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– dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026 la decorrenza dell’efficacia relativa alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), ossia la c.d. plastic tax, e

– dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 la decorrenza dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate, c.d. sugar tax.

Come già rilevato nei precedenti interventi sul tema, ad avviso dell’Associazione tali forme di prelievo andrebbero radicalmente riconsiderate, alla luce degli importanti profili di criticità che esse presentano tanto a livello operativo quanto a livello sistematico.

L’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego

Riprendendo la precedente circolare n. 2 del 2 febbraio 2024, anche nel contributo in commento Assonime ripercorre il complesso iter normativo che ha caratterizzato la plastic tax (art. 1, commi da 634 a 658, legge n. 160/2019), la cui data di decorrenza era inizialmente legata all’emanazione dell’apposito provvedimento attuativo da parte del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Invero, il comma 652 della legge di Bilancio 2020, nella sua versione originaria, prevedeva che le disposizioni in materia d’imposta sul consumo di MACSI avrebbero avuto effetto a decorrere “dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651”. A sua volta, il previgente comma 651 stabiliva che il decreto attuativo dovesse essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il mese di maggio 2020. Tuttavia, come ricordato anche dalla circolare in commento, il provvedimento in parola non è mai stato emanato. L’art. 133, comma 1, lettera a), D.L. n. 34/2020 ha previsto la prima proroga, fissando la decorrenza del tributo nella data specifica del 1° gennaio 2021, scollegandola, pertanto, dall’emanazione del provvedimento attuativo.
Il termine è stato poi differito di sei mesi (al 1° luglio 2021) dall’art. 1, comma 1084, lettera i), della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), che ha inoltre introdotto alcune modifiche alla disciplina originaria, con particolare riferimento a soggetti passivi, ambito oggettivo ed attenuazione degli aspetti sanzionatori, già oggetto di commento nella circolare Assonime n. 5 del 3 marzo 2021. Anche in tale occasione, l’Associazione non mancava di evidenziare la presenza di numerose questioni interpretative e applicative rimaste aperte, oltre alla necessità di chiarimenti ufficiali con specifico riferimento alle modifiche allora apportate. Non a caso, il termine in oggetto è stato sistematicamente differito, con cadenza annuale, prima al 1° gennaio 2022, per effetto dell’art. 9, comma 3, D.L. n. 73/2021, poi al 1° gennaio 2023 dall’art. 1, comma 12, lettera a), legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) e, infine, al 1° gennaio 2024 dall’art. 1, comma 64, lettera a), legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023). La quinta proroga, al 1° luglio 2024 (di soli sei mesi e non di un anno), era stata invece disposta dalla legge di Bilancio 2024.

Ad avviso dell’Associazione, l’ampiezza del differimento in commento (di due anni, a differenza delle precedenti proroghe) sarebbe sintomatica dell’intenzione di una più radicale revisione del tributo, che presenta profili di eccessiva criticità, difficilmente superabili sia per i contribuenti sia per l’Amministrazione finanziaria.

Assonime sottolinea inoltre come la proroga fosse particolarmente attesa dalle imprese. Invero, la necessità di implementare sistemi contabili per la corretta applicazione del tributo, in prossimità della data di decorrenza e senza l’emanazione di alcun provvedimento attuativo, aveva originato non poche preoccupazioni in capo agli operatori, con particolare riguardo ai comportamenti da adottare e agli investimenti da effettuare per adeguarsi a una normativa incompleta e ricca di dubbi interpretativi. Peraltro, già nella circolare n. 5 del 2021, l’Associazione auspicava che il provvedimento di attuazione non venisse pubblicato a ridosso della data di decorrenza fissata illo tempore per l’applicabilità dell’imposta, al fine di concedere ai contribuenti un periodo di tempo adeguato alla predisposizione degli strumenti e delle necessarie procedure amministrative per la gestione del prelievo.

L’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate

Allo stesso modo e in linea con la circolare n. 2 del 2024, il contributo in commento ripercorre gli interventi di proroga che hanno interessato la sugar tax (prevista dall’art. 1, commi da 661 a 676, legge n. 160/2019). Anche in questo caso, la formulazione originaria del comma 676 collegava la decorrenza del tributo alla pubblicazione del decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle finanze che, ai sensi del comma 675 tutt’ora vigente, avrebbe dovuto essere pubblicato entro il mese di agosto del 2020. Il termine è stato dapprima prorogato al 1° gennaio 2021 (come per la plastic tax) dal D.L. n. 34/2020 (art. 133, comma 1, lettera b), per poi essere nuovamente posticipato al 1° gennaio 2022 dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1086, lettera e), in maniera differenziata rispetto alla plastic tax (la cui decorrenza era allora fissata dal 1° luglio 2021).
Tuttavia, a differenza della plastic tax (il cui iter normativo pare ormai in completo stallo), per la sugar tax il decreto ministeriale di cui al comma 675 è stato già emanato (cfr. D.M. 12 maggio 2021). Ciò nonostante, anche per tale tributo la decorrenza è stata posticipata, come per la plastic tax, al 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 12, lettera b, legge n. 234/2021), al 1° gennaio 2024 (art. 1, comma 64, lettera b, legge n. 197/2022) e al 1° luglio 2024 con la legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 44, lettera b, legge n. 213/2023).

Da ultimo, l’art. 9-bis, comma 7, lettera b), del decreto Agevolazioni fiscali ne posticipa ulteriormente la decorrenza, al 1° luglio 2025.

In merito, Assonime osserva come l’intervento di proroga fosse originariamente contemplato per la sola plastic tax. Soltanto successivamente, durante i lavori parlamentari e in risposta alle istanze degli operatori del settore, è stato implementato un apposito emendamento al fine di rinviare anche tale tributo, sebbene per un periodo di tempo più breve (un anno) rispetto a quanto previsto per la plastic tax.

Considerazioni conclusive

Ad avviso di Assonime, entrambe le imposte presentano importanti profili di criticità, peraltro già diffusamente analizzati nei molteplici commenti predisposti sul tema dalla stessa Associazione (si tratta, in particolare, della circolare n. 2 del 2024 di cui sopra, oltre che della circolare n. 2 del 2020 e della “Note e studi” n. 11 del 2020 per la plastic tax, della circolare 19 del 2020 per la sugar tax e della circolare n. 5 del 2021 riguardante le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021).

Nella circolare in commento, Assonime rimarca ancora una volta la necessità di rivalutare l’opportunità di mantenere tali forme impositive nell’ordinamento tributario; ciò non solo alla luce delle notevoli difficoltà operative, amministrative e gestionali derivanti dalla concreta attuazione delle medesime, ma anche e soprattutto in considerazione degli effetti distorsivi da esse derivanti, tali da incidere anche su soggetti operanti in settori diversi da quelli interessati, determinando forme di discriminazione tra settori produttivi e tra imprese estere e nazionali che svolgono la medesima attività, a danno dell’intera filiera produttiva e distributiva. Segnatamente, secondo l’Associazione gli innumerevoli dubbi interpretativi che vengono a manifestarsi in sede applicativa sono in buona parte imputabili alla natura ibrida delle misure in parola, concepite in parte per finalità di gettito ed in altra per finalità extra-fiscali; quest’ultime, invece, andrebbero perseguite diversamente, mediante azioni politiche mirate allo scopo e specificamente definite.

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