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Direttiva Case Green, dall’Ue chiarimenti sullo stop alle caldaie a combustibili fossili #finsubito prestito immediato


Entrata in vigore il 28 maggio 2024 (con termine per il recepimento fissato per il 29 maggio 2026, salvo indicazione di un termine di recepimento specifico in determinate disposizioni), la Direttiva Case Green (Direttiva UE 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia) stabilisce in che modo l’Unione europea può ottenere un parco immobiliare pienamente decarbonizzato entro il 2050 attraverso una serie di misure che aiuteranno i governi dell’UE a potenziare a livello strutturale la prestazione energetica degli edifici, prestando particolare attenzione alla ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori.

Eliminazione graduale delle caldaie a combustibili fossili

L’articolo 17, paragrafo 15, della suddetta Direttiva recita: «Dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono piĂą incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio».

Dunque, al piĂą tardi dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri devono smettere di offrire incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili diversi dagli incentivi giĂ  approvati a titolo dei fondi UE.

Dalla Commissione europea gli orientamenti

Ciò premesso, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Serie C del 18 ottobre, è pubblicata la Comunicazione della Commissione europea C/2024/6206 che fornisce orientamenti in merito al citato articolo 17, paragrafo 15, della Direttiva Case Green, che mirano a contribuire a una migliore comprensione delle disposizioni e a facilitare un’applicazione piĂą uniforme e coerente.

Il documento chiarisce che “l’articolo 17, paragrafo 15, si applica all’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ovverosia all’acquisto, all’assemblaggio e alla messa in funzione di una caldaia che: 1) brucia combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio, e 2) è una caldaia unica, ossia non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell’energia totale in uscita dal sistema combinato. Il fatto che l’installazione di una caldaia unica alimentata a combustibili fossili avvenga ad esempio nel quadro di una ristrutturazione profonda o integrata è irrilevante in questo contesto.

Una caldaia a gas può essere considerata «alimentata a combustibili fossili» in funzione del mix di combustibili nella rete del gas al momento dell’installazione. Di norma, quando la rete locale del gas trasporta prevalentemente gas naturale, l’installazione di caldaie a gas non dovrebbe ricevere incentivi finanziari; può invece beneficiare di incentivi a norma dell’articolo 17, paragrafo 15, se la rete locale del gas trasporta prevalentemente combustibili rinnovabili. Spetta alle autoritĂ  competenti degli Stati membri garantire l’esistenza di uno strumento di verifica in grado di controllare questo aspetto al momento dell’installazione.

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AffinchĂ© una caldaia non collegata alla rete non sia considerata «alimentata a combustibili fossili», le autoritĂ  competenti dello Stato membro devono esigere e verificare in modo solido e credibile che l’unitĂ  funzionerĂ  effettivamente utilizzando combustibili rinnovabili sia al momento dell’installazione che per il resto della sua vita utile, dato che il beneficiario mantiene il controllo del combustibile utilizzato durante l’intera vita utile di una caldaia non collegata alla rete.
Questa verifica può essere effettuata nel quadro delle ispezioni periodiche in loco degli impianti di riscaldamento o di ispezioni di altro tipo riguardanti gli impianti di riscaldamento negli Stati membri. Dovrebbe inoltre tenere presente la banca dati dell’UE per il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Seguendo la logica alla base dell’articolo 17, paragrafo 15, secondo cui l’uso di combustibili fossili nelle caldaie non dovrebbe essere incentivato, dovrebbero essere concessi incentivi finanziari soltanto agli impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili, e soltanto in misura proporzionale all’uso di energie rinnovabili in tali impianti. Di conseguenza l’installazione di un impianto di riscaldamento basato al 100 % su energie rinnovabili dovrebbe essere incentivata maggiormente rispetto all’installazione di un impianto di riscaldamento ibrido.

Con la definizione di «impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili», gli Stati membri devono garantire che la parte dell’impianto ibrido che utilizza energie rinnovabili, ad esempio un impianto solare termico o una pompa di calore, fornisca una quota considerevole dell’energia prodotta (ossia il fabbisogno di riscaldamento dell’edificio). Tale valutazione dovrĂ  essere effettuata dall’autoritĂ  competente e dipenderĂ  dalle circostanze. L’ibridazione potrebbe essere aggiunta in loco in un secondo momento, nel qual caso il finanziamento servirĂ  soltanto per gli elementi relativi al generatore di calore aggiuntivo ad energia rinnovabile e/o per i comandi specifici utilizzati per gestire il funzionamento congiunto delle diverse tecnologie. Diverso è il caso degli impianti di riscaldamento concepiti e immessi sul mercato come ibridi: l’incentivo finanziario può coprire l’intero prodotto, ma dovrebbe essere proporzionato alla quota di energie rinnovabili utilizzata dall’impianto ibrido.

