Il Fallimento di una S.p.A. esercitava azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico e dei sindaci della società, contestando, fra il resto, l’indebita concessione di ingenti ed ingiustificati finanziamenti privi di garanzie a favore di una società controllata che si trovava già in stato di decozione. La parte convenuta evidenziava che l’oggetto sociale della società consisteva proprio nell’attività di direzione e coordinamento e che pertanto tali finanziamenti non potevano essere considerati un’attività anomala o “indebita”.
Il Tribunale, pur collocando l’attività di finanziamento delle società controllate tra i compiti specifici della controllante, individua quale limite intrinseco a tale attività la capacità finanziaria della controllante stessa. In particolare, l’erogazione di tali finanziamenti o addirittura il pagamento dei creditori della controllata possono ritenersi legittimi soltanto nella misura in cui la società controllante risulti “solida” ed operi in esecuzione di un preciso piano di ristrutturazione a sostegno della controllata.
Nel caso di specie, il Tribunale accoglie la domanda del Fallimento, non avendo la parte convenuta provato l’esistenza di un piano di risanamento complessivo del gruppo fondato sul reperimento di nuove risorse finanziarie e patrimoniali e «suscettibile di essere valutato ex ante come fattibile e realistico in quanto idoneo a superare la grave crisi finanziaria» in cui si trovava la società controllata. In mancanza di una siffatta prospettiva di ristrutturazione del gruppo, tali finanziamenti risultano dunque irragionevoli ed ingiustificati, non già rispondenti ad un piano industriale complessivo, ma esclusivamente dettati dall’esigenza contingente di evitare il fallimento della controllata.
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