Vittime di incidenti sul lavoro, come richiedere l’indennità ‘una tantum’ per i familiari
Elementi che incidono sull’importo dovuto ai superstiti di una vittima di incidente mortale sul lavoro e tempistica per la richiesta e l’ottenimento dell’indennità una tantum
Approfondimenti
15 giugno 2024
Roma- L’indennità ‘una tantum’ per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro è una prestazione economica erogata anche per eventi accaduti all’estero. Questa prestazione è destinata agli assicurati Inail, inclusi i lavoratori domestici tutelati dalla Legge 493/99, i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.
Per il 2024, l’indennità varia tra un minimo di 10.625,35 euro e un massimo di 28.817,17 euro, come stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 62/2024. L’importo varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare superstite e alle risorse disponibili del Fondo. In caso di più superstiti aventi diritto, la prestazione viene suddivisa in parti uguali.
Le risorse per il finanziamento del fondo, previste dalla legge di bilancio del 2024, ammontano a 10.479.421 euro. A questo importo si aggiunge l’avanzo di gestione del periodo 2007-2019, quantificato dall’Inail in 1.888.465 euro. In totale, la dotazione finanziaria disponibile per l’anno 2024 è di 12.367.886 euro. Gli importi sono esenti da imposizione fiscale.
Questa prestazione è cumulabile con la rendita Inail, la pensione privilegiata indiretta e i benefici spettanti ai superstiti di vittime del servizio del dovere o del terrorismo. Tuttavia, non è cumulabile con l’equo indennizzo, come previsto dall’articolo 50 del DPR 686/1957.
La domanda per ottenere il risarcimento deve essere redatta su un apposito modulo da uno dei superstiti entro 40 giorni dal decesso del lavoratore. Deve essere presentata alla sede Inail del luogo di domicilio del lavoratore deceduto o trasmessa tramite Patronato. Per i lavoratori deceduti soggetti alla tutela assicurativa Inail, per i quali sia già stata costituita la rendita ai superstiti, nel caso in cui non pervenga la richiesta nei termini stabiliti, sarà cura dell’Inail attivarsi affinché la richiesta venga presentata dagli aventi diritto. L’indennità una tantum sarà erogata entro 30 giorni dall’accertamento.
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