- Il Governo ha messo a punto alcune strategie per ridurre la pressione fiscale a carico degli italiani.
- Una di esse è l’imposta sostitutiva, introdotta proprio al fine di creare un regime fiscale più snello.
- Questa imposta viene applicata in diversi casi, come per esempio nel regime fiscale di tipo forfettario per i titolari di partita IVA, oppure sulle rivalutazioni del TFR e sui mutui bancari.
L’imposta sostitutiva è un’imposta che, come suggerisce lo stesso nome, va in sostituzione di altre imposte. Nel caso della partita IVA in regime forfettario, per esempio, sostituisce il pagamento dell’IRPEF.
Tale imposta entra in gioco anche per i finanziamenti che hanno una durata maggiore di 18 mesi, come per esempio quello relativo al mutuo per l’acquisto di un immobile, ma anche nel caso della rivalutazione del TFR.
Analizziamo nel dettaglio i casi citati, partendo dalle differenze, per comprendere quando si usa l’imposta sostitutiva, chi sono i soggetti che devono pagarla, come si calcola a seconda dei casi.
Imposta sostitutiva: regime forfettario
L’imposta sostitutiva è prevista, in primo luogo, nel caso delle partite IVA che operano in regime forfettario, ovvero per chi ha un fatturato annuo non superiore a 85.000 euro.
Questa imposta è pari:
- al 5% per i primi 5 anni di attività, per i soggetti che iniziano una nuova attività per la prima volta;
- al 15%, per tutti gli altri casi o dopo i primi 5 anni.
La riduzione al 5% prende in considerazione l’anno solare, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Questo significa che se si apre la partita IVA a ottobre, il primo anno terminerà ugualmente a dicembre, anche se si è usufruito dell’imposta al 5% soltanto per 3 mesi. Ne consegue che è più conveniente aprire la partita IVA a gennaio.
L’imposta sostitutiva si chiama in questo modo perché sostituisce l’IRPEF, ovvero la tassazione che si applica in base a 3 scaglioni di reddito, da un minimo del 23% fino a un massimo del 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.
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Come si calcola l’imposta sostitutiva nel regime forfettario?
L’imposta sostitutiva si applica non sul fatturato annuo, ma sul reddito imponibile. Quest’ultimo è il risultato della moltiplicazione tra un coefficiente di redditività (che dipende dal lavoro che si svolge) e quello che si fattura.
Facciamo un esempio: chi lavora come copywriter ha un coefficiente di redditività pari al 78%. Supponiamo che abbia un fatturato annuo di 40.000 euro. Il suo reddito imponibile è pari a 40.000 * 78% = 31.2000 euro.
L’imposta sostitutiva sarà dunque pari a:
- 31.200 + 5% = 1.560 euro
- oppure 31.2000 * 15% = 4.680 euro.
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Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR
L’imposta sostitutiva è dovuta anche sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto: in questo caso è pari al 17% e si applica dal 1° gennaio 2015 – mentre in precedenza era pari all’11%.
L’imposta non viene versata dal lavoratore, ma è a carico del datore di lavoro o dell’ente pensionistico. Il pagamento viene effettuato in due rate, tramite modello F24:
- l’acconto si paga entro il 16 dicembre;
- il saldo va invece versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
L’imposta non è dovuta nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia deciso di versare il proprio TFR in un fondo pensione complementare.
Sulle quote di indennità di fine rapporto che hanno un importo superiore a 1 milione di euro non si applica il regime di tassazione separata.
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Rivalutazione TFR
La rivalutazione del TFR, che viene effettuata alla fine di ogni anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, avviene a partire da un coefficiente composto da:
- un tasso fisso, pari a 1,50%;
- un tasso variabile, che corrisponde al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, valutato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
L’acconto da versare nel mese di dicembre può avvenire in base al metodo:
- storico;
- previsionale.
1. Metodo storico
In questo caso, il datore di lavoro o l’ente pensionistico dovranno calcolare l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo in considerazione anche le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dell’anno.
2. Metodo previsionale
L’acconto dovuto sul 90% delle rivalutazione maturate nell’anno in cui si versa l’acconto dovrà essere determinato presuntivamente. L’imponibile si ricava dal TFR maturato nell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora attivi al 30 novembre dell’anno in corso.
Per esempio, l’imponibile del 2024, si calcola prendendo in considerazione il TFR maturato fino al 31 dicembre 2023 relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2024.
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Meccanismo del saldo e acconto
Nel caso in cui prima del 16 dicembre, tutti i dipendenti avessero cessato il rapporto di lavoro, l’acconto potrà essere determinato non sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente, ma dell’anno in corso.
Per quanto riguarda, invece, il saldo dell’imposta sostitutiva, questo si calcola applicando l’aliquota del 17% sulle rivalutazioni del TFR determinate prendendo come riferimento la fine dell’anno.
Il versamento deve avvenire tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:
- acconto: 1712;
- saldo: 1713.
I datori di lavoro potranno anche compensare l’imposta sostitutiva tramite l’utilizzo di crediti maturati per altre imposte o contributi, come quello derivante dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 662/1996.
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Imposta sostitutiva sui finanziamenti
L’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine, ovvero con durata superiore a 18 mesi, è in vigore dal 1973. Si applica per esempio nei casi di:
- mutui ipotecari, quindi con sono stati aperti tramite ipoteca sull’immobile comprato;
- mutui chirografari, che hanno una durata massima di 15 anni e sono garantiti da un documento chirografo;
- i prestiti.
Tale imposta è dovuta dal contribuente, ma viene trattenuta direttamente dalla banca o dall’istituto di credito che concede il mutuo o il finanziamento, i quali la versano all’erario per conto del cliente.
Nell’ipotesi del mutuo, l’imposta sostitutiva prende letteralmente il posto di:
- imposta di registro;
- imposta catastale;
- imposta ipotecaria
- imposta di bollo.
L’imposta sostitutiva sarà pari allo 0,25% dell’importo che viene erogato per il singolo finanziamento o mutuo, mentre corrisponde al 2% nel caso di mutuo concesso per comprare o ristrutturare una seconda casa.
Imposta sostitutiva – Domande frequenti
L’imposta sostitutiva nel regime forfettario è pari al 5% o al 15% del reddito imponibile del lavoratore, calcolato applicando uno specifico coefficiente di redditività al fatturato lordo.
Come suggerisce lo stesso nome, l’imposta sostitutiva prende il posto di altre imposte e permette di applicare un’unica aliquota su una base imponibile – in questo caso, il reddito.
Nel caso della rivalutazione del TFR, l’imposta sostitutiva non si paga qualora il dipendente abbia scelto di aderire a una forma pensionistica complementare (un fondo pensione).
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