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Assicurazione obbligatoria eventi catastrofali, come funziona? – Forbes Advisor Italia #finsubito prestito immediato


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L’Italia è tra i paesi europei più esposti al rischio sismico e di dissesto idrogeologico. Secondo l’ultimo rapporto sul dissesto idrogeologico dell’ISPRA (Istituto Superiore di Ricerca Ambientale), il 93,9% dei comuni italiani è vulnerabile a frane, alluvioni o erosione costiera. Stando ai dati, nel contesto attuale oltre 84.000 industrie e servizi si trovano in aree ad alta e molto alta pericolosità da frana, con circa 220.000 lavoratori a rischio. Inoltre, gli addetti esposti al pericolo di inondazione sono oltre 640.000, pari al 13,4% del totale.

Per arginare questa emergenza, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo obbligo per le aziende, che entro il 31 dicembre 2024 sono tenute a stipulare una polizza assicurativa contro i danni causati da eventi catastrofali.

In questa guida analizzeremo i dettagli della novità prevista dal 2025: quali tipi di aziende sono interessate dall’obbligo, quali danni sono coperti dalle polizze obbligatorie e quali eventi catastrofici rientrano nella protezione assicurativa?

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Eventi catastrofali: obbligo di assicurazione per le imprese

Dal 1° gennaio 2025 le aziende italiane saranno obbligate ad assicurare i propri immobili contro i rischi connessi alle catastrofi naturali, come previsto dalla legge 213/2023. L’obbligo riguarda terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature iscritti a bilancio e sarà applicabile a tutte le imprese con sede legale o organizzazione stabile in Italia. In attesa del decreto attuativo, la misura, contenuta nell’articolo 1 della Manovra, mira a coprire i danni causati da diverse categorie di calamità naturali ed eventi catastrofali.

Polizza eventi catastrofali: per chi è obbligatoria?

L’assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali protegge le imprese italiane dai danni causati da eventi catastrofali come alluvioni, terremoti, frane e altri.

Oltre agli eventi catastrofali coperti dalla polizza obbligatoria, lo schema di decreto interministeriale predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy individua le attività interessate dall’obbligo, ovvero:

  • Imprese iscritte al Registro delle imprese con sede legale in Italia
  • Imprese iscritte al Registro delle imprese con stabile organizzazione sul territorio nazionale.

Rientrano tra le attività soggette all’obbligo di sottoscrivere l’assicurazione contro gli eventi catastrofali le imprese configurate nei seguenti modi:

  • Imprese individuali
  • Società di persone (ossia a responsabilità illimitata, come le società semplici o in nome collettivo)
  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.).

L’obbligo non riguarda invece gli imprenditori agricoli, così come definiti dall’articolo 2135 del Codice civile. Per questa categoria l’assicurazione contro gli eventi catastrofali è uno strumento facoltativo: la scelta di tutelarsi rimane a discrezione degli imprenditori.

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Polizza eventi catastrofali obbligatoria: come funziona per le aziende?

Veniamo ora a come funziona un’assicurazione contro gli eventi catastrofali, premettendo che la normativa vigente potrebbe subire modifiche, non essendo ancora completamente definita.

Va inoltre premesso che alle aziende è garantita la libertà di scegliere la compagnia assicurativa con la quale stipulare la polizza, a patto che copra i beni e gli eventi individuati dalla normativa, che approfondiamo di seguito.

Cosa copre l’assicurazione eventi catastrofali

Attualmente, la copertura prevista dalla normativa è circoscritta ai danni diretti subiti dai beni materiali delle imprese a causa di eventi calamitosi o catastrofali riconosciuti dalla legge. Tra questi beni, ovvero tra le cosiddette “immobilizzazioni materiali”, identificate dall’articolo 2424 del Codice Civile (che disciplina la redazione del bilancio aziendale), rientrano:

  • Terreni e fabbricati: edifici e proprietà immobiliari in uso per le attività aziendali
  • Impianti e macchinari: apparecchiature e infrastrutture utilizzate per la produzione e gestione operativa dell’impresa
  • Attrezzature industriali e commerciali: strumenti e attrezzature impiegati per le operazioni industriali o di vendita.

Le polizze assicurative, dunque, devono obbligatoriamente coprire i beni materiali iscritti a bilancio dai danni causati da eventi calamitosi e catastrofali. Ad ogni modo, le aziende possono scegliere di ampliare e personalizzare la protezione tramite garanzie accessorie non interessate dall’obbligo, come le seguenti:

  • Copertura dei danni indiretti: protegge dai costi aggiuntivi che l’azienda può essere costretta a sostenere, ad esempio, a causa dell’interruzione delle attività in seguito a un disastro.
  • Perdita di profitti: assicura l’azienda contro l’impossibilità di generare guadagni dopo un evento catastrofico.

