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La recente sentenza in esame ha ribadito principi fondamentali riguardanti la competenza per valore del Giudice di Pace e ha chiarito l’ammissibilità dell’appello contro una erronea declinatoria di competenza. In particolare, il Tribunale ha statuito che per le controversie con domanda giudiziale di valore economico inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 7 c.p.c., la competenza spetta al Giudice di Pace, anche quando il contenzioso coinvolge questioni contrattuali complesse, e la domanda di condanna ha come naturale antecedente logico-giuridico l’accertamento incidentale della validità o invalidità parziale di un più ampio contratto concluso fra le parti.

La competenza per valore del Giudice di Pace.

Nel caso specifico, la sentenza di primo grado è stata dichiarata nulla poiché il Giudice di Pace aveva declinato la propria competenza, nonostante il valore della domanda di condanna fosse inferiore ai 5.000 euro. Il Tribunale ha così riconosciuto che “la domanda introdotta dall’attore appartiene alla competenza per valore del Giudice di Pace” e ha conseguentemente dichiarato la nullità della sentenza di primo grado​​.

Il Tribunale ha infatti statuito che “è palese l’erroneità della sentenza di primo grado in punto competenza, tenuto conto che ai fini della determinazione del valore occorre fare riferimento esclusivamente al petitum dell’azione promossa in primo grado, poco più di Euro 1.400,00, ossia a quanto in concreto è stato richiesto con la domanda condannatoria introduttiva, non all’oggetto dell’accertamento (incidentale) che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere sul fondamento della questione, ossia, nella fattispecie concreta, l’eccepita nullità parziale del contratto di finanziamento, ancorchè esso fosse di importo superiore al limite di valore della competenza del giudice di prime cure.
Sicchè in accoglimento del gravame in punto competenza va dichiarata la nullità della sentenza di 1° grado per aver declinato la propria competenza in violazione degli artt.10 e 7 c.p.c.
”.

L’ammissibilità e l’effetto devolutivo dell’appello.

Un punto cruciale della decisione è l’affermazione che l’appello rappresenta il rimedio corretto contro una erronea declinatoria di competenza da parte del Giudice di Pace. La sentenza sottolinea che “l’appello costituisce il mezzo di impugnazione necessario avverso la pronunzia del giudice di pace declinatoria della propria competenza“​​.
Questo principio è supportato dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che non è ammissibile il regolamento di competenza contro tali decisioni del Giudice di Pace, essendo previsto l’appello come unico strumento di impugnazione: “In punto ammissibilità, occorre osservare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 9178/24,33456/19) l’appello costituisce il mezzo di impugnazione necessario avverso la pronunzia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze dal giudice di pace ex art. 46 c.p.c..
Sicchè l’appello investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell’esame del merito quale giudice dell’appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo.
Qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea dichiarazione di incompetenza, deve, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, decidere sul merito quale giudice d’appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria “potestas decidendi”, e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.
Alla luce di quanto appena esposto è evidente l’ammissibilità dell’appello proposto nel presente giudizio, costituendo siffatta impugnazione il rimedio generale approntato dal legislatore avverso le sentenze con cui il Giudice di pace definisce il giudizio di primo grado, declinando la propria competenza in favore del Tribunale
”​​.

Un ulteriore elemento di rilievo è che, in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata nella sentenza, il giudice dell’appello è tenuto a conoscere anche il merito della controversia. Infatti, qualora venga accertata l’erroneità della declinatoria di competenza, il Tribunale, agendo come giudice d’appello, deve “decidere sul merito quale giudice d’appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria potestas decidendi, e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado“​​.
Questo è un chiaro esempio dell’effetto devolutivo dell’appello che trasferisce al giudice di secondo grado l’intero esame della causa, compreso il merito.

Nel merito, la controversia riguardava infatti la richiesta di rimborso delle commissioni e spese non maturate in relazione a contratti di cessione di quote della retribuzione mensile stipulati con una banca ed estinti anticipatamente. Il Tribunale ha accertato e dichiarato il diritto dell’attore alla restituzione delle somme richieste, condannando la banca convenuta al pagamento della quota non dovuta degli oneri addebitati in sede di erogazione del finanziamento, calcolata secondo il criterio proporzionale (c.d. pro rata temporis)​​.

La sentenza in esame rappresenta un’importante conferma della competenza per valore del Giudice di Pace, nonché della procedura corretta per impugnare una erronea declinatoria di competenza. Sottolinea inoltre l’obbligo del giudice dell’appello di decidere sul merito della controversia, garantendo così una maggiore efficienza nella risoluzione dei contenziosi.

 

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