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Aggiornato il 4 Maggio 2023

RitenutaIl fisco Italiano ha disposto una nuova ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati alle banche o alle poste Italiane S.p.A. (cfr Protocollo n. 94288 del 2010) effettuati per il pagamento delle spese e degli interventi di ristrutturazione edilizia e di quelli sul risparmio energetico di diverse tipologie di cui abbiamo scritte delle guide utili dal primo gennaio 2015.

Il riferimento normativo della nuova ritenuta sui bonifici bancari per le spese di ristrutturazione e risparmio energetico fu in principio l’articolo 25 del DL 31 maggio 2010, n. 78 poi modificato con l’introduzione della ritenuta d’acconto del 4% ed ora nuovamente modificato dala legge di Stabilità 2015, la n. 190/2014, articolo 1, commi, 47, 48 e 657) che ha portato la ritenuta d’acconto all’8% 

Quali sono gli interventi oggetto su cui si applica la ritenuta sui bonifici

Gli interventi che sono soggetti alla ritenuta sono quelli per i quali abbiamo pubblicato una utile guida fiscale alle spese di ristrutturazione edilizia e quelli per i quali abbiamo scritto un articolo di approfondimento dedicato alle  detrazioni fiscali per il risparmio energetico. Consultate intanto la guida fiscale sugli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria e quelli che godono dell’agevolazione fiscale.

Quali bonifici e quali spese  rientrano nel provvedimento

I bonifici coinvolti sono quelli relativi alle spese di ristrutturazione edilizia per il recupero di patrimonio edilizio e quindi per intenderci le spese di ristrutturazione straordinaria sugli edifici e simili che beneficiano della deducibilità degli oneri nella dichiarazione dei redditi nella misura del 36% della legge 449 del 1997.

Saranno anche soggette alla ritenuta dell’ 8 per cento sui bonifici bancari anche le spese per gli interventi tesi al risparmio energetico di cui alla Legge 296 del 2006 (commi 347 e ss).

Tali ritenute effettuate dalle banche o dalle poste italiane sono soggette a certificazione a carico di e dichiarazione da parte dei soggetti che effettuano il bonifico. In pratica saremo dei sostituti di imposta e dovremmo indicar ele ritenute effettuate nella dichiarazione dei redditi 730 o modello unico.

Come viene applicata la ritenuta

Nel momento in cui accrediteremo le somme nelle banche o alle poste italiane S.p.A. ci verrà trattenuta una ritenuta del 8%, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.

Potrebbe sorgere qualche problema per capire su quale importo si calcola la ritenuta, se comprensivo o meno dell’Iva, dal momento che alcuni interventi di ristrutturazione abbiamo visto che si applica l’Iva del 10% ed alcuni come nel caso della riqualificazione ed il risparmio energetico. Visto che le fattispecie sono diverse il fisco, per non ingenerare confusione ha disposto che al fine di salvaguardare anche il principio di neutralità dell’imposta si applichi convenzionalmente lo scorporo dell’iva .

Quali sono gli adempimenti

In pratica gli adempimenti sono a carico della banca o di Poste Italiane che riceveranno i bonifici: noi dovremmo comunicare alle banche il destinatario.

In seguito la stessa banca rilascerà la certificazione al fornitore della ritenuta applicatagli sulle somme da noi accreditate che dovrà indicarle nella cella ritenute subite della propria dichiarazione dei redditi sua o della società che ha svolto i lavori.

Sanzioni in caso di errori nell’applicazione della nuova ritenuta 2015 sui bonifici

Non allarmiamoci in quanto il legislatore fiscale è stato clemente e dato il proliferare di adempimenti del momento e date le obiettive condizioni di incertezza lo statuto del contribuente da la facoltà al fisco di non applicare le sanzioni…la facoltà.

Leggi anche

Guida al Calcolo della ritenuta: piccolo post dedicato al calcolo per capire quale potrà essere l’impatto economico della applicazione sul business dal 2010 in poi.

Aggiornamento del primo febbraio 2011

l’Agenzia delle entrate nel comunicato del primo febbraio ha reso noto che è stata attivata una task force per studiare i margini di una riduzione della ritenuta d’acconto sui bonifici (non annuallamento intendiamoci) accogliendo de facto le riflessioni che le associazioni di categoria hanno portato all’attenzione e a cui questo blog ha più volte affrontato e dato voce. Ringraziamo Eliseo per la segnalazione e del prezioso contributo 🙂

Aggiornamento Manovra Correttiva 2011: la ritenuta passa al 4%

” 8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti  effettuati tramite  bonifici  disposti  dai  contribuenti  per  beneficiare  di   oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione  d’imposta,  all’articolo  25, comma  1  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “10 per cento” sono sostituire dalle seguenti: “4 per cento” e dal primo gennaio 2015 dall’8%.

Legge di stabilità 2015

Dal primo gennaio 2015 i bonifici effettuati per lavori di ristrutturazione o il risparmio energetico sono assoggettati dalla ritenuta non più del 4% ma dell’8% con l’applauso di tutta l’industria edilizia che se prima aveva già subito una brusca crisi ormai consolidata da diversi anni ora può contare anche su minore liquidità.

Manovra di bilancio 2017

Con la manovra 2016 è stata prevista la proroga per 5 anni, ossia dal 2017 al 2021 facendo salire il beneficio fiscale al  anche degli aumenti in quanto nel caso di parti condominiali comuni il beneficio sale al 70%. Più in particolare la detrazione potrà salire fino al 70% se gli interventi condominiali riguarderanno più del 25% della superficie dell’immobile e potrà salire ancora fino al 75% se gli interventi porteranno ad un miglioramento dell’efficienza energetica del condominio.

Sarà importante chiarire in seguito cosa si intende per superficie del dell’immobile e come si acceda al super bonus del 75% . Il tetto di spesa massima per immobile resta fisso a 96 mila euro. Proroga per le spese di ristrutturazione ma solo fino al 2017 al momento.

Detrazione fiscale spese ristrutturazione casa dei figli: si può fare

Nell’articolo detrazione nel 730 le spese di ristrutturazione per la casa del figlio trovate la risposta alla domanda se sia possibile o meno detrarre le spese di ristrutturazione della casa nel caso il contribuente abbia comprato casa al figlio. Inoltre trovate anche come fare per detrarvi fiscalmente gli interessi sul mutuo.

Vendita a terzi del credito di imposta per incapienza del proprio proprio reddito

Nel caso di contribuenti che si situano nella  No Tax Area  e budini hanno un’imposta non sufficiente  sfruttare le eventuali detrazioni di imposta generate a fronte di spese sostenute per interventi di riqualificazione o risparmio energetico vi segnalo la possibilità di poter cedere a terzi il credito. A tal proposito ho scritto un articolo di sintesi su come si effettuala cessione del credito di cui trovate il link nel seguito: Cessione del credito di imposta per detrazioni fiscali

 

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