Furto di identità: la segnalazione nella centrale rischi dei cattivi pagatori dà diritto al risarcimento del danno solo se le conseguenze negative sulla reputazione, personale o commerciale, vengono dimostrate.
Sei stato segnalato alla Centrale Rischi per un prestito non restituito, ma non hai mai chiesto alcun finanziamento, né hai ricevuto soldi. Come? Non dirmi che non sai della pratica ormai diffusa dei “furti di identità”? Con questo sistema, i malviventi – spesso si tratta di pirati informatici – riescono ad accendere mutui e prestiti in capo ad ignare vittime, le quali, sul più bello, si trovano un debito a proprio nome e un’iscrizione nelle banche dati dei cattivi pagatori. Lo stratagemma è abbastanza semplice. Si parte da un adescamento (ad esempio, un’offerta di un posto di lavoro, un casting, un concorso, ecc.) a cui consegue la richiesta di una copia della carta d’identità o l’indicazione dei dati anagrafici. Con queste generalità, il criminale si presenta alla finanziaria e riesce ad intestare alla vittima il prestito. Che naturalmente non verrà mai onorato. Una volta stanata la truffa è quasi automatico ottenere la cancellazione del debito e del proprio nome dalla
black list. Ma si ha diritto anche ai danni da parte della società che ha effettuato la segnalazione senza procedere con prudenza? A spiegare se, in caso di finanziamento falso e segnalazione illegittima, spetta il risarcimento è una recente ordinanza della Cassazione [1].
Cos’è e quando scatta la segnalazione alla Centrale rischi
Anche se spesso si parla di Centrale Rischi, non tutti sanno di cosa si tratta. In realtà, in caso di omesso pagamento di una rata di un mutuo, di un assegno o di mancata restituzione di un finanziamento è possibile trovare il proprio nome iscritto in due diverse banche dati.
Ci sono innanzitutto quelle private, come Crif, che non contengono solo la storia “cattiva” del debitore, ma anche quella “buona”: la semplice richiesta di un finanziamento, il puntuale versamento delle rate, il residuo da pagare sono tutte informazioni che finiscono nei cosiddetti SIC (sistemi di informazione creditizia) e che servono a garantire un sistema di trasparenza sulle condizioni economiche di chi si interfaccia con un istituto di credito; in questo modo la banca può conoscere immediatamente la storia del soggetto che ha davanti e decidere, con maggiore cognizione, se concedere o meno il mutuo.
Poi c’è la banca dati dei cattivi pagatori per eccellenza, la cosiddetta Centrale Rischi che è gestita dalla Banca d’Italia ed è pertanto pubblica. La segnalazione deve conseguire non a un semplice ritardo ma a una situazione che è indice di una concreta difficoltà economica, tanto da mettere in allerta il sistema bancario. In ogni caso, prima della segnalazione è necessario che il debitore venga informato, in modo tale da ravvedersi e sanare la morosità prima che, da questa, possano derivare conseguenze peggiori.
Il furto d’identità e i falsi finanziamenti
Come abbiamo anticipato, non sono poche le persone che si sono trovate vittime di un furto d’identità, con acceso a proprio nome un mutuo o un finanziamento mai richiesto. In tali ipotesi sarà bene contestare immediatamente l’esistenza dell’obbligazione, eventualmente facendo eseguire una perizia calligrafica sulla sottoscrizione apposta sul contratto. Si potrà poi dimostrare che i soldi sono stati bonificati su un conto intestato a un soggetto terzo. In ogni caso, prima di tutto ciò, sarà bene sporgere
denuncia contro ignoti e produrne una copia alla finanziaria. Finanziaria che dovrà subito cancellare il debito e revocare la segnalazione della vittima come “cattivo pagatore”. La Centrale Rischi dovrà, conseguentemente, provvedere alla cancellazione del nominativo.
Tuttavia questa situazione potrebbe avere degli strascichi sull’immagine, sulla reputazione e sul patrimonio della vittima, per cui è possibile chiedere il risarcimento del danno. Ma in cosa consiste il risarcimento?
Il risarcimento del danno per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi
Chi viene iscritto in Centrale Rischi senza averne mai avuto conoscenza, e quindi in modo imprudente, ha diritto innanzitutto alla cancellazione e poi al risarcimento del danno. Tale risarcimento consta di due voci:
- il danno patrimoniale: in tal caso la vittima può chiedere l’indennizzo per aver ricevuto un secco rifiuto a una richiesta di finanziamento o all’emissione di una carta di credito, di un blocchetto degli assegni, ecc. Si pensi a chi, durante un viaggio, non può più usare il bancomat come sistema di pagamento;
- il danno morale: questo potrebbe derivare dalla perdita di credibilità come imprenditore, commerciante o professionista.
In entrambi i casi il danno non può essere presunto. Deve cioè essere dimostrato con valide argomentazioni che possano convincere il giudice. Non si può desumere il danno dalla semplice presenza di una segnalazione illegittima. È questo il chiarimento fornito dalla Cassazione
[1]. Non ha quindi diritto al risarcimento per la lesione della immagine la vittima segnalata alla centrale rischi come cattivo pagatore per un errore della finanziaria, se non c’è prova del contraccolpo nella sua attività. Il soggetto, infatti, è tenuto a dimostrare concretamente il danno patito e solo in funzione di ciò ha la possibilità di essere risarcito.
Anche se il danno morale non può essere desunto in via automatica – hanno spiegato i giudici supremi – esso è dimostrabile anche con presunzioni semplici (vi devono però essere sempre degli elementi gravi, precisi e concordanti).
In conclusione, la circostanza di non aver potuto accedere al credito per una precedente ed errata segnalazione alla Centrale Rischi in merito alle rate di un finanziamento mai acceso può essere sufficiente a chiedere il risarcimento del danno patrimoniale, ma non anche – in automatico – quello non patrimoniale.
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