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Imprese e i professionisti possono estinguere il debito della cartella esattoriale attraverso la compensazione con i crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione.

Chiunque abbia un debito con Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) per cartelle esattoriali non pagate può estinguerlo compensandolo con eventuali crediti commerciali vantati verso la Pubblica Amministrazione. Dunque tanto i professionisti, quanto le imprese individuali, le società o le persone fisiche possono accedere alla compensazione prevista dalla legge [1] e così liberarsi delle pendenze con l’Erario. Vediamo come i debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione si compensano con i crediti verso la P.A

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Compensazione cartelle con crediti verso la P.A.: quali condizioni?

La prima condizione per valersi di questa particolare forma di compensazione è che il credito vantato verso la P.A. non sia prescritto e, nello stesso tempo, sia certo, liquido (ossia di importo definito) ed esigibile (non soggetto, cioè, a condizioni). Si può, per esempio, trattare di un credito derivante da somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Si possono compensare crediti vantati nei confronti di Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale.

Il credito inoltre deve essere certificato dalla stessa P.A. su istanza del creditore e, inoltre, la somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato. Non è quindi possibile ottenere la compensazione se il debito con Equitalia è superiore al credito del contribuente.

I debiti compensabili sono i seguenti:

  • carichi inclusi in cartelle di pagamento e avvisi (avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate o Enti locali – avvisi di addebito dell’Inps), affidati entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione;
  • carichi inclusi in piani di Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”);
  • carichi inclusi in piani del cosiddetto “Saldo e stralcio” [2].

Domanda di compensazione

L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, impresa individuale, società o persona fisica, che vanta un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nonché non prescritto, nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Come detto, il credito deve essere prima “certificato” dalla PA. A tal fine, l’istanza di certificazione può essere presentata in qualsiasi momento, attraverso la piattaforma elettronica, per certificare i crediti vantati nei confronti di: amministrazioni statali, centrali e periferiche; regioni e province autonome; enti locali; enti del Servizio sanitario nazionale; enti pubblici nazionali; camere di commercio; aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Una volta ottenuta la certificazione del credito attraverso l’apposita piattaforma elettronica, sarà possibile compensare il debito e, quindi, estinguerlo definitivamente.

Recupero del credito

Nei casi in cui la Pubblica Amministrazione non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione, entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle finanze e l’importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

Dai recuperi sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, l’agente della riscossione procede alla riscossione coattiva, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito.

Se il credito verso la P.A. è superiore a 10mila euro

Le pubbliche amministrazioni prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a 10mila euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo almeno pari a 10mila euro. In caso affermativo, i soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che potrà, se lo ritiene, procedere con un pignoramento presso terzi: in pratica, l’Agenzia bloccherà la somma pari al proprio credito che non verrà più versata al contribuente ma sarà direttamente incamerata dall’Agente della riscossione a compensazione del proprio credito. Invece, l’eccedenza sarà corrisposta al contribuente.

Se un contribuente vanta un credito verso il Comune di 20mila euro e ha un debito per cartelle esattoriali di 10mila, Agenzia delle Entrate Riscossione bloccherà solo 10mila euro e il rimanente verrà versato al cittadino.

Il pagamento può invece essere effettuato se Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che il soggetto non risulta inadempiente o entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione, non ha fornito alcuna risposta.

Le amministrazioni legittimate al “blocco” del pagamento sono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane ed i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie [3] nonché le società a totale partecipazione pubblica.

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