuente chiede:
“Abbiamo acquistato un appartamento di nuova costruzione in un condominio dove il costruttore ha predisposto solo il vano ascensore. Vorrei sapere se, una volta divenuti proprietari insieme agli altri condòmini, possiamo usufruire della detrazione del 75% per l’installazione dell’ascensore finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche. Qual è la durata della detrazione e possiamo ancora effettuare la cessione del credito?”
La risposta dell’Agenzia delle entrate
La detrazione del 75% per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le stesse modalità di pagamento previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del TUIR).
L’agevolazione può essere richiesta solo per lavori in edifici già esistenti e riguarda esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Per le spese sostenute a partire dal 2024, la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo (art. 4-bis del decreto legge n. 39/2024) e va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti con accessi autonomi;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con due-otto unità;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di otto unità.
Per ottenere l’agevolazione, gli interventi devono essere conformi ai requisiti del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, con una asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Infine, con l’entrata in vigore del decreto legge n. 39/2024, non è più possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per questi interventi.
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