Ultimamente, inoltre, attraverso disposizioni transitorie contenute per lo più nelle leggi di bilancio, sono state previste deroghe “temporanee” al limite quantitativo e qualitativo previsto per una particolare tipologia di prestazione di welfare: i fringe benefit.
L’ultima di queste deroghe, in ordine ti tempo, è contenuta nella Legge di bilancio per il 2024. In particolare, tale provvedimento normativo ha previsto, transitoriamente per il solo anno fiscale in corso, una nuova deroga alla soglia di 258,23 euro indicata all’articolo 51, comma 3, del Tuir per gli emolumenti in natura erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti (fringe benefit). Tale soglia è aumentata – nel 2024 – a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico e a 1.000 euro per tutti gli altri.
Come già previsto in passato da una serie di provvedimenti (Decreto Aiuti bis, Decreto Aiuti quater, Dl Lavoro, Legge di bilancio per il 2023), anche per il 2024 e per effetto della disposizione in commento queste somme possono essere erogate per il pagamento (o il rimborso delle spese sostenute per il pagamento) delle utenze di luce, gas e acqua. Per la prima volta, invece, gli stessi importi possono essere utilizzati altresì per coprire i costi sostenuti dai lavoratori per il pagamento delle spese di affitto o degli interessi del mutuo relativo all’acquisto della prima casa di abitazione.
La frequenza degli interventi in materia di welfare, soprattutto quando di carattere transitorio, ha reso fondamentale una formazione continua di coloro che, a vario titolo, si occupano di gestire i piani di welfare all’interno delle aziende o per conto di esse. In alcuni casi, le prestazioni di welfare – ad esempio i contributi di previdenza complementare o di assistenza sanitaria integrativa, così come le erogazioni in natura o i bonus carburante – devono essere inseriti correttamente nella Certificazione Unica (CU) rilasciata dai datori di lavoro ai propri dipendenti.
Nella CU, le voci di welfare aziendale vengono riportate in sezioni dedicate, separate dai redditi da lavoro dipendente: ad esempio, nel modello 2024 i fringe benefit sono inseriti nella sezione “altri dati” ai campi 474 o 475. Questo permette ai dipendenti di avere una visione chiara e trasparente dei benefici ricevuti e della loro natura non monetaria. Infatti, tali benefit, se conformi alle normative vigenti, non concorrono a formare (o concorrono parzialmente) il reddito imponibile, risultando quindi esenti da tassazione.
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