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RAPPORTO BANCHE E CLIENTI: UN UNIVERSO PER CERTI VERSI ANCORA SOMMERSO #finsubito prestito immediato



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21 Ottobre 2024
Le criticità riguardo la trasparenza e la corretta informazione da parte degli istituti bancari verso i clienti, tradiscono diverse situazioni di estrema incertezza che spesso e volentieri minano, fino a rovinarla, la serenità di molte famiglie. Ecco perché incontrare il professionista giusto può risolvere gran parte delle nostre difficoltà. Ne parliamo con l’Avvocato Gianfredi Perrucci del foro di Brindisi, che negli scorsi giorni ha conseguito un importante successo con una sentenza del Tribunale Civile di Taranto

 

 

 

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Oria (Brindisi)- Quello che per molti può sembrare un nugolo di disposizioni, termini, sigle e cifre incomprensibili racchiusi nella branca del Diritto Bancario, in realtà attiene ad una sfera giuridica ed economica di estrema importanza per la vita di ciascuno di noi. Ed è per questo che il rapporto tra le banche ed i clienti, molto spesso, può minare, fino a rovinare la serenità di tante persone. Risulta necessario, dunque, che l’istituto bancario ottemperi agli obblighi di correttezza, trasparenza ed informazione esaustiva nei confronti del cliente, per poterlo mettere nelle migliori condizioni di effettuare scelte avvedute e prive di punti oscuri. In tema di trasparenza bancaria, la cui disciplina appare essere complessa ed assai articolata, abbiamo intervistato l’Avvocato Gianfredi Perrucci (ndr– omonimia con la cronista del tutto casuale) del Foro di Brindisi che, negli scorsi giorni ha conseguito un notevole successo con la sentenza del Tribunale Civile di Taranto di accoglimento dell’ opposizione ad un decreto ingiuntivo che aveva statuito come, la sottoscrizione in qualità di coobbligato di un contratto, avente ad oggetto il finanziamento richiesto da un altro soggetto, nella fattispecie, sia obbligato principale che beneficiario, non produca alcun effetto. A tal proposito, infatti, il ‘coobbligato’, non è in alcun modo vincolato verso il creditore, poiché il contratto di finanziamento risulta essere nullo per difetto di causa nella parte che lo riguarda. Riportando, per quanto sopra, alla posizione del “coobbligato”, una funzione prettamente di garanzia, e pertanto, riconducendo questo tipo di rapporto contrattuale, all’istituto della fideiussione, potendo di conseguenza, applicare la disciplina prevista dall’ art. 1957 c.c., non prevista nel contratto originario. La decisione del Tribunale di Taranto, quindi, ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti del coobbligato.

 

 

Ma qual è il vademecum da seguire per rendere gli utenti più consapevoli delle scelte contrattuali con le banche e quali sono gli obblighi più importanti riconosciuti in capo ai contraenti? Lo chiediamo all’ Avvocato Gianfredi Perrucci

 

 

– Avvocato, innanzitutto, cosa si intende per attività bancaria e a quali principi generali si ispira la cosiddetta “trasparenza bancaria”? 

