Cosa deve fare chi trova un nuovo lavoro, ma poi lo perde, per mantenere l’indennità di disoccupazione; quali dati e comunicazioni servono all’Inps per interrompere e riprendere le erogazioni.
Quando il disoccupato trova un nuovo lavoro, la Naspi viene sospesa, ma può riprendere se il dipendente diventa nuovamente – o per meglio dire torna ad essere – disoccupato. Vediamo come funziona in concreto questa sospensione e riattivazione della Naspi.
Ad esempio, un lettore ci rappresenta che aveva iniziato a percepire l’indennità di disoccupazione a luglio del 2024, ma l’erogazione è stata interrotta a settembre per l’instaurazione di un rapporto di lavoro, che tuttavia è durato soltanto un mese: quindi da ottobre è di nuovo disoccupato, e ci chiede cosa deve fare per poter riprendere a percepire la Naspi.
Sospensione Naspi
Iniziamo col dire che la Naspi decade se il percettore ha trovato una nuova attività lavorativa (dipendente o anche autonoma) di durata superiore a 6 mesi, o a tempo indeterminato, e dalla quale percepisce un reddito superiore a 8.174 annui (questa è la soglia di reddito minimo escluso da imposizione fiscale, la cosiddetta “no tax area“).
Negli altri casi, invece, l’instaurazione e lo svolgimento di un nuovo rapporto di lavoro non fa perdere il diritto all’indennità: la Naspi viene solamente sospesa, ossia la sua erogazione viene “congelata” per tutta la durata di questa attività lavorativa (il periodo di riferimento è quello stabilito nel contratto di lavoro). Lo prevede espressamente l’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015.
Ad esempio, un percettore di Naspi che viene assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per 3 mesi subirà, durante tale periodo, la sospensione della Naspi. Al termine di questo periodo – e quindi con la ripresa dello stato di disoccupazione – ci sarà la riattivazione della Naspi, come ti diremo meglio nel prosieguo.
La sospensione della Naspi avviene d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie che pervengono all’Istituto in occasione della instaurazione di nuovi rapporti di lavoro. Ricordiamo che il percettore di Naspi è tenuto a comunicarli all’Inps compilando e inviando – personalmente o tramite un intermediario abilitato, come un Ente di patronato – il modulo Naspi-Com.
Si può evitare la sospensione comunicando il reddito annuo presunto, a condizione che esso sia inferiore a 8.174 euro: leggi il paragrafo seguente.
Riduzione Naspi
Se il reddito derivante dal nuovo lavoro di durata inferiore a 6 mesi non supera gli 8.174 euro annui per i lavoratori dipendenti, o i 5.500 euro annui per gli autonomi, la Naspi non si sospende: continua ad essere erogata, ma viene proporzionalmente ridotta, fino all’80%.
La decurtazione avviene in base al reddito annuo presunto, che il lavoratore deve comunicare all’Inps entro 30 giorni dalla data di nuova occupazione.
In questo modo la Naspi diventa cumulabile con redditi di lavoro dipendente, o autonomo, che non superano la soglia anzidetta.
Viceversa, l’omessa comunicazione del reddito presunto comporta la decadenza dalla Naspi.
Le prestazioni di lavoro occasionale, se contenute entro il limite di 5.000 euro annui, non richiedono la comunicazione del reddito presunto all’Inps e sono cumulabili con la percezione della Naspi.
Trovi maggiori informazioni su questi punti nell’articolo “La Naspi è cumulabile con altri redditi?“.
Riattivazione della Naspi
Al termine del periodo di sospensione – ad esempio quando scade un contratto di lavoro a termine non rinnovato – la Naspi viene riattivata non appena il lavoratore torna in stato di disoccupazione.
La riattivazione della Naspi – così come la sospensione, o la decurtazione – avviene in automatico, senza bisogno di domande e richieste da parte dell’interessato, in quanto l’Inps è a conoscenza dell’insorgenza, e della cessazione, dei rapporti di lavoro instaurati e terminati durante il periodo di fruizione dell’indennità.
Se l’erogazione non riprende tempestivamente dopo la fine del periodo di sospensione, potrebbe essere necessario consultare l’area riservata del sito MyInps, in modo da verificare lo stato attuale dei pagamenti disposti, o contattare direttamente l’Istituto. Per ulteriori informazioni in proposito leggi “Disoccupazione Naspi: come si riattiva?“.
Se invece la precedente Naspi era decaduta – ciò si verifica, come abbiamo detto, per i contratti di durata superiore a 6 mesi o per le assunzioni a tempo indeterminato – e in seguito insorge uno stato di disoccupazione involontaria (ad esempio, per licenziamento), non si può più chiedere il ripristino della vecchia indennità: occorrerà, invece, presentare una nuova domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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