Con riferimento all’istituto del Concordato Preventivo Biennale (“CPB”) per il biennio 2024/2025, il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concortarario rispetto a quello che si andrà a dichiarare sul 2023 (introdotto dal cd. “decreto correttivo”, Dlgs 108/2024).
Videocorso del: 25 Settembre 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 223114 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 16 ottobre 2023 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live VALIDI ANCHE COME MATERIE CARATTERIZZANTI COME REVISORE Relatori: Luciano De Angelis Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
A causa degli eventi alluvionali intervenuti nella nottata di ieri che hanno funestato tutta l’area di Bologna, siamo a comunicare che il servizio quesiti telefonico di oggi, 19 settembre 2024, sarà sospeso. Anche il servizio circolari potrebbe subire dei rallentamenti, nella giornata di venerdì Ci scusiamo per l’inconveniente.
In relazione al contributo spettante alle persone fisiche meno abbienti a fronte di interventi agevolati col superbonus, iniziati nel 2023 ma non ultimati entro tale anno, l’Agenzia ha recentemente definito: il modello per la domanda i termini di presentazione, che decorreranno dal momento di apertura del canale telematico ed entro il 31 ottobre 2024 Il contributo non può essere superiore al 30 del limite di spesa agevolabile di . 96.000; la misura esatta sarà stabilita con apposito provvedimento sulla base del rapporto tra domande presentate e risorse stanziate.
In attuazione dell’art. 1 c. 756 della L. 160/2019, il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il DM 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024), ha modificato e integrato le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già individuate dal precedente DM 7 luglio 2023, limitatamente alle quali viene consentita la diversificazione delle aliquote IMU previste dai commi 748-755 dell’art. 1 della L. 160/2019 in sede di elaborazione dell’apposito prospetto Il decreto richiama inoltre che, ai sensi dell’art. 6-ter comma 1 del DL 132/2023, l’obbligo dei Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione dell’apposito prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, decorre dall’anno 2025. Di conseguenza, per i Comuni che intendono variare le aliquote IMU l’obbligo di attenersi esclusivamente alle fattispecie predeterminate secondo i criteri recati, da ultimo, con il DM 6 settembre 2024, decorre anch’esso dal 2025, in quanto collegato alla vigenza dell’onere di utilizzare il prospetto delle aliquote
Con la RM 46/E del 18/09/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni per la compilazione del modello F24 con riferimento ai contributi dovuti dagli agrotecnici all’ENPAIA. Si ricorda che con la RM 43/E del 30/07/2024, l’Agenzia ha istituito nuove causali per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’ENPAIA – Gestione Separata Agrotecnici, operative dal 15 settembre 2024 Con la risoluzione in commento viene precisato che, in sede di compilazione del modello F24 per il versamento dei suddetti contributi, in corrispondenza del campo codice posizione deve essere indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’ENPAIA.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con apposita circolare direttoriale, ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso e l’erogazione dei contributi riguardanti la “Nuova Sabatini Capitalizzazione”. Il provvedimento fa seguito all’entrata in vigore, lo scorso 20 aprile, del decreto interministeriale firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal ministro dell’Economia e delle Finanze, recante il Regolamento dell’intervento.
Con il Provv. n. 360503 del 18/09/2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza e le relative istruzioni per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 comma 2 del DL 212/2023, previsto a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2024 spese agevolate con superbonus al 70, in relazione agli interventi di cui all’art. 119 comma 8-bis primo periodo del DL 34/2020. Tale provvedimento segue il recente DM 6 agosto 2024, con il quale il MEF ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo Con il DM 06/08/2024 (pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze): sono stati definiti i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi volti alla: riqualificazione energetica degli edifici; di riduzione del rischio sismico, fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici; agevolati con il superbonus nella misura del 70 (aliquota del superbonus per le spese sostenute nel 2024); per i soggetti con redditi bassi.
Legittimo il ricorso o l’appello notificato via posta se nell’avviso di ricevimento del plico, depositato in cancelleria entro 30 giorni, la data di spedizione è asseverata con timbro dall’ufficio postale. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 24518 del 12 settembre 2024, con cui ha accolto il ricorso del contribuente.
Proseguendo nell’analisi delle modalità di determinazione del reddito proposto nell’ambito del concordato preventivo biennale, e degli effetti in tema di tassazione per il contribuente, nella presente informativa si propone un esempio completo riferito ad un contribuente in regime forfettario. Si ricorda che per tali soggetti: il concordato è stato introdotto in via sperimentale per il solo periodo 2024 la proposta di concordato viene accettata nella Sez.
Il D.M. 8/08/2024, in attuazione dell’art. 11, co. 2, della L. 206/2023, individua le imprese beneficiarie e definisce le modalità di attuazione dell’intervento volto a sostenere la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori. Le risorse destinate alla misura sono pari a 5 milioni per il 2023 e a 10 milioni per il 2024.
Il Governo ha approvato in esame preliminare nella seduta del 7/08/2024 lo schema di D.lgs., che è stato trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per esprimere il relativo parare, di attuazione delle seguenti direttive: direttiva UE 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese; direttiva UE 2022/542 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’IVA, Le disposizioni del D.lgs. si applicano a decorrere dall’1/01/2025.
Il D.lgs. 87/2024 (in vigore dal 29/06/2024), recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, ha disposto: artt. 2 e 3: delle modifiche al D.lgs. 471/1997 e al D.lgs. 472/1997; art. 4: la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti. DECORRENZA: le disposizioni recate dagli artt. 2, 3 e 4, si applicano alle violazioni commesse a partire dall’1/09/2024; tale disposizione coinvolge anche il sistema sanzionatorio tributario degli enti locali.
La Legge di bilancio 2024 ha previsto che il credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’art. 188 (si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni e anche le norme in esso richiamate che sono l’art. 4, co. 182-186, della L. 350/2003 e il DPCM 318/2004) del D.L. 34/2020, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30 delle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di spesa di 60 milioni per ciascun anno (l’insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse comporta la loro ripartizione tra i beneficiari in proporzione al credito d’imposta richiesto). La Circ. n. 2/2024 del DIE ha fornito chiarimenti e indicazioni per l’attuazione della suddetta agevolazione per gli anni 2024 e 2024, con riguardo alle spese sostenute negli anni 2023 e 2024.
In una recente risposta a consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, essendo l’operazione nel suo insieme preordinata a una cessione all’esportazione di cui all’art. 8, Dpr n. 633/72 alla sola condizione che l’operazione di esportazione venga successivamente effettivamente realizzata (senza che si pongano particolari vincoli temporali). Laddove l’operazione non dovesse successivamente andare a buon fine, il plafond costituito sulle fatture d’acconto deve essere conseguentemente rettificato in via retroattiva.
Nel CDM del 17/09/2024 è stato approvato ieri in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al DLgs. 149/2022 (riforma del processo civile) in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. Il decreto, tra l’altro: interviene sulla disciplina della mediazione telematica e della mediazione con modalità audiovisive da remoto; chiarisce che la mediazione nei casi di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, etc. è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio; interviene sui requisiti di serietà che gli enti pubblici o privati devono avere ai fini dell’abilitazione a costituire organismi di mediazione.
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