“Nel corso degli ultimi anni, mi capita frequentemente di avere a che fare con clienti che vivono, diciamo così, disagi nel rapporto con le banche o con intermediari finanziari. Proprio per questo, cerco di tenermi aggiornato sugli sviluppi giurisprudenziali in materia, frequentando anche corsi di specializzazione e master in diritto bancario. Fatta questa dovuta premessa, per esemplificare al massimo il concetto, potremmo affermare che, l’attività bancaria si inserisce in una realtà più vasta, che è quella del mercato finanziario, che possiamo definire come il luogo in cui si incontrano domanda e offerta di ricchezza, e di cui fanno parte, insieme alle banche, anche imprese di investimento ed assicurazione. Dunque, la banca, reperisce risparmi tra il pubblico e li utilizza per concedere credito. Possiamo serenamente dire, quindi, che la veste di clienti bancari riguardi tutti. E, per tutti, intendiamo, per esempio, i lavoratori dipendenti che necessitano di un conto corrente su cui avvenga la corresponsione dello stipendio, ad esempio. E, tutte le attività, siano esse imprenditoriali, di investimento o semplicemente di consumo, hanno, a loro volta, l’esigenza di attingere a risorse che le banche, quali soggetti autorizzati, mettono a disposizione previo ritorno economico, ovviamente. Tutti questi rapporti tra banche e clienti devono, a pena di nullità, essere cristallizzati in un contratto scritto, che regola la esecuzione del rapporto medesimo. Questo è uno dei risultati che il legislatore, a partire dal 1992 (ndr- legge 17/02/1192 n. 154), ha voluto conseguire, disciplinando in tema di trasparenza dei rapporti bancari. Pertanto, la trasparenza nel rapporto con la banca, deve consentire all’utente una maggiore informazione su tutte le condizioni da applicare durante l’interlocuzione contrattuale, al fine di permettere allo stesso, non solo una scelta maggiormente consapevole, ma anche di esercitare il diritto di difesa da eventuali abusi in fieri da parte dell’istituto bancario. Quello che il Legislatore ha inteso scongiurare è, diciamo così, l’effetto sorpresa (assai spiacevole) che potrebbe derivare dall’applicazione di clausole mai concordate con il cliente. Basti pensare che, prima del 1992, era un’associazione bancaria, l’ABI, a regolamentare la materia della pubblicità e della trasparenza delle condizioni.  Questo, però, non rappresentava il massimo delle garanzie di terzietà. Con l’introduzione del T.U.B., invece, quello della trasparenza è diventato un principio cardine nella regolamentazione del rapporto con le banche”.

 

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-Quale è la disciplina che la regola e quale testo di riferimento contiene la normativa in oggetto?

“Alla trasparenza bancaria è dedicata un’intera parte del Testo Unico Bancario, (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), ossia il titolo VI. In questa parte del Testo Unico, per esempio, viene regolata la forma che i contratti bancari debbono avere, l’obbligo per le banche di pubblicizzare in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Ancora, l’l’obbligo per le banche di fornire, nella fase precontrattuale, informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti.
A garanzia del rispetto delle norme dettate in materia di trasparenza, il Testo Unico prevede dei rimedi in caso di inosservanza di tali prescrizioni da parte della banca, come, ad esempio, la nullità delle clausole contrattuali che rinviino agli “usi” per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati (come avveniva in passato), o di quelle che prevedono, in concreto, tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati e concordati, quindi, la rideterminazione del tasso di interesse ai tassi BOT. E la rideterminazione comporta che il debito vantato dalla banca abbia una drastica riduzione.
Ad ulteriore garanzia, inoltre, anche se ha un minore impatto in concreto sull’utente finale, il TUB stabilisce che, in caso di violazione di norme in materia di trasparenza, venga contestata anche una responsabilità amministrativa in capo alle banche. Per esempio, è possibile che le autorità competenti possano irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato”. 

 

-Quali sono le violazioni più importanti e pericolose in tema di trasparenza bancaria e quali rischi comportano?

“Sicuramente, Il rischio più importante che il Legislatore ha voluto evitare, è quello dell’applicazione di costi in maniera arbitraria. Abbiamo detto che la banca, nella sua attività imprenditoriale, concede credito ai soggetti richiedenti: è evidente che non trattandosi di onlus, questa attività è remunerata attraverso l’applicazione di costi e competenze (gli interessi, per esempio). Bene, tutti i costi e le competenze, nonché le modalità di computo (ma anche la tecnica di computo) devono essere resi noti al cliente già nella fase precontrattuale ed, ovviamente, devono rimanere tali per tutta la durata o esecuzione del rapporto. Questo per permettere, per quanto ovviamente possibile, che il cliente conosca già l’andamento e la sorte del contratto prima di scegliere se accettarlo o meno ed evitare, così, di ricevere amare sorprese, come ancora oggi molto spetto accade per molti utenti, o peggio ancora, essere raggiunti dalla notifica di atti giudiziari.”  

 

-Come ci si difende quando si è vittime di un abuso bancario?

