Milano, 23 settembre 2024 – 10:31
Rifiuti (Giurisprudenza)
(Francesco Petrucci)
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Rifiuti urbani
Sulle controversie relative alla tassa per il servizio rifiuti cittadini e imprese non sono tutelati dal Codice del consumo e l’Autorità antitrust non può sanzionare comportamenti commercialmente scorretti.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 11 settembre 2024, n. 7525 ha annullato un provvedimento sanzionatorio dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato inflitto ad una società pubblica di riscossione della tariffa integrata ambientale (Tia) accusata di pratica commerciale scorretta nei confronti dei cittadini ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Dlgs 206/2005 (Codice del consumo).
La tutela di imprese e cittadini quali “consumatori” disciplinata dal Codice del consumo e quindi la possibilità di chiedere un intervento della Autorità antitrust riguarda solo i “rapporti di consumo” tra professionista e consumatore, nell’ambito di contratti di vendita. La Giurisprudenza è concorde nel definire “professionista” la società pubblica che gestisce il servizio rifiuti e riscuote quanto dovuto dal cittadino in quanto esercita una attività economica. Ma la relazione che ha con l’utenza non è un “rapporto di consumo” dove ad una prestazione (il servizio rifiuti) corrisponde una controprestazione (versamento di un prezzo).
La tariffa integrata ambientale (Tia) di cui all’articolo 49 del Dlgs 22/1997 vigente a suo tempo, sebbene sia stata chiamata “tariffa” dal Legislatore, non era il prezzo pagato per un servizio ma un tributo, analogamente all’attuale tassa rifiuti (Tari). Manca qualsiasi rapporto a prestazioni corrispettive caratteristiche di un “contratto di vendita”. Pertanto l’impresa o il cittadino per fare valere le loro ragioni si possono rivolgere al giudice tributario o al Garante del contribuente ma non alla Autorità antitrust.
Rifiuti – Servizio di gestione integrata dei rifiuti – Finanziamento – Tariffa integrata ambientale (Tia) ex articolo 49, Dlgs 22/1997 (N.d.R.: ora tassa rifiuti, Tari ex articolo 1, comma 641, legge 147/2013) – Natura tributaria – Sussistenza – Società pubblica che eroga il servizio e riscuote la Tia – Controversie con i soggetti al pagamento – Pratica commerciale scorretta ai sensi dell’articolo 20 del Dlgs 206/2005 (Codice del consumo) e applicazione di una sanzione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – Illegittimità – Sussistenza – Ragioni – Assenza di un “rapporto a prestazioni corrispettive” tra la società pubblica che eroga il servizio e i cittadini caratteristica di un contratto di vendita – Natura tributaria della Tia – Esclusione del destinatario del tributo dalla nozione di “consumatore” ai sensi dell’articolo 18 del Dlgs 206/2005 – Sussistenza
Il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani risponde al principio europeo del “chi inquina paga”. A livello normativo, gli strumenti utilizzati per reperire da cittadini e imprese interessate le risorse economiche a tal fine destinate prevedono uno spostamento dal metodo della tassa a quello della tariffa. Nel Dossier, l’analisi della vigente disciplina nazionale, con uno sguardo alla pregressa. Il lavoro è aggiornato alle ultime indicazioni dell’Agenzia delle entrate di settembre 2024 sul trattamento fiscale della Tari corrispettiva, il prezzo pagato dagli utenti per il servizio rifiuti
Legge di stabilità 2014 – Stralcio – Misure in materia di bonifiche, tassa sui rifiuti (Tari), servizi locali, energia, efficienza energetica in edilizia e appalti
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