Spetta agli Stati membri precisare che cosa si intenda per quota di energie rinnovabili «considerevole» negli impianti di riscaldamento ibridi, garantendo al contempo che questo concetto trovi un utile riscontro in fase di applicazione e rispettando lo spirito del considerando 14. PoichĂ© il fine ultimo è porre gradualmente fine all’uso dei combustibili fossili nelle caldaie, gli impianti di riscaldamento ibridi dovrebbero essere incentivati soltanto come soluzione di transizione (laddove l’uso di combustibili fossili negli impianti in questione si prospetti realisticamente come transitorio), evitando dipendenze dai combustibili fossili. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di monitoraggio e verifica della conformitĂ  adeguato al contesto nazionale specifico. Gli Stati membri devono garantire che qualsiasi misura nazionale che prevede incentivi finanziari per gli impianti ibridi contribuisca in maniera efficace al conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia definiti in altre normative dell’UE, tenendo conto anche del modo in cui i piani nazionali per l’energia e il clima perseguiranno tali obiettivi.

In tale contesto, è importante sottolineare che, sebbene l’articolo 17, paragrafo 15, non vieti gli incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili rinnovabili, questi potrebbero essere preclusi dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull’etichettatura energetica. Tale disposizione impone che gli eventuali incentivi previsti dagli Stati membri puntino alle due classi di efficienza energetica piĂą elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti o alle classi piĂą elevate indicate negli atti delegati dell’UE sull’etichettatura energetica dei prodotti in questione. Nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente aventi capacitĂ  fino a 70 kW soggetti all’etichettatura energetica, ciò significa che gli Stati membri possono incentivare solo quelli che rientrano nelle due classi di efficienza energetica piĂą elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti. Stando ai dati attualmente disponibili, le caldaie uniche non rientrano in queste due classi e non possono dunque essere incentivate, indipendentemente dal fatto che siano alimentate a combustibili fossili o rinnovabili. Possono invece essere incentivate le caldaie ibride e le pompe di calore, piĂą efficienti, che rientrano quindi nelle due classi di efficienza energetica piĂą elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti in questione. La disposizione di cui sopra non si applica alle caldaie specificamente concepite per funzionare con combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente a partire da biomassa, in quanto non soggette alle norme dell’UE in materia di etichettatura energetica.

Per le caldaie a biomassa a combustibile solido esiste un regolamento specifico in materia di etichettatura energetica, con una scala adattata: dato che rientrano nelle due classi piĂą elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, possono beneficiare di incentivi.

Le modalitĂ  di attuazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull’etichettatura energetica saranno oggetto di un’imminente relazione di valutazione della Commissione, prevista per agosto 2025, volta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio circa l’efficacia del regolamento (UE) 2017/1369 e degli atti adottati a norma di tale regolamento nel consentire ai consumatori di scegliere prodotti piĂą efficienti.

Laddove siano previsti incentivi finanziari per le caldaie specificamente concepite per l’uso di combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente a partire da biomassa e per le caldaie a biomassa (a combustibile solido), le autoritĂ  competenti dovrebbero valutare in che modo la promozione di tali caldaie possa incidere sull’attuazione di altre normative dell’UE, ad esempio in materia di inquinamento atmosferico o di emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

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Le eccezioni e gli esempi di casi cui non si applica l’articolo 17, paragrafo 15

Nella Comunicazione la Commissione Ue fornisce anche esempi di incentivi finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 15, e illustra inoltre le eccezioni (l’articolo 17, paragrafo 15, prevede un’eccezione al divieto di incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili dopo il 1° gennaio 2025 qualora sussistano contemporaneamente due condizioni).

Orientamenti futuri

In vista della scadenza del termine di recepimento, la Commissione elaborerĂ  orientamenti sulle disposizioni nuove e sostanzialmente modificate della Direttiva Case Green, tra cui anche orientamenti per stabilire cosa rientri nel concetto di caldaia a combustibili fossili, in linea con l’obbligo sancito all’articolo 13, paragrafo 8, della Direttiva.



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