“Molto spesso i clienti “scoprono” di essere stati vittima di un “abuso” bancario, cioè di una violazione delle norme da parte della banca, solo quando il rapporto contrattuale manifesta una patologia di sorta, con l’istituto bancario che presenta il conto, spesso assai salato ed in grado di ripercuotersi in modo anche drammatico sulla serenità della vita del cliente.
Ad esempio, nei rapporti in conto corrente, soprattutto quando c’è una concessione di credito (fido, sconto fattura…) (discorso che vale più per soggetti imprenditoriali), la banca potrebbe applicare delle competenze illegittime o in maniera illegittima. Ciò comporta che la base di calcolo su cui la Banca, poi, dovrà calcolare interessi, cresca in maniera esponenziale, facendo lievitare il conto che verrà presentato al cliente. L’abuso, pertanto, si può conoscere non solo quando il rapporto è in fase, diciamo così, contenziosa ormai, ma anche in corso di regolare esecuzione. Ovviamente è necessario che la documentazione venga sottoposta ad esperti del settore. L’avvocato non basta, in alcune circostanze. È necessario, infatti, che lo stesso sia affiancato da consulenti tecnici in grado di tradurre matematicamente ciò che ha comportato la illegittima applicazione di competenze. E questo approfondimento può essere condotto anche se, ad esempio, il mutuo e/o il conto corrente sono ancora in corso e presentano un andamento regolare e privo fino a quel momento di intoppi.”  

 

-In tema di credito al consumo, quali sono gli abusi o le irregolarità che si manifestano con maggiore frequenza?

“Innanzitutto, è bene precisare cosa si intenda per “credito ai consumatori”. Molto semplicemente possiamo dire che rientrano nella categoria del credito al consumo tutti quei finanziamenti di importo compreso fra i 200 ai 75.000 euro, concessi da una banca o da una società finanziaria autorizzata, anche attraverso un fornitore di beni o servizi, quale il negoziante o il concessionario auto (cosiddetti convenzionati). In questo tipo di finanziamenti sono variegate le possibili irregolarità che, molto spesso, possono essere simili a quelle che si riscontrano nei mutui per acquisto di una casa per esempio. Ho evidenziato, infatti, che il più delle volte, i prezzi e costi in concreto praticati non solo non fossero quelli pubblicizzati, ma fossero diversi da quelli convenuti. In alcuni casi, inoltre, il totale del costo del credito concesso (composto da interessi e costi vari) è risultato essere superiore rispetto ai tassi soglia usura, con la conseguenza che il “consumatore” ha avuto diritto a vedersi restituire tutti gli oneri applicati. Ad esempio, larga parte della giurisprudenza ha ritenuto che il costo delle polizze assicurative, seppur definite dalla finanziatrice come facoltative, dovessero essere computate ai fini della verifica dell’usurarietà del mutuo in presenza di alcune condizioni, come, lla contestualità della sottoscrizione della polizza rispetto al finanziamento. Attenzione anche a quando si chiude prima della scadenza un finanziamento: la banca deve restituire parte di tutte le spese sostenute in occasione della erogazione del prestito (tranne eventuali tasse governative). Altro frequente problema è quello delle cd carte revolving. In alcuni casi queste carte venivano “abbinate” ed attivate in occasione di un finanziamento e, praticamente, senza un regolare contratto scritto. Ancora, molto spesso, le banche adottano tecniche di contabilizzazione delle commissioni e di spese che fanno lievitare il totale dovuto dal cliente esponenzialmente.E Il più delle volte sono risultate essere irregolari. Sempre con riferimento al credito al consumo, nella quotidianità, abbiamo una certa dimestichezza con finanziamenti, in alcune occasioni anche di grosso importo, che prevedono la firma oltre che del principale richiedente, anche di un secondo soggetto, il cd coobligato. Secondo parte della giurisprudenza, fra cui il Tribunale di Taranto, con la sentenza citata all’inizio, chi appone la seconda firma sul contratto non può definirsi a tutti gli effetti come obbligato, insieme a quello principale, ma assume la veste di garante. Per questo, se la banca non agisce entro un determinato tempo contro di lui, perde il diritto di richiedere il pagamento del dovuto”.  

 

Occorre dunque che questioni così delicate per la vita di tutti noi, vengano affidate ed anche monitorate da professionisti del settore, addetti ai lavori, in grado di profondere competenza, sensibilità, e attenzione per il problema stesso, senza inutili perdite di tempo, ma anche e specialmente, in grado di adottare semplicità e chiarezza di comunicazione, per risolvere situazioni spinose, che possono gettare nello scoramento più totale le persone. Il malcapitato, infatti, quasi sempre in questi frangenti, necessita di non sentirsi abbandonato ma guidato verso una consapevolezza dei propri diritti, mettendogli a disposizione una difesa piena ed efficace.

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