Si premette che occorrerebbe, in via preliminare, verificare la posizione di chi chiede di visionare la suddetta delibera di ripartizione tra il personale degli incentivi IMU e TARI e quale strumento di ostensione si intenderebbe invocare, ovvero se il diritto di accesso documentale, civico o civico generalizzato.
CiĆ² premesso, occorre aver presente che, nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono), tramite lāistituto dellāaccesso civico, deve essere tenuto in considerazione che, a differenza dei documenti accessibili ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990, i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dellāarticolo 7, sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, ĆØ anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicitĆ dellāaccesso civico che va valutata lāesistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno lāaccesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.
Inoltre, ĆØ necessario rispettare, in ogni caso, i principi del GDPR di Ā«limitazione della finalitĆ Ā» e di Ā«minimizzazione dei datiĀ», in base ai quali i dati personali devono essere Ā«raccolti per finalitĆ determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalitĆ Ā», nonchĆ© Ā«adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalitĆ per le quali sono trattatiĀ» (art. 5, par. 1, lett. b e c).
In proposito, conformemente al consolidato orientamento dellāAutoritĆ garante per la protezione dei dati personali, sullāaccesso civico ai dati dei dipendenti o alle loro mansioni e retribuzioni o progressioni economiche (cfr. i pareri in materia di accesso civico a valutazioni/schede e progressioni economiche e di carriera dei lavoratori: n. 308 del 13/7/2023; n. 199 del 13/5/2021, in www.gpdp.it, doc. web n. 9672790; n. 147 del 29/7/2020, ivi, doc. web n. 9445796; n. 466 dellā11/10/2018, ivi, doc. web n. 9063969; n. 421 dellā11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343; n. 231 del 18/4/2018, ivi, doc. web n. 8983308; n. 142 dellĀ“8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web n. 7658152) ĆØ stato ritenuto che la conoscenza, derivante da un eventuale accoglimento della richiesta di accesso civico ai predetti dati e informazioni personali di dettaglio dellāattivitĆ lavorativa svolta, anche considerando il particolare regime di pubblicitĆ dei dati e informazioni ricevuti tramite lāistituto dellāaccesso civico (cfr. art. 3, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), determina unāinterferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertĆ dei dipendenti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).
Lāostensione generalizzata tramite lāistituto dellāaccesso civico delle predette informazioni personali puĆ² essere fonte di possibili ripercussioni negative sul piano professionale o relazionale, anche allāinterno dellāambiente lavorativo (esponendo gli interessati a possibili difficoltĆ relazionali con i colleghi o a eventuali ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni che possono venire a contatto con gli stessi nellāesercizio delle loro funzioni) e puĆ² pertanto arrecare ai dipendenti, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dallāart. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (cfr. Parere su istanza di accesso civico – 3 agosto 2023 [9925408]).
Se si intendesse formulare richiesta di accesso documentale, andrebbe tenuto in considerazione lāorientamento giurisprudenziale prevalente a mente del quale “la legittimazione all’accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chi ĆØ in grado di dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica” (cfr. C.d.S., Sez. VI, 27 giugno 2018, n. 3938).
Sul caso di erogazione di bonus con natura di retribuzione si ĆØ espressa anche laĀ Commissione per lāaccesso ai documenti amministrativiĀ presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in merito allāaccessibilitĆ alle tabelle di distribuzione dei compensi accessori, ha stabilito:Ā āSono accessibili le tabelle di distribuzione dei compensi accessori, atteso che la distribuzione dei medesimi compensi costituisce un procedimento dāufficio che ha per destinatari la generalitĆ dei dipendenti ed al quale quindi potenzialmente partecipa tutto il personale. Di conseguenza, trattandosi di partecipazione infraprocedimentale ex art. 10 della legge n. 241/90, non puĆ² escludersi il diritto degli interessati di accedere agli atti del procedimento. Considerato che il procedimento in questione ĆØ fondato in sostanza su una valutazione di merito comparativo dellāimpegno e della produttivitĆ dei singoli dipendenti, e quindi, in pratica, su una procedura selettiva che vede i partecipanti in posizione di naturale competizione ā analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa e della stessa Commissione in materia di procedimenti concorsuali ā la partecipazione alla procedura rende ex se accessibili le determinazioni adottate dallāAmministrazione nei confronti degli altri partecipantiāĀ (cfr. Parere espresso dalla Commissione nella seduta del 16 dicembre 2008 su istanza di un cittadino).
11 ottobre 2024
F.to Avv. Elena Conte
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Per i clienti Halley:Ā ricorrente n.QS3225, sintomo n. QS3295
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