Riduzione IMU e TASI possibile se l’affitto è a canone concordato o in comodato d’uso gratuito. Termini e modalità per la richiesta riduzione IMU e TASI
Il 16 giugno 2017 è scaduto il termine per il pagamento della prima rata IMU e TASI 2017.
Per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito e per quelli a canone concordato, la legge di stabilità 2016 ha previsto una riduzione per le imposte IMU e TASI.
Per beneficiare della riduzione della base imponibile, il proprietario deve attestare il possesso dei requisiti al comune tramite apposita dichiarazione riduzione IMU e TASI da presentare entro il 30 giugno 2017.
Riduzione IMU e TASI per fabbricati concessi in comodato d’uso
La legge di stabilità 2016 prevede una riduzione della base imponibile pari al 50% in caso di comodato gratuito.
La circolare n.1/DF del 17 febbraio 2016, in allegato all’articolo, ha definito i requisiti e i campi di applicazione della riduzione IMU e TASI in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari.
Il bonus è valido solo per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (in sostanza, a genitori e figli), per gli immobili ad uso abitativo, con esclusione delle case di lusso, ossia quelle che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per accedere all’agevolazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- il comodatario deve adibire l’immobile ad abitazione principale, dunque deve stabilire la residenza nella casa ottenuta in comodato
- il contratto di comodato gratuito deve essere registrato
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, oppure un secondo immobile nello stesso comune, utilizzato come abitazione principale
- il comodante deve risiedere e dimorare nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
La riduzione si applica anche agli immobili storici; nel caso di un immobile storico dato in comodato d’uso gratuito la base imponibile sarebbe ridotta al 25%.
L’esenzione del 50% della base imponibile in caso di contratto di comodato d’uso gratuito si applica anche alla Tassa sui servizi indivisibili, Tasi.
Ricordiamo che, in caso di esenzione per comodato d’uso gratuito solo il comodante è tenuto al pagamento della Tasi, in misura ridotta; il comodatario deve aver adibito l’immobile a prima casa e sull’abitazione principale non è dovuto il pagamento della Tasi.
Riduzione IMU e TASI per locazioni a canone concordato
La legge di stabilità 2016 ha introdotto la riduzione al 75% (quindi uno sconto pari al 25%) dell’aliquota IMU e TASI stabilita per i fabbricati concessi in locazione a canone concordato (definiti dalla legge 431 del 1998).
Per locazione a canone concordato è prevista una locazione di durata minima di 5 anni, 3 anni più 2 di rinnovo automatico.
Riduzione IMU per fabbricati inagibili
Ricordiamo che anche in caso di fabbricati inagibili o inabitabili è prevista una riduzione dell’IMU del 50%.
In caso di unità collabente (cioè di immobili il cui stato di degrado ne compromette qualsiasi utilizzazione), certificata da un professionista tecnico, il fabbricato può essere tassato in base al solo valore del terreno.
In riferimento agli immobili storico-artistici (purché di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) concessi in comodato, la rendita già ridotta del 50% deve essere moltiplicata per il 75% in caso di locazione dello stesso a canone concordato (la rendita rileva quindi solo per il 37,5%). L’agevolazione richiede esclusivamente l’esistenza di un contratto di locazione convenzionato. Detta previsione vale anche per la Tasi: la riduzione del 25% opera in relazione all’aliquota deliberata dal Comune.
Scadenze
Coloro che desiderano mantenere il diritto allo sconto, devono presentare la dichiarazione IMU al Comune (la stessa dichiarazione vale anche per la TASI) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale è scattato il diritto all’agevolazione;
- chi ha usufruito dell’agevolazione nel 2016 deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2017
- chi ne usufruisce per la prima volta nel 2017 deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2018
Sanzioni
La mancata presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno non determinerà il venir meno della riduzione dell’imposta, ma determinerà l’irrogazione, da parte del Comune, della sanzione di 50 euro.
La sanzione, inoltre, è riducibile ad 1/3 nel caso in cui il contribuente paga 16,67 euro entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto di contestazione.
Presentazione della domanda
Per avere diritto allo sconto del 50% per IMU e TASI nel caso di comodato e del 25% per i contratti a canone concordato, occorre che i contratti siano registrati e il numero di registrazione dell’atto va riportato nella dichiarazione.
I dati identificativi dei contratti e il diritto alle agevolazioni devono essere apposti nelle annotazioni alla dichiarazione.
La dichiarazione IMU/TASI va presentata al Comune dove sono ubicati gli immobili dichiarati, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno o per via telematica con posta certificata.
Dal 2016 è possibile inviare i dati della dichiarazione anche tramite i canali Entratel e Fisconline.
Obbligo di comunicazione
E’ prevista la comunicazione obbligatoria nel caso di:
- 2 coniugi proprietari di 2 abitazioni nello stesso Comune, con residenze diverse ma conviventi in una delle due. In questo caso bisogna scegliere su quale dei due immobili richiedere l’esenzione come prima casa e comunicare tale scelta al Comune
- immobili vincolati dalle Belle arti nel 2016, deve presentare la dichiarazione anche chi ha usufruito della riduzione del 50%
- immobili dichiarati inagibili per motivi strutturali. Per poter usufruire dello sconto del 50% questa situazione deve essere accertata dal Comune
Clicca qui per scaricare la circolare n.1/DF del 17 febbraio 2016
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/riduzione-imu-e-tasi-come-procedere-entro-il-30-giugno/
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