Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto congrua la percentuale di ricarico del 25%, applicata dall’Ufficio in aziende similari, anche in ragione dell’esigenza, in presenza di tardiva dichiarazione, di equipararne il contenuto al profilo sanzionatorio previsto nell’ipotesi di omessa dichiarazione.
Nell’ipotesi, disciplinata dagli artt. 39, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973, e 55 del D.P.R. n. 633/1972, di mancanza di scritture contabili per cause di forza maggiore, non imputabili alla società , l’A.F. può procedere all’accertamento del reddito con metodo induttivo puro, con ricorso a presunzioni supersemplici, prive, cioè, dei requisiti di gravità , precisione e concordanza richiesti dall’art. 38, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, ferma restando la necessità di rispettare una ricostruzione operata secondo criteri di ragionevolezza e il parametro costituzionale della capacità contributiva, previa determinazione, sia pure induttivamente, dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati. L’adozione del metodo induttivo puro determina l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, su cui incombe, a fronte di tale prova presuntiva, l’onere di dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa, atti a provare che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall’A.F. (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1506; Cass. 24 febbraio 2017, n. 4785; Cass. 17 luglio 2019, n. 19191; Cass. 16 luglio 2020, n. 15167; Cass. 4 febbraio 2021, n. 2581; Cass. 13 giugno 2024, n. 16528).
Nella specie, l’A.F. ha correttamente determinato il reddito d’impresa con metodo induttivo puro, basandosi sull’analisi di quanto ricavato dalla società dalla cessione di terreni e immobili e dei costi sostenuti dalla stessa nell’anno d’imposta in questione, risultanti dal modello Unico, e tenendo conto delle percentuali di ricarico riscontrate dall’Ufficio in aziende similari. La congruità della determinazione del reddito d’impresa è avvalorata dal fatto che la percentuale di ricarico applicata dall’A.F. è in linea con l’ammontare delle sanzioni previste in caso di omessa dichiarazione.
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