Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
#finsubitoaste
01_post_Lazio
Agevolazioni
News aste
Post dalla rete
Zes agevolazioni
   


Per recuperare le somme che non gli sono state corrisposte il creditore deve, in primo luogo, individuare il debitore e, successivamente, valutarne la capienza. Tuttavia, non sempre è agevole rintracciare il soggetto passivo che, nelle more, potrebbe aver cambiato residenza, divenendo irreperibile. Inoltre, sia ai fini della competenza territoriale che della notificazione, rileva la residenza reale del convenuto e non quella meramente formale. Cerchiamo, quindi, di chiarire cosa si intenda per residenza anagrafica e dimora effettiva agli effetti della notifica e dell’individuazione del giudice territorialmente competente.

Residenza anagrafica e dimora effettiva del debitore

Conoscere la residenza del debitore assume rilevanza non solo sotto il profilo pratico, ma anche sotto quello processuale. Al di là delle esigenze connesse alla notifica degli atti, avere contezza del luogo di residenza può rilevare ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente presso cui incardinare la causa. Infatti, il foro generale radica la competenza nel luogo di residenza o domicilio del convenuto e, ove sconosciuti, ove egli abbia la dimora abituale (art. 18 c. 1 c.p.c.); tuttavia, non sempre è dirimente la residenza del convenuto, perché esistono anche altri fori, cosiddetti alternativi (ad esempio, quello in cui è sorta l’obbligazione ex art. 21 c.p.c.). Nondimeno, in molti casi,[1]la legge dispone che la competenza sia radicata proprio nel luogo di residenza del debitore[2]. È l’ipotesi del foro esclusivo del consumatore (art. 33, comma 2, lett. u e art. 63, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), espressione del principio di prossimità del giudice. In tale circostanza, inoltre, occorre avere riguardo alla residenza del consumatore al momento di proposizione della domanda e non al tempo della conclusione del contratto con il creditore, come ribadito da una recente pronuncia[3]. Spesso, per sfuggire alla procedura di recupero crediti, il debitore pone in essere continui cambi di indirizzo, con spostamenti da comune a comune (la cosiddetta “migrazione”). In queste situazioni, spetta al giudice del merito l’accertamento dell’eventuale carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia o anche dell’eventuale non coincidenza della residenza anagrafica con quella effettiva[4]. In ogni caso, è onere del convenuto dimostrare che la residenza “individuata” dal creditore non sia quella “reale” e, quindi, contestare la competenza territoriale del giudice adito. Si ricorda che il codice civile definisce la residenza come luogo in cui una persona ha la propria dimora abituale (art. 43 c. 2 c.c.). Essa risulta dagli atti dello stato civile di cui il creditore può prendere visione, in quanto trattasi di documenti pubblici (art. 450 c.c.). L’ufficiale di anagrafe, infatti, deve rilasciare a «chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati[5] concernenti la residenza, […] nonché ogni altra informazione ivi contenuta».[6]

Risultanze anagrafiche e presunzioni

Orbene, la residenza che emerge dalle risultanze anagrafiche determina una mera presunzione; tale praesumptio è iuris tantum, pertanto, può essere superata dalla prova contraria, che può desumersi da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa tra le parti, prima del giudizio[7]. Quel che rileva è la dimora effettiva, ossia quella in cui si svolge la vita lavorativa e familiare del soggetto. Così si è espressa la Suprema Corte in riferimento ad una causa in cui un avvocato aveva notificato il ricorso per decreto ingiuntivo al cliente nel luogo di residenza anagrafica, pur essendo consapevole che la dimora abituale si trovava altrove[8]. Il motivo è da ricercarsi nella ratio del foro esclusivo avente ad oggetto la tutela del consumatore che «si realizza attraverso la prossimità del giudice al luogo di residenza del contraente». Il professionista che vanti un credito verso la sua controparte, quindi, non può agire in giudizio di fronte al giudice della residenza formale-anagrafica del debitore, se è a conoscenza della sua dimora effettiva. Infatti, la nozione di residenza impiegata nel codice del consumo deve essere intesa in senso non formale, ma sostanziale.

Nozione di residenza ai fini della notifica

Anche ai fini della notifica vale il principio per cui essa vada compiuta presso il luogo di residenza effettiva del notificando, a prescindere dalla residenza anagrafica. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, le risultanze anagrafiche rivestono un «valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale».[9] In una fattispecie[10], il creditore aveva individuato la dimora abituale del debitore servendosi di un’agenzia investigativa – producendo in giudizio la relazione dell’investigatore – ed effettuato la notifica a quell’indirizzo; ebbene l’eccezione sollevata dal convenuto circa la discrasia tra residenza anagrafica e luogo di notifica è stata disattesa dalla Corte proprio in base ai principi testé menzionati. Ut supra ricordato, è onere del destinatario della notifica dimostrare che la sua residenza si trovi in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna. A tal fine, non è sufficiente produrre le risultanze anagrafiche che indichino un indirizzo diverso da quello di notifica. Inoltre, l’accertamento effettuato dal giudice di merito è incensurabile in cassazione – fatti salvi i vizi di motivazione – in quanto trattasi di un accertamento di mero fatto.

Hai bisogno di visure per il recupero crediti? Scegli No Risk Visure

Efficiente, sicuro, affidabile
Oltre 100 servizi di Cerved, Infocamere e Innolva in un unico ambiente, con pagamento sicuro e controllato.

