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La valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell’art. 22CCII ha ad oggetto la funzionalità del finanziamento ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale tenendo anche conto delle possibilità di impiego del finanziamento in funzione del mantenimento del ciclo degli approvvigionamenti e della gestione corrente dell’impresa. Deve essere, altresì, verificata la funzionalità del finanziamento rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori sulla base di un giudizio di natura prognostica e comparativo tra la situazione in cui lo stesso finanziamento non sia erogato e quella in cui l’impresa possa beneficiarne, ancorché gravata da un ulteriore e nuovo credito in prededuzione. Questo è quanto disposto dal Tribunale di Savona con il decreto del 9 febbraio 2023.

L’autorizzazione al finanziamento prededucibile: la funzionalità rispetto alla continuità aziendale

Con il decreto in commento il Tribunale di Savona ha autorizzato un finanziamento prededucibile – da erogarsi in forza di un contratto di factoring pro solvendo – all’esito di un’attenta verifica dei presupposti richiesti dall’art. 22, comma 1, CCII eseguita sia dall’ausiliario nominato che dall’Esperto sì da giungere il Giudicante ad una positiva prognosi circa la funzionalità del finanziamento richiesto alla continuità aziendale, da un lato, e al miglior soddisfacimento dei creditori, dall’altro.

Oggetto di attenta verifica da parte dell’ausiliario è stato il Progetto di risanamento presentato dall’impresa richiedente l’autorizzazione strutturato su quattro pilastri così descritti:

1) “indirizzo industriale (attraverso un miglioramento del Margine Lordo anche (in parte) a scapito dei volumi, a sua volta declinato in una serie di interventi sul mix di prodotti venduti […]

2) razionalizzazione della struttura organizzativa (attraverso un contenimento dei costi fissi e variabili, a sua volta declinato in una serie di interventi di efficientamento della produzione e di risparmio sui costi industriali, di efficientamento del personale e di riduzione dei costi fissi);

3) miglioramento del capitale circolante con interventi previsti sulle principali componenti del circolante tra cui la riduzione delle giacenze di magazzino già nel 2023, l’utilizzo di una linea di credito a breve (factor) di anticipo fatture e definizione di accordi di saldo e stralcio sul debito scaduto verso fornitori;

4) dismissioni di asset immobiliari e finanziari […]

Dal punto di vista finanziario nel decreto si attestava che in attuazione del piano di risanamento l’impresa avrebbe potuto generare flussi di cassa in particolare derivanti (a) dalla gestione caratteristica […] a fronte degli interventi di politica industriale sopra evidenziati nonché (b) dalla dismissione di asset non più funzionali e di asset strumentali, per altro verso sarebbero stati eseguiti degli accordi di saldo e stralcio di debiti con il ceto bancario chirografario e con i fornitori non strategici.

Quanto al finanziamento già in essere sotto forma di contratto di factoring pro solvendo di crediti commerciali dell’impresa verso la clientela e per il quale si chiedeva l’autorizzazione ad un innalzamento dell’importo finanziabile, il Giudice dava atto che l’Ausiliario avesse verificato quanto all’eventuale non solvibilità della clientela “l’esistenza di un basso rischio, sia in considerazione della qualità del portafoglio clienti (sostanzialmente la “grande distribuzione”) i cui crediti formano oggetto di cessione, sia in ragione dell’esistenza di una garanzia assicurativa (al 95% del valore nominale del credito) su tutti i crediti oggetto di cessione”.

L’Ausiliario dava atto che la richiesta di autorizzazione ad innalzare di 5 milioni di euro il finanziamento da cessione dei crediti alla società di factoring – quindi “con riconoscimento della prededuzione limitatamente al solo incremento del fido [fosse]: -aderente al reale fabbisogno finanziario dell’impresa con utilizzi mensili che rotativamente si scaricano e si ricaricano in base al pagamento da parte dei clienti ed all’emissione di nuove fatture, in base alle previsioni di cui al piano economico finanziario presentato […]; – funzionale alla continuità aziendale in quanto consente di attenuare la tensione finanziaria cui è esposta la Società e di condurre una migliore gestione degli approvvigionamenti e del magazzino”.

