Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
#finsubitoaste
01_post_Lazio
Agevolazioni
News aste
Post dalla rete
Zes agevolazioni
   


CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 3357/2024 del 06-02-2024

SENTENZA sul ricorso n. 9508/2018 proposto da: GIUFFRÈ ### domiciliat ####### presso la ### della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###).  - Ricorrente - ### domiciliat ####### presso la ### della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###).  - ### - Avverso la senten za della Corte d 'appello di Messina n. 881/20 17 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta dal ### nella pubblica udienza dell'11 gennaio 2024. 
Onorari avvocato ### la ### la quale, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l'udienza, ha chiesto che la Corte dichiari inammissibili o, in subordine, respinga il ricorso. 
FATTI DI CAUSA 1. Il Tribun ale di ### con sent enza 2444/2009, ha condannato ### a c orrispondere all'avv. ### aldo #### a saldo delle competenze professionali al medesimo dovute per la difesa della convenuta in otto giudizi.  2. Interposto gravame da ### in qualità di erede della convenuta, nel contraddittorio delle parti, la Corte d'appello di ### con la sente nza indic ata in epigrafe, ha confer mato la decisione di primo grado, dopo avere disatteso, per quanto ancora rileva, le doglianze dell'appellante in punto di: ### incompetenza per territorio del ### di ### a favore del ### di Barcellona PG, luogo di residenza della debitrice; ### eccezione di prescrizione presuntiva; ### erroneo riconoscimento a favore dell'attore da parte del primo giudice della somma di ### per il giudizio ( r.g. 1408/1971) articolatosi prima dinanzi al ### di ### e quindi riassunto presso il ### di Barcellona PG; ### rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta di restituzione delle somme che l'attore aveva percepito quale distrattario a titolo di spese, comprese quelle di c.t.u., che la cliente sosteneva di avere pagato direttamente.  3. Per la cassazione della sentenza d'appello, ### ricorre con cinque motivi.  ### resiste con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 18, cod. proc. civ., 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, 3 1182, cod. civ., 2697, cod. civ. - censura l'errore di dirit to della sentenza impugnata che ha disatteso l'eccezione della convenuta di incompetenza per territorio del giudice adìto per essere competente il tribunale di Barcellona PG - sezione dist accata di ### - quale giudice del luogo di residenza della debitrice, dovendosi anche tenere conto anche del foro del consumatore posto che non è contestato che il cliente dell'avvocato ha la qualità di “consumatore”.  2. Il second o moti vo - violazione e falsa applicaz ione dell'art .  112, cod. proc. civ., del d.m. n. 585 del 1994 sulle tariffe professioni forensi. Mot ivazione della sentenza per relatio nem - censura la sentenza di appello che ha aderito alla pronuncia di p rimo grado senza esaminare le puntuali critiche che l'appellante aveva rivolto alla domanda di controparte, accolta dal ### 3. Il terzo motivo - “violazione dell'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.  - in relaz ione all'art. 112 c.p. c. - all'art. 115 c.p.c. - all'art. 345 comma 3° c .p.c. - all'art. 232 c.p. c., e all'art. 269 7 c.c. - errore processuale della Corte d'appello sulle istanze istruttorie di prova a sostegno della domanda riconvenzionale” - censura la senten za impugnata che ha deciso l'eccezione di insussistenza del credito del professionista richiamando il principio di discrezionalità del giudice di merito sull'ammissione delle prove, ma ha trascurato che la convenuta aveva dedotto prove orali decisive perché idonee a dimostrare che essa aveva integralmente pagato gli onorari dell'avvocato con rimesse in contante o a mezzo di assegno.  4. Il quarto motivo - violazione e falsa applicazione degli artt .  