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Il concordato preventivo biennale non ha certo suscitato entusiasmi da parte dei professionisti (e imprese) potenzialmente interessati. La norma -introdotta con l’intento di incentivare i contribuenti di piccole dimensioni a fare emergere il nero con un meccanismo che prevede la completa detassazione dei redditi dichiarati eccedenti quelli concordati con l’Agenzia delle entrate,- ha lasciato perplessi la maggior parte dei soggetti che di Fisco hanno fatto il proprio mestiere. Perché è chiaro che l’adesione all’opzione concordataria passa attraverso il consulente che gestisce la contabilità e i dichiarativi del soggetto coinvolto.

Affrontare e risolvere la questione, all’atto pratico, è di una semplicità disarmante:

  1. stimo del tutto ragionevolmente (meglio se ho la certezza) che il reddito che dichiarerò nel 2024 e 2025 (forfetari solo per il 2024) è superiore a quello che mi propone l’agenzia delle entrate: accetto la proposta! Champagne!
  2. non ho tali elementi: non accetto la proposta! Chi me lo fa fare di rischiare!

E si badi bene che il ragionamento di cui sopra è fatto (solo) dal contribuente onesto, posto che l’evasore, al concordato preventivo è completamente disinteressato.

Infatti, evasori:

  • in parte si nasce (cambio generazionale con figli che per la prima volta che si presentano dal commercialista invece di chiedergli come far crescere l’azienda pretendono solo indicazioni su come si fa a pagare meno tasse): deprimente!
  • in parte ci si diventa, per via della assenza o scarsità di controlli (l’occasione fa l’uomo ladro); intendiamoci, si è del tutto consapevoli delle difficoltà a contrastare tale fenomeno ma, sta di fatto che, se le grandi imprese evadono con articolate alchimie fiscali, le piccole e i professionisti semplicemente non fanno fattura quando gli riesce.

Non vogliamo generalizzare, anche per evitare di essere sommersi di critiche da parte delle categorie economiche chiamate in causa; vogliamo solo sostenere con convinzione che il concordato preventivo biennale non è uno strumento che farà emergere redditi non dichiarati.

Di fronte alla assai tiepida accoglienza, l’estremo tentativo del legislatore per cercare di dare maggior appeal all’istituto e incentivare l’adesione ai redditi proposti, è passato dal Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, il quale ha previsto che la parte del reddito derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta (rettificato secondo i criteri per la determinazione del reddito concordato), può essere assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:

  1. del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
  2. del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  3. del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

Un ulteriore regalo agli onesti che, facendosi i propri onestissimi calcoli, troveranno ancora più conveniente optare per il concordato. Avrebbero comunque accettato la proposta anche senza questo ulteriore bonus.

Per i disonesti, come già detto, non c’è miglior incentivo che non pagare nulla.

E allora, voce fuori dal coro, noi riteniamo che il concordato preventivo biennale sia per gli onesti (che riteniamo essere i più) un’occasione da non lasciarsi scappare.

Vediamo quindi in sintesi come funziona il concordato tenuto conto delle modifiche e integrazioni intervenute con l’articolo 4 del Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.

Cambiano i termini per aderire

Come è noto, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del DLGS n. 13 del 2024, i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (IAS) e che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere al nuovo istituto di definizione del reddito e del valore della produzione IRAP definito “concordato preventivo biennale”.

La proposta di concordato per la definizione biennale del:

  • reddito derivante dall’esercizio di lavoro autonomo e di impresa rilevante ai fini dell’IRPEF e dell’IRES;
  • valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP (riguarda la STP e le associazioni tra professionisti, le società tra avvocati e società di ingegneria),

è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

I termini per aderire alla proposta sono stati ora modificati.

In particolare, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31.7, ovvero entro l’ultimo giorno del 7° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per il 1° anno di applicazione dell’istituto (2024), il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall’articolo 11 del DLGS n. 1 del 2024 (vale a dire il 31.10.2024).

 

Chi può accedere al concordato

 

Possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo che applicano gli ISA che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno:

  • debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o
  • debiti contributivi.

I debiti rilevano solo se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono, comunque, accedere al concordato i contribuenti che entro il termine di adesione alla proposta hanno estinto i debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.

 

Ulteriori cause di esclusione

Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal DLGS n. 74 del 2000 (disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), dall’articolo 2621 del codice civile (False comunicazioni e illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi), nonché dagli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (Autoriciclaggio) del codice penale, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

A tali cause di esclusione sono state aggiunte ora le seguenti:

  • con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa;
  • nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società (dunque STP, società tra avvocati e società di ingegneria), risulta interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento.

