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RomaMesso a punto dal Governo il Codice Incentivi. AGEEI è in grado di anticipare integralmente il testo.

IL LAVORO DEL GOVERNO SUL CODICE INCENTIVI

Il governo ha concluso il lavoro sul Decreto legislativo incentivi che dovrebbe approdare in un prossimo Consiglio dei ministri. Il testo è composto da 28 articoli complessivi e prevede, tra le altre cose, un programma triennale degli incentivi che ogni singola “Amministrazione responsabile, al fine della programmazione degli incentivi di propria competenza”, deve adottare e l’istituzione di Tavolo permanente degli incentivi, come “sede stabile di confronto alla quale partecipano Amministrazioni responsabili centrali e delle regioni e delle province autonome” presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per “assicurare l’adeguato coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali”.

DI COSA SI OCCUPA IL DECRETO CODICE INCENTIVI

Il decreto legislativo si occupa poi dei bandi – che devono contenere alcuni elementi di base – mentre per quanto riguarda i criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell’incentivo “per lo svolgimento di tutte o di parte delle attività previste nel ciclo di vita dell’incentivo, ivi inclusa la progettazione degli incentivi, l’Amministrazione responsabile può avvalersi di enti in house o di società o enti selezionati tramite procedure di gara ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione allo svolgimento delle attività predette”.

Qui di seguito AGEEI pubblica il TESTO DELLA BOZZA in formato PDF e a seguire il testo della bozza del decreto legislativo in formato testuale.

BOZZA SCHEMA Dlgs CODICE INCENTIVI

Schema di decreto legislativo
Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160
Capo I – Disposizioni generali
Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
Articolo 2 (Definizioni)
Articolo 3 (Sistemi informativi per la semplificazione degli incentivi)
Capo II – Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale
Articolo 4 (Programma triennale degli incentivi)
Articolo 5 (Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali e rafforzamento delle funzioni di controllo in materia di aiuti di Stato)
Capo III – Dell’attuazione degli incentivi
Articolo 6 (Bando tipo)
Articolo 7 (Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell’incentivo)
Articolo 8 (Elementi premianti e riserve specifiche)
Articolo 9 (Motivi di esclusione)
Articolo 10 (Partecipazione del lavoratore autonomo)
Articolo 11 (Operazioni agevolabili e spese ammissibili)
Articolo 12 (Agevolazioni concedibili)
Articolo 13 (Procedure e modalità di accesso)
Articolo 14 (Soccorso istruttorio)
Articolo 15 (Procedure e modalità di erogazione)
Articolo 16 (Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi)
Articolo 17 (Revoche)
Articolo 18 (Giurisdizione esclusiva in materia di agevolazioni alle imprese) Articolo 19 (Controlli)
Articolo 20 (Regime speciale per gli incentivi fiscali)
1

Capo IV – Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità Articolo 21(Valutazione degli incentivi)
Articolo 22 (Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi)
Capo V – Disposizioni transitorie e finali
Articolo 23 (Ulteriori disposizioni)
Articolo 24 (Abrogazioni)
Articolo 25(Disposizioni transitorie e di coordinamento) Articolo 26(Aggiornamenti)
Articolo 27 (Clausola di invarianza finanziaria) Articolo 27 (Entrata in vigore)
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Schema di decreto legislativo
Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”;
Visto, in particolare, l’articolo 3 della predetta legge, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l’attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, provvedendo, tra l’altro, ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo articolo, ad armonizzare la disciplina di carattere generale della materia, coordinandola in un testo normativo principale, denominato “codice degli incentivi”;
Visti, altresì, gli articoli 2 e 6 della citata legge 27 ottobre 2023, n. 160, che individuano, rispettivamente, i princìpi e criteri direttivi generali per l’esercizio della delega e i princìpi e criteri direttivi di delega per la formazione del codice degli incentivi, nonché l’articolo 8, comma 1, della medesima legge, che prevede in tale contesto la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
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“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 6 integrazioni”;
Visto l’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica “Incentivi.gov.it”;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2021, pubblicato della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2022, recante “Criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»”;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ….;
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa in data….;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del …;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ….;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I Disposizioni generali
Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
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1. In attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 2 e 6 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il presente decreto, di seguito denominato “codice”, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i princìpi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.
2. Sono soggette alla disciplina del presente codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all’articolo 12, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 per gli incentivi fiscali.
3. La disciplina del presente codice si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Le regioni a statuto ordinario si conformano alla medesima disciplina nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “agevolazione”: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all’articolo 12;
b) “Amministrazione responsabile”: il soggetto di natura pubblica cui, nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la titolarità dell’incentivo;
c) “bandi”: i bandi, gli avvisi o i provvedimenti comunque denominati adottati per l’attivazione degli incentivi;
d) “beneficiario”: l’impresa che accede all’incentivo, secondo le modalità definite dal bando;
e) “ciclo di vita dell’incentivo”: l’insieme delle attività svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attività di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell’attivazione e della gestione, l’informazione e la pubblicità nonché la valutazione anche ex post dell’incentivo;
f) “contributo a fondo perduto”: le forme di agevolazione che prevedono trasferimenti di risorse al beneficiario non soggette a restituzione, variamente denominate sulla base delle finalità o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile, quali il “contributo in conto impianti”, diretto a sostenere investimenti in beni strumentali ammortizzabili e commisurato al costo degli stessi investimenti; il “contributo in conto capitale”, destinato all’incremento dei mezzi patrimoniali dell’impresa o alla loro ristrutturazione; il “contributo diretto alla spesa” riconosciuto sulle spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione di un progetto, ad esempio di ricerca o di formazione; il “contributo in conto esercizio”, destinato al finanziamento di spese di gestione o destinato ad integrare ricavi di un determinato esercizio e il “contributo in conto interessi”, riconosciuto a fronte di un finanziamento accordato al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all’esercizio dell’attività di credito, finalizzato a ridurre il costo del tasso di interesse applicato;
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g) “finanziamento agevolato”: la forma di agevolazione che prevede l’erogazione al beneficiario di un finanziamento soggetto a rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato;
h) “garanzie su operazioni finanziarie”: la forma di agevolazione consistente in una garanzia a valere su risorse pubbliche concessa a fronte di finanziamenti o operazioni finanziarie aventi le caratteristiche definite dal bando, che determina, per la parte corrispondente alla quota dell’operazione garantita, una traslazione del rischio dell’inadempimento da parte del beneficiario dal soggetto finanziatore allo strumento di garanzia;
i) “impresa”: qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
l) “incentivi”: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle Amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico;
m)“incentivi fiscali:”: gli incentivi che prevedono, anche alternativamente:
1) agevolazioni fiscali, intese come agevolazioni fruibili attraverso una modifica, a beneficio dell’impresa contribuente, delle ordinarie modalità di determinazione o pagamento delle imposte o tasse. Rientrano in tale categoria i crediti di imposta, le detrazioni di imposta, le deduzioni dall’imponibile e gli ulteriori vantaggi adottati per specifiche finalità di sostegno del sistema economico fruibili da parte dei beneficiari mediante il canale fiscale;
2) agevolazioni contributive, intese come sgravi riconosciuti all’impresa in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo ordinario, comportino un abbattimento di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall’ordinamento;
n)
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
“Incentivi.gov.it”: la piattaforma telematica di cui all’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile
o) “intervento nel capitale di rischio”: la forma di agevolazione attuata tramite investimenti nel capitale di imprese in equity o in quasi equity, come definiti dagli Orientamenti adottati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio;
p) “lavoratore autonomo”: il lavoratore la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
q) “legge delega”: la legge 27 ottobre 2023, n. 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 267 del 15 novembre 2023, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”;
l) ’“Programma triennale degli incentivi” o “Programma”: il documento programmatico adottato con riferimento a un triennio e aggiornato annualmente da ciascuna Amministrazione responsabile in relazione agli incentivi di propria competenza, ai sensi dell’articolo 4 del presente codice;
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m)“proponente”: l’impresa che presenta istanza di accesso all’incentivo secondo le modalità definite dal bando;
n) “RNA”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
o) “sistema Incentivi Italia”: il catalogo di servizi resi disponibili dal RNA e dalla piattaforma Incentivi.gov.it ai sensi dell’articolo 3 del presente codice;
p) “Soggetto competente”: l’Amministrazione responsabile ovvero il soggetto, competente per lo svolgimento di attività comprese nel ciclo di vita dell’incentivo, anche selezionato ai sensi dell’articolo 7 del presente codice;
q) “Tavolo permanente degli incentivi”: la sede stabile di confronto tra le Amministrazioni responsabili, centrali e regionali, disciplinata dall’articolo 5 del presente codice.