112, 116, cod. proc. civ. , 2697 , cod. civ. - addebita alla Corte d'appello di avere confermato il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta volta ad ottenere il rimborso delle somme che l'attore aveva incamerato a tit olo di spese quale dist rattario, comprese le spese di c.t.u. che erano state sostenute direttamente dalla cliente, la 4 quale, a supporto di tale linea difensiva, aveva prodotto in giudizio le fatture dei consulenti tecnici d'ufficio.  5. Il quinto motivo - violazione dell'art. 2956, primo comma, cod.  civ. - censura la sentenza impugnata che ha rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito dell'attore per l'attività svolta in alcuni giudizi, eccezione che la conven uta aveva sollevato senza muovere alcuna contestazione sul credito e, quindi, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, senza ammettere implicitamente la mancata estinzione dell'obbligazione.  6. Il primo motivo non è fondato.  6.1. In prim o luogo, con riferiment o all'invocato foro del consumatore, è principio di diritto consolidato (### 3, Sentenza 385 del 11/01/2007, Rv. 595598 - 01), al quale va data continuità, che l'eccezione di incomp etenza territoriale ex art. 146 9-bis, terz o comma, num. 19, cod. civ., (applicabile ratione temporis in quanto il giudizio è cominciato con atto di citazione notificato il ###, prima dell'en trata in vigore del d.lgs. n. 20 6 del 2005 ), che, nell e controversie tra consumatore e p rofessionista, prevede la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del giudice del luogo in cui i l consumatore ha la re sidenza o il domicilio elettivo , deve essere tempestiv amente sollevata, ex art. 38, primo comma, cod.  proc. civ., entro la prima udienza di trattazione, potendo altrimenti la Corte di cas sazione, investi ta da ricorso su lla questione di competenza, rilevare d'ufficio l'avvenuto consolidamento della competenza territoriale del giudice adito. 
Nel caso in esame, la convenuta non ha tempestivamente sollevato la relat iva eccezione, formulandola per la prim a volta in sede di legittimità, e nemmeno ha provato la qualità di consumatrice.  6.2. In secondo luogo, questa Corte ha enunciato il principio in base al quale l'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini 5 della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori sp eciali ai sensi dell'art. 20, cod. proc. civ., an che a quelli generali, stabiliti nell'art. 18, cod. proc. civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza 13202 del 16/06/2011, Rv. 618339; in termini: ### 6 - 3, Ordinanza n. 6380 del 14/03/2018, Rv. 648441). 
Nel caso in esame, l'eccezione d'incompet enza per territorio sollevata in comparsa di costituzione e risposta non prendeva posizione sul cd. forum contractus facoltativo, ai sensi dell'art. 20, cod. proc. civ., che fa riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso, sicch é la relat iva eccezione deve ritenersi tardiva perché sollevata dalla convenuta per la prima volta in sede ###relazione a questa critica, la statuizione del giudice di merito è conforme a diritto, e va soltanto corretta nella parte in cui disattende il mot ivo di appello sul ### rilievo del difetto di prova dei fatti costitutivi dell'eccezione di incompetenza territoriale.  7. Il secondo motivo è infondato.  7.1. Il vi zio di mot ivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamen te esistente, non ren da, tuttavia, percepibile il fondamento della d ecisione , perché recante argomentazioni obiettivamente in idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare al l'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis, ### U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione [punto 3.], richiama ### U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv.  641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; ### 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145). 6 7.2. Nella specie, la senten za d'appello - la cui motivazione è chiara - lungi dall'omettere di pronunciare sul mot ivo di appello in punto di quantum della pretesa de l creditore, tratta tale profilo d i critica alle pagg. 6 e 7.  8. Il terzo motivo è inammissibile.  8.1. La censura ad esso sottesa non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata. 