Stante poi la “natura autoliquidante della linea di credito in esame, [e la ricorrenza] della garanzia assicurativa (al 95%) esistente su tutti i crediti verso clienti oggetto di cessione al factor e [lo svolgimento da parte dell’Ausiliario] delle autonome verifiche condotte […] in ordine alla qualità del portafoglio ceduto e all’andamento del rapporto nei mesi precedenti […] secondo l’Ausiliario “il rischio di insoluti e quindi della possibilità di dover riconoscere al finanziatore in questione la prededuzione in un’eventuale futura procedura di natura concorsuale [fosse], in concreto, estremamente contenuto, se non inesistente”.

Secondo l’Ausiliario, pertanto, la richiesta di autorizzazione a contrarre il finanziamento nei termini descritti rispondeva “effettivamente all’esigenza di securizzare la continuità aziendale nel periodo necessario alla conclusione delle trattative nell’ambito della composizione negoziata e che, ove accolta dal Tribunale, sia suscettibile di prevenire il rischio che – anche per eventuali imprevisti e/o scostamenti i budget, sempre possibili, vieppiù nell’attuale congiuntura economica generale – la Società possa trovarsi in un’ingestibile emergenza finanziaria tale da interrompere il regolare svolgimento delle sue attività e pregiudicarne in partenza il tentativo di turnaround”.

La funzionalità rispetto alla miglior soddisfazione dei creditori

Quanto alla funzionalità del finanziamento rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori della Società, l’Ausiliario constatava che “un’eventuale repentina interruzione dell’operatività aziendale […] rischierebbe di determinare il dissolvimento della parte preponderante ed essenziale del valore aziendale, che risiede con ogni evidenza in una serie di asset per lo più intangibili – e non tutti espressi dal mero dato contabile – quali la forza del marchio, la reputazione commerciale, la copertura del mercato, l’adempimento regolare alle richieste della clientela (quasi tutta concentrata nel settore della G.D.O. nazionale ed internazionale), le relazioni con gli stakeholder ecc”.

In conclusione, secondo il parere dell’Ausiliario, condiviso dal Giudice, tali determinanti valori non potrebbero trovare una loro soddisfacente realizzazione nell’ambito di una procedura concorsuale che dovesse aprirsi a seguito dell’interruzione dell’attività, e quindi in assenza di un complesso aziendale in regolare funzionamento.

Pertanto, il mancato accesso al finanziamento come prospettato lascerebbe adito al “rischio peggiore per i creditori [vale a dire di] una procedura concorsuale che, in assenza di continuità, debba limitarsi a liquidare gli attivi in modo atomistico ed a valori ben lontani dalla copertura del passivo esistente”.

Quanto alla durata del finanziamento, il Giudice riteneva coerente ancorarla alla durata dell’efficacia delle misure protettive richieste, vale a dire fintantoché “la prospettiva di risanamento riman[esse] effettivamente perseguibile, così da evitare l’automatica maturazione di nuova prededuzione ove tale scenario ven[isse] meno”.

Conclusioni

Con il decreto autorizzativo esaminato il Tribunale di Savona ha reso un provvedimento puntuale e ben motivato in quanto ancorato ad un’attenta e scrupolosa disamina dei presupposti fondanti la concessione coerente con l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza fin qui pronunciatasi su analoghe richieste.

Il Tribunale, infatti, al fine di concedere l’autorizzazione all’impresa di innalzare la propria esposizione debitoria di natura finanziaria, ha richiesto al proprio ausiliario di verificare compiutamente che ricorressero i presupposti funzionali fondanti, i.e. la concreta chance di una seria ed attendibile prospettiva di continuità aziendale secondo un solido piano di risanamento da un lato e la concreta chance di miglior soddisfazione del ceto creditorio.

Ricorrendo entrambi i presupposti e soppesando, in ultimo, il basso rischio di un’insolvenza dei creditori ceduti alla società di factoring, quindi, di una insorgenza verso l’impresa finanziata del credito della stessa in prededuzione in seno ad una eventuale successiva procedura di liquidazione giudiziale, il Tribunale ha, infine, autorizzato il finanziamento ancorandolo, quanto alla durata, a quella dell’iter di composizione negoziata dell’impresa ed all’efficacia delle misure protettive richieste sì da scongiurare il rischio che, venuto meno l’effettivo perseguimento del risanamento dell’impresa, il credito da finanziamento perdesse la sua stretta ed inscindibile funzionalità al risanamento stesso fuoriuscendo così dal perimetro entro cui era stata concessa l’autorizzazione.

Riferimenti normativi:

Art. 6CCII

Art. 17CCII

Art. 22CCII

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