Articolo 3
(Sistemi informativi per la semplificazione degli incentivi)
1. In attuazione dei principi e dei criteri della digitalizzazione, della semplicità e della uniformità delle procedure e nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge delega, il registro RNA e la piattaforma Incentivi.gov.it rendono disponibili specifici servizi, attivabili dal Soggetto competente, funzionali allo svolgimento di attività previste lungo l’intero ciclo di vita dell’incentivo.
2. Il catalogo di servizi di cui al comma 1, complessivamente denominato “sistema Incentivi Italia”, comprende:
a) la redazione, l’aggiornamento e la pubblicità del Programma triennale degli incentivi di cui all’articolo 4;
b) l’elaborazione di schemi di bandi, ai sensi dell’articolo 6, comma 3;
b) la disponibilità di un sistema di classificazione delle voci di spesa che possono formare
oggetto della disciplina dei bandi, ai sensi dell’articolo 11, comma 4;
c) la messa a disposizione di un punto di accesso unitario all’offerta di incentivi di ciascuna Amministrazione responsabile, con la possibilità di attivare funzionalità utili allo svolgimento della fase di accesso agli incentivi, ai sensi dell’articolo 13, comma 6;
d) funzionalità per agevolare il controllo sui titoli di spesa, al fine del rispetto dei divieti di cumulo delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 9;
e) estrazioni ed elaborazioni a supporto delle attività di valutazione ex ante, ai sensi dell’articolo 21, comma 3;
f) funzionalità dirette a favorire la conoscibilità degli incentivi, aggiuntive o evolutive rispetto a quelle già previste dalla disciplina vigente, ivi incluse le funzionalità per la diffusione degli esiti delle valutazioni di cui all’articolo 21.
3. I protocolli tecnici dei servizi previsti al comma 2, adottati con decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy e resi progressivamente disponibili nei siti internet del RNA e della
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piattaforma Incentivi.gov.it, entrano in funzione a decorrere dalla data individuata per ciascuno di essi dai medesimi decreti. Nello sviluppare i predetti protocolli, il Ministero delle imprese del made in Italy adotta soluzioni atte a favorire lo scambio di informazioni con altre banche dati pubbliche, garantendo le caratteristiche di interoperabilità di cui agli articoli 1, comma 1, lettera dd) e 12, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è adeguata la disciplina di funzionamento del RNA e con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy adottato ai sensi dell’articolo 18-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 quella della piattaforma Incentivi.gov.it. Nelle more dell’eventuale predetto adeguamento, restano ferme le disposizioni già definite in attuazione delle citate norme.
Capo II
Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale
Articolo 4
(Programma triennale degli incentivi)
1. Ciascuna Amministrazione responsabile, al fine della programmazione degli incentivi di propria competenza, adotta il Programma triennale degli incentivi, con il quale individua, per il triennio di riferimento:
a) gli obiettivi strategici di sviluppo;
b) gli incentivi da destinare alla realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera a), privilegiando la continuità di quelli selezionati in esito alla razionalizzazione dell’offerta di incentivi realizzata in attuazione dell’articolo 3, comma 2, lettera a) della legge delega ovvero di quelli individuati in precedenti programmazioni e motivando adeguatamente, se del caso, la necessità di istituire ulteriori incentivi. Resta ferma l’autonomia delle regioni, in esito al coordinamento di cui all’articolo 5, nell’individuazione di incentivi di propria competenza destinati a specifici interventi rivolti alle particolarità territoriali;
c) il cronoprogramma di massima di attuazione, individuando, tra l’altro, i provvedimenti e atti eventualmente necessari per l’attuazione del sostegno specifico e, qualora, già definiti, i termini di apertura dei bandi;
d) il quadro finanziario, individuando le risorse destinate o da destinare a ciascun incentivo, specificando la relativa fonte di finanziamento e l’eventuale cofinanziamento da parte di altre Amministrazioni responsabili, centrali e regionali. Il medesimo quadro finanziario indica, altresì, le risorse da destinare, a valere sulla dotazione finanziaria degli incentivi ovvero su altri fondi nella disponibilità dell’Amministrazione responsabile, alle attività di valutazione di cui al comma 3 del presente articolo e all’articolo 21, nonché alle attività di gestione e di progettazione degli incentivi di cui all’articolo 7.
2. Il Programma triennale degli incentivi è redatto annualmente, scorrendo l’annualità
pregressa e aggiornando la programmazione precedentemente approvata ed è adottato
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dall’Amministrazione responsabile entro il 30 aprile di ciascun anno, fatta salva la decorrenza dei termini definita ai sensi del comma 4. Il Programma è modificabile nel corso dell’anno, nei casi in cui, anche sulla base delle indicazioni rivenienti dalla valutazione in itinere, emerga l’esigenza di una modifica in ragione dell’effettivo andamento degli incentivi, ovvero nei casi di sopravvenute esigenze di finanza pubblica o del verificarsi di situazioni contingenti e straordinarie non prevedibili alla data dell’originaria programmazione, nonché dell’intervento di nuove pertinenti disposizioni legislative. In tali casi, la ricorrenza delle predette motivazioni deve essere espressamente indicata in sede di modifica del Programma.
3. L’individuazione degli incentivi operata ai sensi dei commi 1 e 2 è compiuta tenendo conto
della necessità di assicurare risorse adeguate alle caratteristiche degli interventi e agli obiettivi
socioeconomici e delle evidenze ricavabili dalle valutazioni disponibili, nonché della coerenza
rispetto ai seguenti elementi:
a) esiti del Tavolo permanente degli incentivi, con particolare riferimento agli accordi conclusi
ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera b);
b) rispetto degli eventuali vincoli e tempi di spesa previsti dalle fonti di finanziamento di
livello regionale, nazionale o europeo, anche in relazione a specifici vincoli derivanti dalla
programmazione della politica di coesione e delle priorità definite con riferimento alla stessa;
c) rispetto, ove applicabili, delle disposizioni in materia di riequilibrio territoriale di cui
all’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
. 4. Il modello di Programma triennale degli incentivi e le relative modalità di aggiornamento sono definiti con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il quale sono, altresì, individuate le tempistiche relative alla decorrenza degli obblighi di programmazione, anche in deroga, in sede di prima applicazione, ai termini di cui al comma 2. Attraverso il predetto modello, le Amministrazioni responsabili documentano sinteticamente oltre ai contenuti di cui al comma 1:
a) la coerenza degli incentivi indicati rispetto agli elementi previsti dal comma 3, lettere a), b) e c);
b) le evidenze ricavabili dalle valutazioni ex ante, in itinere, ex post, qualora effettuate;
c) gli incentivi che si intendono sottoporre a valutazione ex ante e ex post, secondo un piano di valutazione avente i contenutiti dall’articolo 21;
5. Il modello di Programma triennale degli incentivi è reso disponibile nel sistema Incentivi
Italia, che supporta la redazione, l’aggiornamento e la pubblicità del medesimo Programma.
Articolo 5
(Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali e rafforzamento delle funzioni di controllo in materia di aiuti di Stato)
1. Al fine di assicurare l’adeguato coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Tavolo permanente degli
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incentivi, costituente una sede stabile di confronto alla quale partecipano
Amministrazioni responsabili centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e di
2. La composizione e l’organizzazione del Tavolo di cui al comma 1, presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy o da suo delegato, è definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Tavolo è convocato dal Ministero delle imprese e del made in Italy almeno due volte l’anno e, in particolare, successivamente alla manovra di bilancio, e, comunque, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per il consolidamento degli indirizzi per il Programma triennale degli incentivi da adottare nell’anno in corso, e entro il 31 luglio di ciascun anno, per l’avvio delle attività di programmazione, anche finanziaria, funzionali all’adozione del Programma della successiva annualità. Il Tavolo è, altresì, convocato in tutti gli altri casi nei quali emerga una concreta esigenza di coordinamento e confronto, anche su istanza delle amministrazioni interessate.
4. Nell’ambito del Tavolo permanente degli incentivi, le amministrazioni centrali e regionali provvedono a:
a) monitorare gli incentivi:
1) nella fase ascendente, prevenendo la sovrapposizione ai vari livelli di governo di incentivi e
favorendo la convergenza verso singoli incentivi, al fine di:
i. assicurare la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche in
relazione al rischio di cumulo;
ii. consentire un efficiente utilizzo delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell’ambito della politica di coesione europea, in termini di sinergia per il raggiungimento di obiettivi comuni e di complementarità tra strumenti;
2) nella fase discendente, in relazione allo stato di attuazione, per verificare l’andamento complessivo del sistema degli incentivi ed eventualmente individuare proposte migliorative o nuove esigenze di sostegno. Per tale finalità, il Tavolo opera tenendo conto della ricognizione degli incentivi e delle evidenze ricavabili dalla relazione prevista dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
b) raccordare, tenendo conto anche delle risultanze del monitoraggio di cui alla lettera a), le strategie di politica industriale attuata attraverso gli incentivi, definendo, in esito alle riunioni del Tavolo, accordi programmatici che individuano gli indirizzi e le posizioni comuni nonché le sinergie tra le Amministrazioni partecipanti rispetto a temi oggetto di incentivazione e rispetto a individuati incentivi.
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, le riunioni di cui al comma 3 sono preparate dal previo svolgimento di uno o più tavoli tecnici di lavoro, convocati anche per l’approfondimento di specifiche tematiche e composti da rappresentanti delle Amministrazioni responsabili partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura lo svolgimento degli adempimenti strumentali, preliminari e conseguenti, alle riunioni tecniche e del
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rappresentanti delle
Bolzano.

Tavolo permanente degli incentivi e ogni altro adempimento necessario per il regolare funzionamento dello stesso.
5. Alle riunioni del Tavolo permanente degli incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie possono essere chiamati a partecipare, in relazione agli argomenti da trattare, rappresentanti di associazioni di categoria o soggetti interessati ovvero esperti negli ambiti di volta in volta oggetto di confronto.
6. Ai soggetti partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi e ai soggetti designati dalle Amministrazioni responsabili per i tavoli tecnici non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
Capo III Dell’attuazione degli incentivi
Articolo 6
(Bando tipo)
1. Gli incentivi sono attivati con bandi delle Amministrazioni responsabili, sulla base del Programma triennale degli incentivi. I predetti bandi contengono, principalmente, i seguenti elementi:
a) finalità, ambito generale di applicazione e base giuridica del bando;
b) risorse disponibili, con esplicitazione delle riserve applicabili, incluse quelle volte a
valorizzare specifici elementi premianti;
c) individuazione del Soggetto competente allo svolgimento delle diverse attività comprese nel
ciclo di vita dell’incentivo, specificando, in particolare, le attività eventualmente affidate ai
sensi dell’articolo 7;
d) condizioni soggettive di ammissibilità alle agevolazioni dei proponenti;
e) operazioni agevolabili o presupposti oggettivi dell’agevolazione e indicazione, per gli
incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, delle spese ammissibili;
f) agevolazioni concedili e modalità di determinazione del relativo ammontare, ed eventuale
inquadramento ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato;
g) procedure per l’accesso e l’erogazione ovvero la fruizione dell’agevolazione;
h) disciplina delle variazioni, intese come modificazione di elementi soggettivi o riferiti
all’oggetto delle agevolazioni intervenute successivamente alla fase di ammissione
all’agevolazione;
i) circostanze ed effetti della revoca delle agevolazioni;
l) modalità del controllo sulla corretta utilizzazione delle agevolazioni;
m) disposizioni funzionali alla realizzazione delle attività di monitoraggio e di valutazione, con
particolare riferimento alla raccolta di dati utili nel corso dei procedimenti amministrativi
riferiti all’incentivo e agli eventuali adempimenti in capo al beneficiario;
n) disposizioni in merito al trattamento dei dati personali.
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2. Per l’uniforme disciplina degli elementi di cui al comma 1, nel rispetto delle pertinenti disposizioni specifiche dettate dai successivi articoli del presente codice e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi, i bandi sono redatti in conformità al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
3. Al fine di agevolare l’attività di predisposizione dei bandi secondo i contenuti di cui ai commi 1 e 2, le Amministrazioni responsabili possono usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile nell’ambito del sistema Incentivi Italia ai sensi dell’articolo 3.
Articolo 7
(Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell’incentivo)
1. Per lo svolgimento di tutte o di parte delle attività previste nel ciclo di vita dell’incentivo, ivi inclusa la progettazione degli incentivi, l’Amministrazione responsabile può avvalersi di enti in house o di società o enti selezionati tramite procedure di gara ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione allo svolgimento delle attività predette.