 

Reddito d’impresa

Il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto ai fini del concordato, è individuato, per i soggetti IRES (dunque sono interessate le società tra professionisti) con riferimento alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del medesimo TUIR, senza considerare i valori relativi a:

  1. plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all’articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all’articolo 101 del TUIR;
  2. utili o perdite derivanti da partecipazioni in associazioni o società di persone di cui all’articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza (articoli 115 e 116 del TUIR), o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1 del TUIR.

Rispetto alla disciplina previgente sono stati, dunque, escluse anche le perdite su crediti; è stato, inoltre, modificato (sub b) il riferimento ai “redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni” in “utili o perdite derivanti da partecipazioni”.

Fermo restando che, in ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro (che nel caso di soggetti in regime di trasparenza compreso quello di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione) è stato stabilito che il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali e conseguite nei periodi d’imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni dell’articolo 84 del TUIR.

 

Valore della produzione netta ai fini IRAP

Il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP proposto al contribuente ai fini del concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del DLGS n. 446 del 1997, senza considerare le componenti già individuate per la determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini IRAP.

Rispetto alla precedente formulazione dell’articolo 17 del DLGS n. 13 del 2024 è stato aggiunto il riferimento all’articolo 10 del DLGS n. 446 del 1997 (che individua la base imponibile ai fini Irap per gli ENC) posto che anche gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale rientrano tra i soggetti ammessi al CPB.

 

Rilevanza basi imponibili concordate

Come è noto, l’articolo 19 del DLGS n. 13 del 2024 stabilisce che, una volta accettata la proposta di CPB gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

È stata ora ridotta dal 50% al 30% l’incidenza sui redditi effettivi delle circostanze eccezionali al ricorrere della quali il concordato cessa di produrre effetti. In particolare, si prevede ora che in presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, il CPB cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del DL n. 50 del 2017:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IRES e all’IRAP;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), 2° periodo, del DPR n. 600 del 1973, e all’articolo 54, comma 2, 2° periodo, del DPR n. 633 del 1972;
  • anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del DPR n. 600 del 1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Tra questi benefici è stato ora chiarito che sono compresi quelli relativi all’IVA.

 

Determinazione degli acconti

L’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:

  1. se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa dichiarato per il periodo precedente (quest’ultimo rettificato secondo i criteri previsti per la determinazione del reddito concordato);
  2. se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, Metodo storico) è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente (quest’ultimo rettificato secondo i criteri per la determinazione del reddito concordato).

Le suddette maggiorazioni sono versate entro il termine previsto per il versamento della 2° o unica rata dell’acconto.

Se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la maggiorazione non è dovuta e la 2° rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la 1° rata calcolata secondo le regole ordinarie.

 

Soggetti ISA – regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato

Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta possono assoggettare la parte di reddito d’impresa derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta (rettificato secondo i criteri per la determinazione del reddito concordato), a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:

  1. del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
  2. del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  3. del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo i criteri per la determinazione del reddito concordato.

L’imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza. Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

Ulteriori cause di cessazione del concordato

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

  1. il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA;
  2. il contribuente cessa l’attività.

A tali cause originarie sono state ora aggiunte le seguenti:

  • la società risulta interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento;
  • il contribuente dichiara ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%.

 

Cause di decadenza

Come è noto, l’articolo 22 del DLGS n. 108 del 2024 stabilisce che il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:

  1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
  2. a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
  4. ricorre una causa di esclusione ovvero vengono meno i requisiti (debiti tributari estinti);
  5. è omesso il versamento delle somme dovute dopo che l’Agenzia ha provveduto al controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973 (la violazione non rileva ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza).

Con riferimento alla definizione di violazioni di lieve entità (sub a) sono state espunte dall’elenco di violazioni considerate di non lieve entità le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati penali tributari), relativamente ai 3 periodi d’imposta precedenti all’ammissione al concordato.

È stato, inoltre, stabilito che le seguenti violazioni, relative agli anni oggetto del concordato:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap;
  • omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta;
  • omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA;

a differenza della disciplina previgente, rilevano ai fini della decadenza dal concordato ancorché il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso.

Infine, è stato stabilito che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

 

 

 

 

 

 

 



 

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