Cambio di residenza in corso di causa

Talvolta, il debitore per sottrarsi alla procedura esecutiva ricorre all’espediente del cambio di indirizzo. Ciò assume particolare rilievo nella circostanza in cui la residenza del debitore individui il foro competente, come nel caso dei contratti dei consumatori, dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali o, ancora, dei contratti a distanza. In tali circostanze, la residenza deve essere individuata al tempo della proposizione della domanda, in virtù del principio processuale del “tempus regit actum” (art. 5 c.p.c.), a mente del quale la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della domanda, essendo del tutto irrilevante la residenza riferita al momento della conclusione del contratto. Per la Cassazione, infatti, «la tutela del consumatore si realizza attraverso la prossimità del giudice al luogo di residenza del contraente, mentre il luogo di conclusione del contratto potrebbe […] attribuire maggiore tutela alla posizione del professionista presso il cui ufficio il contratto è stato concluso». Del resto, il foro esclusivo mira proprio a fornire una garanzia più pregnante al contraente debole. In linea generale, il giudice si riconosce territorialmente incompetente solo quando il creditore era a conoscenza o avrebbe potuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza che la residenza anagrafica era difforme da quella effettiva. Ad esempio, come nel caso della corrispondenza scambiata con il cliente, da cui si evinca che il creditore aveva contezza della sua dimora effettiva. Lo stesso dicasi in caso di notificazione: «se la parte notificante conosce (o è in grado di conoscere facendo uso della diligenza che il caso suggerisce) il luogo di reale dimora abituale del destinatario, diverso da quello risultante dai registri anagrafici, in quel luogo deve far eseguire la notifica, posto che lo scopo della notificazione è quello di far pervenire effettivamente l’atto al destinatario ovvero di porlo in condizione di conoscerlo. Tale principio non subisce eccezioni e, pertanto, vale anche nei confronti del comune, che, in violazione del suo obbligo di tenere aggiornata l’anagrafe della popolazione residente, abbia omesso di assumere le doverose iniziative per una variazione delle relative registrazioni»[11].

Irreperibilità assoluta o relativa del debitore

Può capitare che il debitore si renda irreperibile; a tal proposito, in tema di notificazione, assume particolare rilievo la distinzione tra irreperibilità assoluta o relativa del convenuto. La Suprema Corte[12] parla di “irreperibilità relativa” in caso di trasferimento nell’ambito dello stesso comune e di “irreperibilità assoluta” quando nel «comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto». Nel primo caso, trova applicazione l’iter descritto dall’art. 140 c.p.c., ossia la notifica avviene mediante il deposito nella casa comunale, previa affissione di un avviso di deposito alla porta di abitazione e invio di raccomandata con avviso di ricevimento[13]. Nel secondo, invece, la notifica si perfeziona con il deposito di copia dell’atto nel comune dell’ultima residenza conosciuta o, se ignota, del luogo di nascita del destinatario – cosiddetta “notifica per affissione alla casa comunale”[14], senza l’invio della raccomandata informativa proprio a cagione dell’irreperibilità del destinatario (art. 143 c.p.c.). Infine, se neppure questi luoghi sono noti, la notifica si compie mediante consegna dell’atto al P.M. e si perfeziona decorsi 20 giorni dal compimento delle formalità prescritte.

(Altalex, 19 giugno 2018)

___________________________________________

[1] Si pensi ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali dell’imprenditore oppure i contratti a distanza conclusi tra consumatore e imprenditore (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

[2] Il codice del consumo trova applicazione anche nel caso di contratto d’opera professionale, qualora una delle parti rivesta la qualità di consumatore. Tuttavia, si precisa che non sempre il cliente del professionista – sia esso avvocato, commercialista, geometra aut similia – assume la suddetta veste. Per legge, è consumatore la persona fisica che agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 lett. a, d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206). Pertanto, ad una controversia avente ad oggetto il rapporto contrattuale tra il professionista ed il cliente-consumatore, si applica la disciplina del codice del consumo, con conseguente competenza del giudice del luogo di residenza del soggetto debole (foro esclusivo del consumatore). Per contro, se il cliente non è un consumatore, trovano applicazione il foro generale e quelli alternativi, non già il foro esclusivo. Non si considera consumatore il cliente che si rivolga al professionista per questioni afferenti alla sua attività imprenditoriale e commerciale (Corte Cass., Sez. VI, ord. 9 giugno 2017, n. 14514).

[3] Così Corte Cass., sez. VI, ordinanza 11 maggio 2018 n. 11389

[4] Corte Cass. Sez. VI, ordinanza 25 novembre 2010 n. 23979

[5] Il rilascio del certificato presuppone il pagamento di un valore bollato, oltre ai diritti di segreteria. Si ricorda che gli avvocati possono ottenere i suddetti certificati con l’esenzione dal versamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 115/2002 e Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate, fermo restando il pagamento dei diritti di segreteria. L’esenzione riguarda la richiesta di certificati per la notifica degli atti giudiziari.

[6] Art. 33 D.P.R. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 126/2015 recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente.

[7] Corte Cass., sez. I, 16 novembre 2006 n. 24422

[8] Corte Cass., sez. VI, ordinanza 30 marzo 2015, n. 6333

[9] Ex multis, Corte Cass. 19132/2004, Corte Cass. 1562/2003, Corte Cass. 4829/1979, Corte Cass. 4705/1989

[10] Così Corte Cass., sez. III, sentenza 14 maggio 2013 n. 11550

[11] Corte Cass., Sez. I, Sentenza 5 maggio 2005 n. 9365

[12] Corte Cass. ordinanza 9838/2015

[13] La notifica si considera eseguita legittimamente allorché non vi siano elementi che inducano a pensare ad un trasferimento del destinatario in altro luogo; inoltre, il mero allontanamento è irrilevante (Corte Cass. 15 maggio 2003 n. 7549)

[14] La notifica va effettuata alla casa comunale in persona del sindaco, è nulla la notifica indirizzata all’ufficio di ragioneria del comune (Corte Cass. 1° marzo 2002 n. 3001)

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui