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Decreto agricoltura convertito: incentivi alle imprese e contrasto al capolarato

In sede di conversione del DL 15 maggio 2024 n. 63 (cd. Decreto agricoltura) sono state introdotte disposizioni che prevedono sgravi contributivi ad imprese del settore agricoltura, l’accesso alla cassa integrazione per imprese agricole ed edili a causa delle alte temperature, incentivi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza per i lavoratori agricoli, strumenti di contrasto al caporalato (L 12 luglio 2024 n. 101)

Riduzione contributiva per imprese agricole dei territori alluvionati (art. 2)

La disposizione prevede che sia estesa alle aziende agricole operanti nelle zone agricole colpite dalle alluvioni nel maggio 2023 la riduzione del 68% dei premi e dei contributi previdenziali per i periodi compresi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, prevista dalla normativa vigente in favore delle imprese agricole che operano in zone agricole svantaggiate.

Si ricorda che:

– la riduzione si applica soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro;

– l’agevolazione non spetta ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.

Elenchi nominativi della manodopera agricola (art. 2)

Viene reintrodotto l’istituto dell’elenco nominativo trimestrale di variazioni, che raccoglie i provvedimenti di variazione adottati dall’INPS rispetto alle giornate lavorative risultanti dall’elenco nominativo annuale, compilato in base alle dichiarazioni dei datori di lavoro.

Per l’accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l’INPS sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata presentate dei datori di lavoro agricoli provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali e trimestrali.

Con riferimento alle giornate di occupazione dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all’INPS per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’Istituto nel proprio sito internet.

In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

Fermo restando quanto sopra in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l’INPS procede alla pubblicazione, con modalità telematiche, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione.

L’INPS è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con modalità telematiche, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

CISOA per alte temperature (art. 2-bis)

Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, il trattamento di integrazione salariale, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. Tali periodi di trattamento non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2024.

Il trattamento sostitutivo della retribuzione è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

CIGO edili per ondate di calore (art. 2-bis)

Per il settore edile viene previsto che al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, non si applicano i limiti di durata dell’integrazione salariale ordinaria relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, richiesti anche dalle seguenti imprese:

m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

I suddetti benefici per il settore edile sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024. L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

CIGS per aree di crisi industriale complessa (art. 2-bis)

Il trattamento di CIGS previsto dalla normativa vigente per le aree di crisi industriale complessa è riconosciuto, per l’anno 2024, alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa individuate con decreti del MIMIT, corrispondenti alle aree di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture. Inoltre, le stesse risorse possono essere destinate per il finanziamento del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

Contrasto al caporalato e al lavoro sommerso (artt. 2-ter e 2-quater)

Sono rafforzati gli accertamenti sui percettori di ADI (Assegno di Inclusione), anche nell’ottica di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare attraverso l’implementazione dell’interoperabilità delle banche dati degli enti incaricati della vigilanza.

A tal fine è, altresì, prevista l’assunzione fino a 403 nuove risorse per l’INPS e fino a 111 per l’INAIL, con sblocco della relativa capacità di assunzione di INPS ed INAIL per procedere all’integrazione del contingente ispettivo.

Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura (art. 2-quater)

Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, quale strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.

Il nuovo sistema è finalizzato a consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura.

Banca dati degli appalti in agricoltura (art. 2-quinquies)

Istituita presso l’INPS la Banca dati degli appalti in agricoltura, al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo.

Ad essa avranno accesso il personale ispettivo dell’INL, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL.

Alla Banca saranno iscritte le imprese operanti nel settore delle attività di raccolta di prodotti agricoli e altre connesse, che intendano partecipare ad appalti nei quali l’impresa committente sia un’impresa agricola.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con MASAF, sentiti INPS, INL, INAIL e le organizzazioni sindacali dei datori del settore agricolo (firmatarie dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria) saranno definiti i requisiti per il rilascio da parte dell’INPS di un’attestazione di conformità all’impresa richiedente.

La stipulazione o l’esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto sopra disposto comporta l’applicazione, a carico del committente e dell’appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida. L’irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell’illecito, l’iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità.

di Ciro Banco

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