2. In assenza di diversa indicazione da parte della legge che istituisce l’incentivo ovvero del bando, gli oneri derivanti dagli affidamenti di cui al comma 1 sono posti a carico delle risorse complessivamente stanziate per l’incentivo.
3. La misura massima degli oneri derivanti dagli affidamenti previsti ai commi 1 e 2 è determinata, ferme restando le disposizioni previste dalla pertinente normativa in materia di contratti pubblici, considerando i seguenti elementi:
a) la dotazione finanziaria dell’incentivo;
b) la complessità delle attività affidate, tenendo conto delle fasi del ciclo di vita dell’incentivo interessate e delle caratteristiche dell’incentivo, anche con riferimento alla forma delle agevolazioni e alle procedure di accesso;
c) il volume atteso di domande di agevolazione a valere sull’incentivo e la relativa distribuzione nel tempo, anche tenendo conto delle indicazioni emerse dalla valutazione ex ante;
d) i corrispettivi, a valore di mercato, rispetto a servizi riferiti ad analoghi incentivi.
4. Per la valutazione o l’analisi di aspetti specialistici nelle diverse fasi del ciclo di vita dell’incentivo, l’Amministrazione responsabile può avvalersi, altresì, di esperti prescelti da appositi elenchi aperti a tutti gli interessati, ovvero di università o enti pubblici o privati di ricerca, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2. In caso di ricorso ai predetti elenchi, gli esperti sono selezionati sulla base di procedure di selezione che garantiscono la trasparenza e la rotazione degli incarichi, nonché la verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità.
5. Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione responsabile di concludere accordi di collaborazione o di instaurare forme di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Gli
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eventuali oneri derivanti dalle predette collaborazioni sono posti a carico delle medesime risorse di cui al comma 2.
Articolo 8
(Elementi premianti e riserve specifiche)
1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, ove non incompatibile con le finalità e le
caratteristiche dell’incentivo, costituiscono elementi premianti:
a) l’avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all’articolo 5-ter del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L’applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, nell’apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all’articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162. L’applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni;
c) l’avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
d) la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile e del sostegno alla natalità, tenendo conto, nell’ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente per ridurre i divari rispetto a opportunità di crescita, per la parità salariale e a tutela della maternità e paternità; l’impiego di giovani e donne rispetto alla complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale predefinito; il possesso di idonee certificazioni, diverse da quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani e delle donne.
2. Rispetto agli elementi previsti al comma 1, i bandi prevedono almeno uno dei seguenti
sistemi di premialità: a) attribuzione di punteggio aggiuntivo; b) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate; c) incremento dell’ammontare delle agevolazioni, nei limiti delle intensità o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle risorse disponibili. Il sistema o i sistemi di premialità sono, in ogni caso, prescelti in considerazione della natura, dell’entità e della finalità dell’incentivo, nonché dei destinatari e delle procedure previste dal bando e possono essere graduati in ragione di parametri predefiniti ovvero, nel caso del rating di legalità, del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating stesso.
3. Qualora, sulla base delle disposizioni del bando, il possesso del requisito sia oggetto di dichiarazioni rese dal proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dai controlli del Soggetto competente emerga la non veridicità delle medesime dichiarazioni, il proponente decade dal vantaggio conseguito; nel caso in cui il possesso dell’elemento premiante, in relazione alle risorse disponibili e al sistema di premialità previsto, sia risultato determinante ai fini dell’ammissione alle agevolazioni, il Soggetto competente
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dispone la revoca dell’intera agevolazione concessa. Restano fermi gli ulteriori effetti previsti dall’articolo 76 del predetto decreto per i casi di dichiarazioni mendaci.
4. Ferma restando la condizione di non incompatibilità con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo di cui al comma 1, al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori dimensioni, nell’ambito delle risorse disponibili per ciascun incentivo, alle micro, piccole e medie imprese è riservata una quota minima del 60 per cento delle predette risorse, di cui almeno il 25 per cento è destinato alle micro e piccole imprese.
5. Nella definizione degli incentivi, l’Amministrazione responsabile può individuare specifiche premialità ovvero riserve, ulteriori rispetto a quelle previste ai sensi dei commi 1 e 4 in favore di iniziative o soggetti rientranti in particolari categorie preventivamente individuate o in possesso di determinati requisiti o certificazioni, secondo quanto previsto dal bando.
Articolo 9
(Motivi di esclusione)
1. Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle
finalità e caratteristiche dell’incentivo, è sempre precluso l’accesso alle agevolazioni in caso di:
a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
d) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
e) effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell’articolo 16, commi 2 e 5;
f) inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Articolo 10
(Partecipazione del lavoratore autonomo)
1. Qualora il bando, in quanto compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo,
preveda la partecipazione anche dei lavoratori autonomi, essi accedono alle condizioni previste per 14

le piccole e medie imprese, ad esclusione dei requisiti il cui possesso non è richiesto per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, che non si configurano come strettamente funzionali alle specificità dell’incentivo e che possano ostacolare o limitare di fatto l’effettiva partecipazione dei lavoratori autonomi medesimi. Nei casi predetti, i bandi definiscono apposite disposizioni per la disciplina dei requisiti di accesso dei lavoratori autonomi.
Articolo 11
(Operazioni agevolabili e spese ammissibili)
1. La tipologia, le caratteristiche e i profili temporali delle operazioni ammesse a beneficiare delle agevolazioni o i presupposti oggettivi dell’agevolazione sono individuati per ciascun incentivo e disciplinati nel bando in coerenza con le finalità e con gli specifici obiettivi perseguiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla natura della fonte di finanziamento utilizzata nonché dalla normativa nazionale ed europea applicabile.
2. Per le operazioni che prevedono un programma di spesa, oltre alla disciplina degli elementi di cui al comma 1, sono specificate le tipologie e la misura delle spese ammissibili, nonché le condizioni di ammissibilità, nel rispetto dei medesimi vincoli. Per essere ammissibili, in ogni caso, le spese devono risultare:
a) pertinenti e imputabili all’operazione ammessa alle agevolazioni;
b) tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; la documentazione di spesa deve, tra l’altro, riportare l’indicazione del Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ovvero, nei casi ammessi, diversi idonei identificativi, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Sono fatte salve le particolari disposizioni per il caso di opzioni semplificate dei costi, di cui all’articolo 15, comma 8;
c) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.
3. Per gli incentivi adottati nell’ambito di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, resta ferma l’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di ammissibilità della spesa previste dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.
4. Successivamente all’entrata in funzione del pertinente protocollo adottato ai sensi dell’articolo 3, al fine di uniformare e standardizzare i riferimenti utili alla individuazione e al controllo delle spese, le tipologie di spesa oggetto della disciplina dei bandi sono definite anche avvalendosi di una specifica classificazione, ordinata per codici e nomenclatura delle voci di spesa, resa disponibile dal sistema Incentivi Italia.
Articolo 12
(Agevolazioni concedibili)
1. Le agevolazioni sono attribuite in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell’ambito di un medesimo incentivo: contributo a fondo perduto; garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili; interventi nel capitale di rischio; agevolazioni fiscali e contributive; altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.
