Al gong approda sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre
2023, la Legge 9
ottobre 2023, n. 136 di conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto
Asset) recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in
materia di attività economiche e finanziarie e investimenti
strategici“.
La struttura del Decreto Legge n. 104/2023 convertito
Con la conversione in legge sono arrivate modifiche e nuovi
articoli al Decreto Legge n. 104/2023 che mantiene la sua struttura
suddivisa in 5 capi che riportiamo di seguito.
Capo I – Misure urgenti a tutela degli
utenti
- Art. 1. Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati
sui voli nazionali - Art. 2. Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe
praticabili - Art. 3. Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema
di trasporto taxi su gomma - Art. 4. Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del
settore turistico e ricettivo
Capo II – Misure urgenti in materia di attivitÃ
economiche
- Art. 5. Credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo nel
settore della microelettronica e Comitato tecnico per la
microelettronica - Art. 5 – bis Interventi urgenti a sostegno di attivitÃ
economiche strategiche per il made in Italy - Art. 6. Partecipazione dell’Italia al finanziamento dei
progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del partenariato europeo
«Chips Joint Undertaking» - Art. 7. Poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie
critiche - Art. 8. Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione
- Art. 9. Interventi in materia di opere di interesse
strategico - Art. 10. Misure urgenti nel settore della pesca
- Art. 10 – bis Sanzioni in materia di riproduzione animale
- Art. 11. Misure urgenti per le produzioni viticole
- Art. 11 – bis Modifiche all’articolo 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 - Art. 11 – ter Modifica all’articolo 31 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 - Art. 12. Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia
– Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa - Art. 12 – bis Modifiche al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231 - Art. 12 – ter Misure a favore degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili - Art. 12 – quater Cassa integrazione straordinaria per le
imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico
Capo III – Disposizioni in materia di
investimenti
- Art. 13. Realizzazione di programmi di investimento esteri di
interesse strategico nazionale - Art. 13 – bis Disposizioni in materia di finanziamento di
operazioni attinenti a società di rilievo strategico - Art. 14. Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della
società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17
dicembre 1971, n. 1158 - Art. 15. Disposizioni urgenti in materia di servizi di
ormeggio - Art. 16. Disposizioni urgenti in materia di concessioni
autostradali - Art. 17. Misure urgenti per il trasporto pubblico locale
- Art. 18. Misure urgenti per la realizzazione degli interventi
del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Art. 18 – bis Misure per incentivare la produzione di energia
da fonti rinnovabili - Art. 19. Interventi per la messa in sicurezza di tratti
stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali - Art. 19 – bis Commissario straordinario per l’esecuzione della
variante di Demonte - Art. 20. Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto
- Art. 21. Interventi per le attività degli enti locali in crisi
finanziaria - Art. 21 – bis Assunzioni di personale negli enti in
riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in
esercizio provvisorio - Art. 21 – ter Riequilibrio finanziario dei comuni interessati
da eventi sismici - Art. 22. Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di
rifiuti - Art. 23. Disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione
dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a
partire dal 1° maggio 2023
Capo IV – Disposizioni in materia fiscale
- Art. 24. Misure in materia di incentivi per l’efficienza
energetica - Art. 25. Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti
dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1,
lettere a) e b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Art. 26. Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del
margine di interesse - Art. 27. Estinzioni anticipate dei contratti di credito al
consumo
Capo V – Disposizioni finali
- Art. 28. Disposizioni finanziarie
- Art. 29. Entrata in vigore
La proroga per il superbonus
Con la conversione in legge del Decreto Asset arriva il
ventinovesimo correttivo che direttamente o indirettamente ha
inciso sulle detrazioni fiscali del 110% e sul meccanismo di
cessione del credito previsti rispettivamente dagli articoli 119 e
121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
In questo caso, benché le richieste del comparto delle
costruzioni siano state altre, alla fine ha prevalso la linea della
maggioranza che non ha voluto all’interno del Decreto Legge nuove
proroghe al superbonus a parte quelle già previste dal Governo con
l’art. 24, interamente confermato nella conversione in legge.
In particolare, all’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decretp Rilancio, le parole:
“30 settembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2023”.
La nuova versione dell’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo,
del Decreto Rilancio diventa la seguente:
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) , la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo.
Nessuna riapertura dei termini per nuovi interventi ma solo 3
mesi in più per completare lavori avviati e arrivati al 30%
dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022.
La comunicazione di mancato utilizzo delle detrazioni
indirette
Altra conferma riguarda l’art. 25 recante “Disposizioni in
materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di
cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34” di cui si riporta di seguito il testo
dei 3 commi:
1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati,
derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121,
comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei
termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui al comma 3 del
predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l’ultimo
cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia
delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza
dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire
dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che
ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima
del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2
gennaio 2024.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i
termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa tributaria pari a 100 euro.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate.
Sostanzialmente chi è in possesso di crediti indiretti, non
maturati direttamente dagli interventi ma a seguito di sconto in
fattura e/o cessione del credito, ma non riesce ad utilizzarli per
cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi
crediti, dovrà comunicarlo all’Agenzia delle Entrate dall’1
dicembre 2023 (data entro la quale arriverà il provvedimento
attuativo del Fisco) ed entro il 2 gennaio 2024.
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