Quali sono gli eventi catastrofali?

La polizza che le imprese hanno l’obbligo di stipulare protegge dai danni diretti causati a beni immobiliari nel caso in cui si verifichino eventi naturali quali:

  • Terremoti
  • Alluvioni
  • Frane
  • Inondazioni
  • Esondazioni

Le aziende sono obbligate ad assicurarsi entro il 31 dicembre 2024 contro gli eventi appena menzionati, ma possono decidere di estendere la copertura anche ad altri eventi catastrofali disastrosi e scarsamente prevedibili, come trombe d’aria, grandine e incendi boschivi.

Leggi anche: Assicurazione eventi naturali e atmosferici: come funziona

Obbligo assicurazione eventi catastrofali: massimale, franchigia e premio

La normativa vigente che stabilisce l’obbligo per le aziende di stipulare la polizza contro eventi catastrofali disciplina tre elementi fondamentali di ogni contratto assicurativo, ovvero il massimale, la franchigia e il premio.

  1. Massimale: si tratta della somma massima che la compagnia assicurativa può erogare in caso di sinistro. La normativa sulla polizza obbligatoria contro gli eventi catastrofali stabilisce che il massimale debba essere pari ad almeno il 30% del valore delle immobilizzazioni materiali dell’azienda (ovvero, come anticipato, terreni, fabbricati, impianti, attrezzature e macchinari iscritti a bilancio). Prendiamo ad esempio un’azienda il cui bilancio annoveri immobilizzazioni materiali per un valore complessivo di 1 milione di euro – in questo caso il massimale della polizza dovrà corrispondere ad almeno 300.000 euro.
  2. Franchigia: si tratta della percentuale del danno subito che rimane a carico dell’azienda. Nella polizza obbligatoria per eventi catastrofali la franchigia non può essere superiore al 15% del valore dei beni assicurati. Ciò significa che, se un’azienda assicura beni per un valore di 500.000 euro, la franchigia massima sarà di 75.000 euro. I restanti 425.000 euro saranno coperti dall’assicurazione.
  3. Premio: nell’ambito di una polizza, il premio assicurativo è l’importo che l’azienda deve corrispondere all’assicuratore in cambio della copertura. L’importo del premio di una polizza eventi catastrofali deve essere calcolato in base al rischio cui è esposta l’azienda e, naturalmente, al tipo di copertura scelto. Tra i fattori in grado di influire sul costo della polizza rientrano la posizione geografica dell’impresa, la vulnerabilità ai disastri naturali (es. rischio sismico o alluvionale) e le caratteristiche specifiche del patrimonio immobiliare iscritto a bilancio.

Cosa succede se non si stipula l’assicurazione eventi catastrofali?

In futuro la conformità all’obbligo di stipulare l’assicurazione contro eventi catastrofali diverrà un requisito fondamentale per l’ottenimento di fondi pubblici e incentivi economici riservati alle imprese.

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Al comma 102 della Legge 213/2023 si legge infatti che le aziende inadempienti, ossia quelle che non provvedano ad assicurarsi contro i rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024, potrebbero trovarsi svantaggiate nell’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, comprese proprio quelle destinate alla ricostruzione o al supporto delle imprese in caso di eventi calamitosi.

Domande frequenti

Quali sono i rischi catastrofali?

I rischi catastrofali individuati dalla Legge 213/2023, ovvero quelli coperti dalla polizza contro le calamità naturali obbligatoria per le imprese, sono terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

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Quali sono le due tipologie di premio assicurativo per i rischi catastrofali?

Due tipi di coperture assicurative offrono protezione contro gli eventi atmosferici estremi: le polizze contro gli eventi atmosferici e quelle contro gli eventi catastrofali. Le prime coprono i danni a proprietà causati da eventi come neve, pioggia, uragani e bufere, mentre le seconde assicurano dai danni causati da eventi catastrofici, ovvero, secondo la Legge 213/2023, terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Chi è destinatario del nuovo obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali?

L’assicurazione obbligatoria contro gli eventi catastrofali interessa imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, incluse imprese individuali, società di persone ed S.r.l. Sono esentati dall’obbligo solo gli imprenditori agricoli, per i quali la polizza resta facoltativa.

Cosa si richiede alle imprese italiane in termini di assicurazione contro i rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024?

Entro il 31 dicembre 2024 quasi tutte le imprese italiane sono tenute a stipulare un’assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024. Questa polizza deve coprire i danni diretti ai beni immobili aziendali iscritti a bilancio causati da eventi naturali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. La normativa si applica alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, incluse le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata (S.r.l.). Gli imprenditori agricoli sono esentati dall’obbligo.



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