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Gli elementi di reti di comunicazione ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono esenti da Imu solo se classificati nella categoria catastale E/7. Qualora accatastati nella categoria D/7 sono invece soggetti al tributo.

Questo è quanto ha evidenziato l’ordinanza della Corte di cassazione n. 14518 del 23/05/2024.

La questione fa riferimento alla disposizione dell’articolo 12, comma 2, del Dlgs 33/2016, di attuazione della direttiva 2014/61/E del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/05/2014, la quale ha stabilito che le infrastrutture sopra indicate, nonché le infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate all’interno di edifici, non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della rendita catastale.

Suddetta disposizione normativa, in mancanza di qualsiasi riferimento circa la sua natura interpretativa, non assume valore retroattivo e, così come previsto dall’articolo 15, comma 1, del sopra menzionato decreto legislativo, si applica solo a decorrere dal 1° luglio 2016. Fino a quella data predette infrastrutture venivano accatastate nella categoria catastale D/7; a partire invece dalla stessa non sono più considerate unità immobiliari e quindi non sono rilevanti ai fini della rendita catastale.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18 del 08/06/2017 aveva chiarito che «tenuto conto che l’istituto catastale assolve a funzioni, oltre che di natura fiscale, anche di natura civilistica (identificazione dei beni immobili per il trasferimento o la costituzione di diritti reali) e inventariale a supporto della gestione del territorio, la nuova previsione normativa, prima richiamata, di esclusione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione dal novero delle “unità immobiliari” e dal computo della rendita catastale, non esclude peraltro che questi beni possano comunque formare oggetto di iscrizione in catasto, ancorché senza attribuzione di rendita catastale». Infatti, secondo le norme catastali, possono essere iscritte in catasto anche immobili che non sono suscettibili di produrre reddito. Proprio per tenere conto della norma del Dlgs 33/2016, l’Agenzia delle entrate ha introdotto la categoria E/7 “infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione”, nella quale possono essere censite, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, le infrastrutture in argomento, oggetto di dichiarazione in catasto.

A questo punto era sorta la questione se, ai fini dell’esenzione dall’Imu, le predette infrastrutture fossero da considerare non soggette all’imposta sin dal 01/07/2016, a prescindere dalla modifica catastale, ovvero se questa variazione fosse invece indispensabile. L’Agenzia delle entrate aveva già evidenziato che «la presentazione di detta dichiarazione è nel precipuo interesse dell’intestatario del bene, dal momento che l’attribuzione della categoria F/7 rappresenta anche un elemento di chiarezza ai fini degli adempimenti tributari».

Nel contenzioso esaminato dall’ordinanza della Corte di cassazione, la società proprietaria delle infrastrutture aveva sostenuto che l’amministrazione era già a conoscenza che l’immobile era destinato a centrale per telecomunicazioni, in quanto lo stesso era stato oggetto di autorizzazione da parte del Comune. Pertanto, era da ritenersi corretta l’esenzione dal tributo, dovendo comportarsi l’amministrazione secondo i canoni di buona fede e correttezza, che risulterebbero violati attesa la conoscenza della destinazione dell’immobile, a prescindere dal fatto che si sia provveduto al riaccatastamento dell’immobile.

La Corte di cassazione ha invece evidenziato che in tema di esenzione Imu il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale. Se il contribuente non ha chiesto il nuovo classamento dell’immobile in categoria E/7 non può godere del beneficio. La Corte ribadisce che l’obbligo dichiarativo è infatti una condizione necessaria per l’ottenimento dell’esenzione; se manca la dichiarazione catastale il contribuente decade dalla stessa.

(*) Vicepresidente Anutel

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