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2. Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il relativo importo è definito nel rispetto delle intensità massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee di riferimento. Gli aiuti erogabili in più quote e i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell’aiuto, applicando il tasso di attualizzazione allora vigente. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione è indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Nel caso di aiuti in forma di finanziamenti agevolati, ai fini della determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo, si applicano le specifiche metodologie definite dalla Commissione europea per la predetta forma agevolativa.
3. Il bando reca specifiche disposizioni in merito alla possibilità o meno di cumulo di più agevolazioni a valere su diversi incentivi per la copertura di costi diversi e per la copertura degli stessi costi di una medesima operazione agevolabile, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, nonché di quella di riferimento per la fonte di copertura finanziaria delle agevolazioni.
4. Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla normativa che istituisce l’incentivo e dei massimali per beneficiario eventualmente stabiliti e riportati nel bando. L’avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, in mancanza di diversa disciplina prevista dal bando in relazione alle caratteristiche delle procedure di accesso definite, è comunicato tempestivamente dall’Amministrazione responsabile, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella piattaforma Incentivi.gov.it.
Articolo 13
(Procedure e modalità di accesso)
1. Le agevolazioni sono attribuite attraverso procedure di accesso definite dal bando tenendo conto degli obiettivi di sviluppo perseguiti, delle risorse disponibili e della numerosità delle imprese potenzialmente interessate, in relazione ai quali sono modulati:
a) i termini a decorrere dai quali, a seguito della pubblicazione del bando, è possibile presentare istanza di accesso alle agevolazioni e gli eventuali termini finali;
b) i contenuti e i tempi delle attività istruttorie, nonché gli oneri documentali in capo ai proponenti per la comprova dei requisiti di ammissione alle agevolazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di acquisizione di ufficio di cui all’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) il criterio prescelto per lo svolgimento dell’attività istruttoria, tra quelli di cui al comma 2, nonché eventuali soglie o condizioni minime, anche di natura quantitativa, coerenti con le finalità dell’incentivo, per l’ammissibilità delle istanze;
d) la forma e i contenuti dell’atto che determina l’ammissione ai benefici e le modalità di comunicazione degli esiti, positivi o negativi, dell’istruttoria.
2. L’istruttoria può essere compiuta sulla base dei seguenti criteri, fatta salva la possibilità di combinare più criteri e di definirne di ulteriori sulla base delle specificità dell’incentivo:
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a) attribuzione delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze; b) attribuzione delle agevolazioni sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal
bando, anche con la formazione di graduatorie;
c) attribuzione delle agevolazioni, sulla base di requisiti di accesso e di criteri di svolgimento dei procedimenti predeterminati, con valorizzazione del confronto con il proponente o con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dell’iniziativa, anche attraverso la previsione di profili di negoziazione, per la definizione di specifici aspetti dell’iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell’incentivo.
3. Le procedure di accesso sono in ogni caso definite, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei proponenti e di contenimento dei tempi istruttori, favorendo l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
4. Ai fini di cui al comma 3, i Soggetti competenti sviluppano servizi di accesso digitale per la compilazione guidata e l’accoglienza delle istanze di accesso, per l’acquisizione della documentazione pertinente e, ove possibile, per il controllo automatizzato dei requisiti di accesso, nonché per la comunicazione con i proponenti, implementando l’utilizzo di piattaforme a ciò funzionali, ovvero, limitatamente ai servizi disponibili, utilizzano il sistema Incentivi Italia ai sensi del comma 6. Le predette piattaforme sono concepite secondo i criteri di interoperabilità di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche per favorire l’acquisizione d’ufficio di documenti e informazioni già disponibili presso altri pubblici sistemi informativi. È fatta salva la possibilità di ricorso, in considerazione delle specificità degli incentivi e delle caratteristiche dell’utenza, ad alternativi canali digitali, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 3 in ordine all’adeguatezza delle risorse finanziarie oggetto di programmazione rispetto agli obiettivi socioeconomici perseguiti, le soluzioni procedurali e tecniche sviluppate ai fini dell’accesso alle agevolazioni ai sensi del presente articolo sono improntate a ridurre il rischio che l’assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
6. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, sono rese progressivamente disponibili, ai sensi dell’articolo 3, specifiche funzionalità del sistema Incentivi Italia volte a creare un punto di accesso unitario all’offerta di incentivi delle diverse Amministrazioni responsabili, atto a consentire per ciascun incentivo:
a) al Soggetto competente, di abilitare funzioni di verifica personalizzate in base alle caratteristiche dell’incentivo interessato;
b) all’impresa, di fruire di un servizio di verifica e certificazione telematica preventiva del possesso dei requisiti di accesso, per il successivo accesso al sistema reso disponibile dal Soggetto competente ai fini della compilazione e della trasmissione dell’istanza, con possibilità di successiva consultazione per conoscere lo stato del procedimento.
Articolo 14
(Soccorso istruttorio)
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1. Qualora, nel corso di svolgimento dell’attività istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già dallo stesso prodotta, il Soggetto competente provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento delle predette integrazioni o dei predetti chiarimenti.
2. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l’identità del proponente o relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell’attività istruttoria. È, altresì, causa di rigetto o inammissibilità della domanda, salvo diversa disposizione del bando, la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso modalità difformi da quelle previste dal medesimo bando.
Articolo 15
(Procedure e modalità di erogazione)
1. Le modalità di erogazione sono definite dal bando in funzione della forma
dell’agevolazione e delle caratteristiche dell’operazione agevolata.
2. L’erogazione dei contributi a fondo perduto in conto impianti, in conto capitale e diretti alla spesa sono effettuate dal Soggetto competente, fatte salve particolari caratteristiche dell’incentivo definite dal bando, in una o più quote ed in tal caso per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell’iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposite garanzie fideiussorie o assicurative d’importo pari almeno alla somma da erogare, salvo diversi strumenti di garanzia per le anticipazioni previsti dal bando, anche ricorrendo alla costituzione di specifici fondi operanti per tali fini resi disponibili dall’Amministrazione responsabile. Dall’ultima erogazione o da ciascuna delle singole erogazioni può essere trattenuto un importo delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente al completamento dei controlli relativi alla corretta realizzazione dell’operazione finanziata.
3. L’erogazione del finanziamento agevolato può avvenire in più quote ovvero in un’unica soluzione. Per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, l’erogazione segue le modalità, in quanto compatibili, previste per i contributi di cui al comma 2, fatta salva la possibilità di erogazioni svincolate dall’avanzamento contabile dell’iniziativa a fronte di idonee forme di garanzia previste dal bando. Ciascuna Amministrazione responsabile determina le caratteristiche e le modalità di rimborso del finanziamento.
4. I contributi a fondo perduto in conto interessi, calcolati e corrisposti a fronte di un finanziamento accordato, a condizioni definite dalle parti, al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all’esercizio dell’attività di credito, sono erogati in più quote, tenendo conto delle rate di ammortamento pagate dal beneficiario, o in un’unica soluzione di pagamento, direttamente al beneficiario. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione responsabile di definire specifiche caratteristiche del finanziamento, ivi inclusi i criteri per la determinazione dei tassi massimi d’interesse, nonché per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni, anche attraverso meccanismi di adesione dei soggetti eroganti il finanziamento a sistemi convenzionali previsti dal bando.
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5. Le agevolazioni in forma di garanzia su operazioni finanziarie sono concesse a fronte di finanziamenti e operazioni finanziarie aventi le caratteristiche predefinite dal bando, che stabilisce, altresì, le condizioni per l’istanza di attivazione della garanzia in caso di inadempimento del beneficiario finale garantito.
6. Gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese sono attuati attraverso investimenti diretti o indiretti nel capitale di imprese aventi caratteristiche predeterminate in funzione degli obiettivi dell’incentivo, effettuati a condizioni di mercato ovvero ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato prevista per tali agevolazioni e possono assumere la forma di investimenti in equity e quasi equity, secondo quanto definito dal bando e dalla disciplina di riferimento dei veicoli di investimento prescelti.
7. Le agevolazioni fiscali e le agevolazioni contributive sono fruite ai sensi della disciplina di cui all’articolo 20.
8. Per le agevolazioni riconosciute a fronte della realizzazione di un programma di spesa, l’erogazione, fatti salvi i casi di erogazione a titolo di anticipazione o comunque svincolata dell’avanzamento contabile dell’iniziativa, è subordinata alla rendicontazione delle spese, che sono computate e documentate dal beneficiario secondo le disposizioni del bando, ferme restando le condizioni di ammissibilità della spesa previste dall’articolo 11, comma 2. Le spese sono comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, fatti salvi i casi di rendicontazione a costi semplificati. Nei limiti di quanto consentito dalle specificità dell’incentivo e della relativa fonte di finanziamento, nonché della disciplina europea in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, l’Amministrazione responsabile favorisce il ricorso a opzioni semplificate di costo. È fatta salva la possibilità di definire nel bando modalità di rendicontazione sulla base di fatture non quietanzate in funzione delle particolari caratteristiche dell’incentivo.
9. Ai sensi dell’articolo 3, il sistema Incentivi Italia abilita progressivamente servizi, atti ad agevolare le verifiche di ammissibilità dei costi e del cumulo delle agevolazioni.
10. L’erogazione è, in ogni caso, subordinata all’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 19, comma 4.
11. Al fine di accelerare le procedure di erogazione delle agevolazioni, su richiesta presentata dalle Amministrazioni responsabili, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato autorizza l’apertura di appositi conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati alle medesime Amministrazioni responsabili, cui affluiscono le risorse destinate agli incentivi di rispettiva competenza e sui quali i Soggetti competenti possono effettuare operazioni di versamento e di prelevamento. Le predette gestioni hanno natura di gestione fuori bilancio, assoggettate al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Articolo 16
(Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli
incentivi) 19

1. Le imprese italiane ed estere che abbiano beneficiato di un incentivo per la realizzazione di investimenti produttivi specificamente diretti ad una zona del territorio nazionale decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata o una sua parte, entro cinque anni dalla data del completamento dell’investimento agevolato, venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di un’unità produttiva situata al di fuori di esso in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Qualora la delocalizzazione avvenga in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, si applicano le ulteriori conseguenze di cui ai commi 2 e 3.
2. In tutti i casi di incentivi agli investimenti localizzati nel territorio nazionale, diretti o non diretti ad una specifica zona dello stesso, qualora l’operazione di delocalizzazione comporti il trasferimento dell’attività incentivata o di una sua parte ad un’unità produttiva situata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo entro cinque anni dalla data del completamento dell’investimento agevolato, le Amministrazioni responsabili, oltre ad accertare la decadenza dal beneficio, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per le predette operazioni di delocalizzazione, per le grandi imprese, il periodo di soggezione a decadenza e di irrogazione della sanzione si estende a 10 anni dalla data di completamento dell’investimento agevolato.
3. Le imprese per le quali sia stata accertata la decadenza di cui al comma 2 non possono accedere, per i successivi cinque anni, ovvero dieci anni in caso di grandi imprese, decorrenti dalla data dell’operazione di delocalizzazione, ad altri incentivi di cui al presente codice.
4. Sono fatti salvi eventuali vincoli derivanti dalle norme unionali o dai trattati internazionali incidenti sulle operazioni di delocalizzazione. Ai fini del presente articolo, per “operazione di delocalizzazione” si intende il trasferimento dell’attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento.
5. La decadenza e il divieto di accesso agli incentivi, nonché le sanzioni amministrative di cui al comma 2, si applicano anche qualora, all’esito della procedura prevista dall’articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui all’articolo 1, comma 225, della medesima legge cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno in relazione all’unità produttiva oggetto della chiusura. In tali casi, la decadenza comporta per lo stesso datore di lavoro l’obbligo di restituzione dell’importo degli incentivi, di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o dei ridimensionamenti di attività, percepiti nei dieci anni antecedenti la data di avvio della procedura medesima. Il divieto di accesso decorre dalla medesima data.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, in caso di incentivi che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale, i bandi definiscono le conseguenze applicabili, in caso di riduzione dei livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio medesimo successivamente al completamento dell’iniziativa agevolata, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti in sede di domanda, anche in termini di riduzione del beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fino alla decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi i casi di riduzione dovuta a giustificato motivo oggettivo. Per “incentivi che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale”, ai sensi del presente articolo, si intendono gli incentivi nei quali l’incremento o la conservazione dei livelli
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occupazionali siano concepiti come fine diretto e specifico, o come uno dei fini diretti e specifici, dell’incentivo che li prevede e nei quali il positivo riscontro dell’impatto occupazionale dell’operazione finanziata costituisca elemento determinante ai fini dell’ammissione al beneficio.
7. Le somme rivenienti dall’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate a processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalle operazioni di delocalizzazione o di cessazione dell’attività.
Articolo 17
(Revoche)
1. Fatta salva la disciplina delle attività di recupero prevista per gli incentivi fiscali dalla normativa di settore, gli atti di revoca dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche dipendenti dall’intervento di una causa di decadenza, sono soggetti alle disposizioni dei successivi commi del presente articolo e alle disposizioni dell’articolo 18.
2. Il Soggetto competente dispone la revoca delle agevolazioni qualora ricorra una o più delle seguenti circostanze:
a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili;
b) mancata realizzazione dell’operazione finanziata entro i termini, ove previsti;
c) per gli incentivi che prevedono la realizzazione di investimenti, mancato rispetto dei termini,
definiti in conformità con la disciplina nazionale ed europea di riferimento dell’incentivo, per il mantenimento e la destinazione dei beni oggetto dell’agevolazione. In mancanza di diversa indicazione del bando, la revoca è disposta qualora i beni vengano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni per le piccole e medie imprese e di cinque anni per le grandi imprese dalla data di completamento dell’investimento;
d)
e) intervento di variazioni sostanziali dell’operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli obiettivi originari, siano valutate, ai sensi della disciplina prevista nel bando, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
f) avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal bando;
g) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
h) per le agevolazioni concesse in forma di finanziamento agevolato, mancata restituzione protratta per oltre un anno ovvero oltre il diverso tempo determinato dal bando degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento;
l) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 9, fatta salva l’attivazione dell’intervento sostitutivo ai sensi dell’articolo 19, comma 4, lettera a) nel caso di DURC irregolare; m) inadempimento di obblighi espressamente previsti dal bando, in ragione della specificità
dell’incentivo;
n) rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario.
intervento di un’operazione di delocalizzazione o verificarsi di una situazione di riduzione
dei livelli occupazionali di cui all’articolo 16 del presente codice;
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3. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all’intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse, purché proporzionale all’inadempimento riscontrato, secondo quanto definito dal bando.
4. La revoca comporta l’obbligo per il beneficiario di restituire l’importo delle agevolazioni fruite. In caso di finanziamento agevolato, qualora il beneficiario abbia già avviato il piano di rimborso, è dovuta la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate già rimborsate. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell’atto di revoca. Nei casi di restituzione dell’agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 2, lettera a) o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario o per l’intervento di un’operazione di delocalizzazione o di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali ai sensi dell’articolo 16, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell’iniziativa agevolata.
5. Le somme restituite ai sensi del comma 4, salvo diversa previsione del bando, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, all’Amministrazione responsabile e vanno a incrementare, ove possibile, le disponibilità dell’incentivo interessato. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16, comma 7, rispetto alla destinazione delle risorse rivenienti dall’irrogazione delle sanzioni previste dal comma 2 del predetto articolo.
6. I crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni previste dal presente codice sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. La medesima disciplina si applica in tutti i casi di recupero di somme indebitamente percepite dal beneficiario, ivi inclusi i casi di recupero conseguenti alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni concesse.
7. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto1990, n. 241. Fatti salvi i termini eventualmente previsti dalla disciplina di settore per il recupero degli incentivi fiscali, l’atto di revoca può essere adottato entro il termine ordinario di prescrizione del diritto al recupero delle somme erogate, decorrente dalla data in cui la causa di revoca è rilevabile.
Articolo 18
(Giurisdizione esclusiva in materia di agevolazioni alle imprese)
1. All’articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera z-sexies) è sostituita dalla seguente: “z-sexies) le controversie aventi ad oggetto la concessione, la revoca e la rideterminazione degli importi di agevolazioni alle imprese disposte ai sensi del codice degli incentivi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ivi incluse quelle relative ad aiuti fiscali la cui fruizione è subordinata allo svolgimento di un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario
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rispetto ai contenuti dell’istanza di agevolazione, ai sensi del predetto codice, e quelle relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell’aiuto e dal soggetto che l’ha concesso”.
Articolo 19
(Controlli)
1. Per l’effettuazione degli accertamenti d’ufficio di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dei controlli di cui all’articolo 71 del medesimo decreto sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento, il Soggetto competente provvede attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica. Resta ferma la possibilità di stipulare protocolli tra le Amministrazioni responsabili e gli enti competenti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge delega, volti a consentire il rilascio accelerato dei documenti certificativi, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche.
2. In assenza di diversa specifica disciplina del bando, gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 e le verifiche sulle informazioni e sui dati acquisiti dall’impresa interessata possono essere svolti, anche su un campione di operazioni proporzionale al rischio e all’entità del benefìcio, in ogni fase del procedimento, e comunque, in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità, ferma restando la necessità di garantire la conformità con gli eventuali oneri di controllo derivanti dalla fonte di finanziamento dell’incentivo e fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Costituiscono, in ogni caso, adempimenti necessari da parte dei Soggetti competenti al fine di poter disporre l’ammissione alle agevolazioni:
a) per le agevolazioni di importo superiore alla soglia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la verifica dell’assenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, attraverso acquisizione dell’informazione antimafia, ferma restando la possibilità di condizionare la corresponsione delle medesime agevolazioni ai sensi dei commi 3 e 5 del citato articolo 92;
b) per le agevolazioni connesse nella finalità o commisurate nell’ammontare alla realizzazione di investimenti, la verifica della regolarità contributiva del proponente, attraverso l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La concessione delle agevolazioni è disposta in presenza di un DURC attestante la regolarità contributiva entro il termine di validità dello stesso, pari a centoventi giorni dalla data del rilascio. In caso di rilascio di un DURC che segnali un’inadempienza contributiva, il Soggetto competente provvede a darne comunicazione all’interessato ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l’obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile sono esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi soggetti, rendono, in sede di istanza di
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accesso, apposita dichiarazione circa l’esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l’attestazione della regolarità contributiva;
c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, inclusi gli aiuti de minimis, la registrazione nei pertinenti registri previsti per tali forme di agevolazione.
4. In sede di erogazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti previsti dal bando in relazione alle caratteristiche dell’incentivo, costituiscono adempimenti necessari:
a) l’acquisizione del DURC per le agevolazioni di cui al comma 3, lettera b). In caso di rilascio di un DURC che segnali un’inadempienza contributiva, il Soggetto competente provvede ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall’erogazione l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, previa conferma dell’importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi per il versamento. Restano ferme le condizioni e le procedure che regolano l’acquisizione del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale;
b) laverificadicuiall’articolo48-bisdeldecretodelPresidentedellaRepubblica29settembre 1973, n. 602 per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina. La predetta verifica non si applica ai casi esclusi dal medesimo articolo 48-bis o da espresse disposizioni speciali di legge, né in caso di agevolazioni che prevedono il cofinanziamento a valere su risorse europee;
c) per le agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ad esclusione degli aiuti de minimis e degli aiuti per i quali è prevista una diversa disciplina, la verifica, attraverso RNA, che il beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Qualora dalla verifica emerga la predetta pendenza, l’erogazione all’interessato è preclusa fino a soluzione della stessa.
5. Oltre ai controlli previsti dai precedenti commi del presente articolo, in assenza di specifica diversa disposizione stabilita dal bando, il Soggetto competente può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle operazioni agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle operazioni finanziate. Gli oneri per le predette attività, ove non diversamente disposto e ove compatibile con la fonte finanziaria di copertura delle agevolazioni, sono posti a carico della dotazione di risorse disponibile per il bando.
Articolo 20
(Regime speciale per gli incentivi fiscali)
1. Agli incentivi fiscali che prevedono, ai fini dell’ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario rispetto ai contenuti dell’istanza di agevolazione, si applica la disciplina di cui al presente codice, ad esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 17, che si applicano limitatamente al comma 2, e all’articolo 19. Per tali incentivi, le modalità di fruizione e le attività di controllo e di recupero delle agevolazioni, nonché
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le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione dell’agevolazione, restano definite dalla disciplina di settore.
