Introduzione alla tassazione sulla donazione di quote societarie
Nell’ambito della donazione di quote societarie, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15592 del 4 giugno 2024, ha esaminato una fattispecie alla quale ha ritenuto applicabile la normativa relativa all’enunciazione, disciplinata dall’art. 22 del Dpr 131/86. Secondo questa disposizione, “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. (…)”
La fattispecie esaminata dalla Cassazione sulla donazione di quote societarie
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una donazione di quote di una società in accomandita semplice (Alfa sas) effettuata dal padre, socio accomandatario, ai figli.
L’atto di donazione delle quote, rogato da notaio, conteneva, oltre alla modifica dei patti sociali della società, anche la cessione ai donatari da parte del donante del credito da finanziamento soci che il donante vantava nei confronti della Alfa sas.
Imposta di registro
L’Agenzia delle entrate aveva applicato l’imposta di registro del 3% sul finanziamento soci enunciato e il notaio aveva impugnato l’avviso di liquidazione.
Tuttavia, con sentenza n. 421/2019, depositata il 7 giugno 2019, la Commissione tributaria regionale delle Marche aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, proposto dall’Ufficio, dopo che i giudici di primo grado avevano accolto la posizione del notaio.
Il ricorso per Cassazione
Avverso tale sentenza è stato presentato ricorso per Cassazione, con il quale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del Dpr 26 aprile 1986, n. 131, sostenendo che nella fattispecie mancava il requisito soggettivo dell’enunciazione in quanto gli atti posti in essere nell’atto di donazione erano intervenuti tra parti diverse da quelle tra le quali era stato sottoscritto il finanziamento soci: la Alfa sas era infatti parte del contratto di finanziamento ma non degli atti di donazione e di modifica dei patti sociali.
Il chiarimento fornito dalla Cassazione sulla tassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Cass. SS.UU. n. 14432/2023, con riferimento al caso di enunciazione di finanziamenti in verbali di assemblee di società di capitali, ai fini fiscali dell’enunciazione non rilevano le “parti” in senso contrattualistico, bensì in senso “lato e sostanziale”. Pertanto sussisterà l’identità di parti “in relazione ai soggetti rispetto ai quali si realizzano gli effetti degli atti”.
La Corte conclude affermando che, in assenza di previsioni normative sul metodo assembleare da adottare per le deliberazioni nelle società di persone il fatto che, nel caso in esame, i soci si siano riuniti per deliberare la modifica del contratto sociale rappresenta un’espressione della volontà unanime dei soci, riconducibile alla società e anche la cessione del credito produceva effetti immediati verso la Alfa sas.
Alla luce di tali indicazioni nella fattispecie in esame la Cassazione riconosce la sussistenza dell’identità di parti che, quindi, consente la tassazione per enunciazione ex art. 22 del Dpr 131/1986.
Introduzione alla tassazione sulla donazione di quote societarie
Nell’ambito della donazione di quote societarie, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15592 del 4 giugno 2024, ha esaminato una fattispecie alla quale ha ritenuto applicabile la normativa relativa all’enunciazione, disciplinat…
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