La ricorre nte, infatti, non si è con frontata con il passaggio argomentativo della sentenza (pag. 7) secondo cui, nel giudizio d i appello, la parte può chiedere l'ammissione di nuove prove, ai sensi dell'art. 345, cod. proc. civ. , “ma non p uò riproporre istanze istruttorie espressamente o im plicitamente disattese dal giudice di primo grado, senz a espressam ente censu rare - con m otivo di gravame - le ragi oni per le quali la sua istanza è st ata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo”.  9. Il quarto motivo non è fondato.  9.1. È principio consolidato (cfr. Cass. 4/05/2023, n. 11671; in termini, ex multis, ### L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv.  658541, che, in motivazione [punto 10], menziona Cass 05/09/2006, n. 19064 , Cass. 10/02/2006, n. 2935) che [«l']art. 2697 c.c. [ …] viene in considerazione solo nell'ipo tesi in cui il giudice abb ia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in base alla scissione della fattispecie in fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018), non quando, sulla base del materiale istruttorio, abbia ritenuto provato il credito in contestazione, nell'esercizio del potere di prudente apprezzamen to delle risultanze pro cessuali (Cass. 18092/2020; Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013)». 
A prop osito delle censure di cui agli artt. 1 16, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., vale l'insegnamento delle ### unite di questa 7 Corte (Cass. Sez. U., 3 0/09/2020, n. 2 0867, che menziona: Sez. U., 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. ###, con rich iami pure a Cass. 19 /06/2014, n. 13 960, e a 20/12/2007, n. 26965), secondo cui «[i] n tema di rico rso per cassazione, la dog lianza circa la violazione dell'art. 116 c.p. c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque , una risultanza probatoria, no n abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislato re attribuisce ad u na differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una speci fica reg ola di valutazione, abbia dichia rato di valutare la stessa seco ndo il suo prudente apprezzamento, m entre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudent e apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione».  9.2. Nella specie, il ricorrente intende ottene re una diversa ricostruzione dei fatti di causa, censu rando l'accertamento di fatto operato dal giudice di merito che ha negato che la convenuta avesse provato i fatti costitutivi della domanda riconvenzionale. 
Si tratta di una critica inammiss ibile in ragione d el fatto che l'ipotetica erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata val utazione delle risult anze probatorie di causa, non integra il vizio di violazione di legge.  10. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità.  10.1. ## disparte l'erroneo riferime nto alla viola zione dell'art.  2956, cod. civ., là dove invece la parte avrebbe dovuto evocare l'art.  2959, cod. civ., poiché contesta l'apprezzamento da parte del giudice 8 di merito delle dichiarazioni della convenuta debitrice a proposito dei crediti ex adverso vantati, si rammen ta l'indirizzo di questa Corte (### 6 - 2, Ordinanza n. 18631 del 30/06/2021, Rv. 661730; Sez. 2, Sentenza n. 22118 del 16/ 10/2006, Rv. 592615) secondo cui «In tema di prescrizioni presuntiv e, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabili re se impo rtino o meno ammissione della m ancat a estinzione del debito agli effetti dell'articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legitt imità, se congruamente motivato sulle ragioni all'uopo adottate dal giudice del merito, in quanto confacenti e coerenti».  10.2. Ciò precisato sul piano dei princìpi, nel nostro caso il ricorso avrebbe dovuto riportare il motivo di appello (il secondo) per dimostrare che alla Corte di merito era stato chiesto di verificare che il tip o di contestazione sollevata d al debitore non implicasse ammissione di non estinzione dell'obbligazione. 
Questo onere di specificità, tuttav ia, non è stato assolto dal ricorrente che, prima, a pag. 7 del ricorso, si limita ad una generica deduzione e, dopo, nell'illustrazione del quinto motivo di ricorso, richiama l'eccezione di prescrizione presuntiva così come formulata in comparsa di costituzione e risposta in primo grado (cfr. pagg. 24 e 25 del ricorso pe r cassazione), senza trascrivere il second o motivo di appello, almeno per la parte di rilievo.  11. In conclusione, respinti il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il terzo e il quinto motivo, il ricorso è rigettato.  12. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in disp ositivo, seguono la soccombenza.  13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenz a dei presupposti processuali per il 9 versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del gi udizio di cassaz ione, che liquida in ### più ### per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussisten za dei presupposti processuali per il versam ento, da parte del ricorrent e, di u n ulteriore importo a titolo di cont ributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### in data 11 gennaio 2024.   

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui