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Gli enti che non hanno inviato la domanda di iscrizione agli elenchi del 5 per mille per il 2024 o che devono completare gli adempimenti hanno tempo fino alla scadenza del 30 settembre per procedere: per i soggetti interessati è l’ultima chance ed è necessario pagare una sanzione di 250 euro.

 

C’è ancora una ultima possibilità per gli enti e le associazioni che non hanno ancora richiesto l’iscrizione agli elenchi del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2024.

I soggetti che non hanno inoltrato la domanda o che devono concludere gli adempimenti hanno tempo fino alla scadenza del 30 settembre per procedere con la richiesta e per versare la sanzione dovuta.

Scadenza 30 settembre per l’iscrizione all’elenco del 5 per mille: ultima chance per gli enti

La scadenza di fine mese riguarda gli enti che intendono accreditarsi per ricevere il contributo del 5 per mille relativo al 2024 e che non risultano iscritti negli elenchi permanenti.

In particolare, il termine ultimo riguarda sia coloro che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 10 aprile scorso sia coloro che hanno inoltrato la richiesta ma, nel caso delle ONLUS, non hanno allegato la copia del documento di identità del sottoscrittore o non hanno trasmesso la documentazione integrativa.

Ultima chance per l’iscrizione all’elenco del 5 per mille: le istruzioni da seguire

Dal punto di vista operativo è necessario rimediare presentando la domanda di iscrizione agli elenchi del 5 per mille, seguendo le istruzioni previste per la propria categoria di appartenenza.

Dall’avvio del RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per gli ETS (Enti del Terzo settore) la procedura passa dalla piattaforma telematica: in fase di iscrizione si deve apporre il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserire il codice IBAN.

Per le ONLUS, invece, resta necessario inviare l’istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio online dedicato: è possibile procedere sia autonomamente che tramite intermediari abilitati.

Per concludere la richiesta di iscrizione bisogna, inoltre, trasmettere anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con il possesso dei requisiti alla data del 10 aprile, e la copia del documento del sottoscrittore.

I documenti devono essere inviati tramite raccomandata A/R o utilizzando la Posta Elettronica Certificata alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate di riferimento, in base alla sede legale dell’ente.

Iscrizione all’elenco del 5 per mille: c’è ancora tempo fino al 30 settembre con il pagamento della sanzione

In altre parole, chi effettua l’iscrizione fuori tempo massimo, beneficiando dei tempi supplementari previsti fino al 30 settembre, segue le indicazioni standard per l’accreditamento ma deve effettuare anche il pagamento di una sanzione di 250 euro per fare in modo che la procedura vada a buon fine.

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 – Elide indicando il codice tributo 8115 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.

Come si legge nella risoluzione numero 42/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate, per effettuare il pagamento è necessario compilare la sezione “CONTRIBUENTE” con il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Mentre nella sezione “ERARIO ED ALTRO” va inserito, oltre al codice tributo, anche l’anno oggetto di versamento.

 

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