2. Per gli incentivi fiscali che non prevedono l’attività istruttoria di cui al comma 1, la fruizione è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del proponente al Soggetto competente, dell’ammontare complessivo delle spese a fronte delle quali il medesimo proponente intende fruire delle agevolazioni e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell’incentivo di cui al comma 3 successivamente all’avvenuto sostenimento delle spese previste. Il Soggetto competente comunica al Ministero dell’economia e delle finanze mensilmente, ovvero secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina dell’incentivo, i dati di cui al presente comma, necessari ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Gli incentivi previsti al comma 2 sono attivati, sulla base delle previsioni della legge che li istituisce e delle eventuali ulteriori disposizioni di legge di riferimento, con provvedimenti dell’Amministrazione responsabile ovvero dell’ente preposto alla fase di fruizione, che definiscono le attività di monitoraggio di cui al comma 2 nonché le ulteriori istruzioni operative e i chiarimenti occorrenti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, ferma restando l’applicazione della disciplina di settore per quanto riguarda l’attività di controllo e di recupero, nonché le conseguenze ulteriori per l’illegittima fruizione. Ai predetti incentivi, la disciplina di cui al presente Capo si applica limitatamente alle disposizioni recate dall’articolo 9, ferma restandola possibilità di definizione di modalità di controllo specifiche dei motivi di esclusione ivi previsti, dall’articolo 10 e dall’articolo 16. Si applicano le ulteriori disposizioni recate dagli altri Capi del presente codice.
Capo IV
Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità
Articolo 21
(Valutazione degli incentivi)
1. Al fine di assicurare un processo decisionale basato sulle evidenze, le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono assistite da un sistema di valutazione operante lungo il ciclo di vita degli incentivi, comprensivo delle attività di valutazione ex ante, di valutazione in itinere e di valutazione ex post.
2. La valutazione ex ante è realizzata in sede di progettazione di un nuovo incentivo, allo scopo di identificare le iniziative più adeguate a realizzare un sostegno pubblico efficace e coerente con la strategia di crescita definita a livello nazionale ed europeo e di ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie dedicate. A tal fine, i progetti di legge istitutivi di nuovi incentivi ovvero i progetti di nuovi incentivi adottati dalle Amministrazioni responsabili sulla base delle disposizioni di legge vigenti sono accompagnati da una specifica illustrazione recante indicazioni rispetto al contesto di riferimento e alla motivazione dell’intervento pubblico mediante il nuovo incentivo e l’individuazione di indicatori di riferimento per monitorare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
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3. Per lo svolgimento delle attività di valutazione ex ante, tra i servizi del Sistema Incentivi Italia sono rese disponibili, ai sensi dell’articolo 3, apposite funzionalità, atte ad agevolare l’elaborazione di analisi mirate, nonché attività di monitoraggio, anche al fine di individuare analoghi incentivi e possibili sinergie tra le programmazioni.
4. La valutazione in itinere analizza evidenze preliminari sui risultati di un incentivo programmato e i primi segnali di allineamento o disallineamento rispetto agli obiettivi e all’impatto atteso, dovuti a fattori interni ovvero esogeni ed imputabili all’evoluzione del contesto socioeconomico di riferimento, consentendo alle Amministrazioni responsabili di verificare l’eventuale opportunità di revisione di quanto programmato o delle modalità di azione dell’incentivo.
5. La valutazione ex post è diretta a verificare la capacità degli incentivi di determinare risultati in linea con gli obiettivi definiti nell’originario programma di intervento o alle sue eventuali modificazioni, agevolando una successiva migliore qualità della programmazione e dell’attuazione da parte delle Amministrazioni responsabili.
6. La valutazione in itinere e la valutazione ex post sono effettuate secondo un piano di valutazione, redatto sulla base dei seguenti criteri:
a) il piano di valutazione è predisposto da ciascuna Amministrazione responsabile per la definizione degli incentivi che intende sottoporre a specifica valutazione, selezionati secondo i seguenti principi guida:
1) proporzionalità e rilevanza, con un approccio mirato rispetto alle caratteristiche di ciascun incentivo e con concentrazione delle attività di valutazione sugli incentivi che, tenuto conto anche della dotazione finanziaria e della durata nel tempo, hanno un potenziale maggiore impatto sociale, economico o ambientale o risultano di particolare rilevanza conoscitiva;
2) coordinamento e ottimizzazione delle valutazioni, concentrando le risorse su incentivi che presentano caratteri di innovazione rispetto agli obiettivi o alle modalità di azione ed evitando di rinnovare lo sforzo amministrativo rispetto alla valutazione di incentivi cui, sulla base della specifica disciplina di riferimento, anche europea, sono già associati sistemi di valutazione o per i quali sono state già realizzate valutazioni di adeguato contenuto conoscitivo, ivi incluse quelle realizzate autonomamente da riconosciuti centri di ricerca;
b) il piano di valutazione individua le modalità di svolgimento delle attività valutative, ivi inclusi la governance del piano, gli ambiti di valutazione, le domande valutative oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, le modalità di raccolta dei dati, il calendario previsto per la valutazione, la descrizione dell’organismo, interno o esterno indipendente, che svolge la valutazione, il coinvolgimento delle parti economiche e sociali, le eventuali modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione, oltre alla pubblicazione di cui al comma 8;
c) oggetto di valutazione sono singoli incentivi ovvero, qualora utile e pertinente, un insieme di incentivi accomunati da legami settoriali o territoriali o, comunque, strategici;
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d) la valutazione è svolta relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza. La valutazione si estende, inoltre, ad ambiti trasversali, quali inclusività, non discriminazione e sostenibilità ambientale.
7. Le Amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell’ambito dei bandi. Gli incentivi non inclusi nel piano di valutazione sono, comunque, oggetto di monitoraggio dei risultati sulla base delle disposizioni dei predetti bandi e degli indicatori predefiniti in sede di valutazione ex ante.
8. Ferma restando l’illustrazione di sintesi degli esiti delle valutazioni effettuate e le indicazioni sul piano di valutazione previste nell’ambito del Programma triennale degli incentivi ai sensi dell’articolo 4, comma 4, al fine di favorire la maggiore diffusione delle risultanze, gli esiti delle valutazioni in itinere ed ex post sono pubblicati nel sistema Incentivi Italia ed acquisiti nell’ambito della relazione prevista dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
9. La determinazione delle eventuali risorse da destinare alle attività di valutazione è operata nell’ambito dell’attività di programmazione degli incentivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d).
Articolo 22
(Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi)
1. Il sistema Incentivi Italia, oltre ai servizi implementati nelle varie fasi del ciclo di vita degli incentivi ai sensi dell’articolo 3 del presente codice, costituisce il punto di accesso nazionale per la consultazione dell’offerta degli incentivi, nel cui ambito i potenziali beneficiari possono:
a) ricercare gli incentivi più idonei alle relative particolari esigenze di sostegno, utilizzando il sistema di catalogazione e le soluzioni tecnologiche, anche basate sull’intelligenza artificiale, definiti per il funzionamento della piattaforma Incentivi.gov.it, volte a favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di incentivi;
b) consultare gli atti di programmazione resi disponibili ai sensi dell’articolo 4, con il cronoprogramma degli interventi ivi contenuto, nonché gli esiti delle valutazioni di cui all’articolo 21.
2. Le Amministrazioni responsabili definiscono ulteriori iniziative per la comunicazione degli
interventi di propria competenza, coinvolgendo, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d’intesa, le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull’offerta di incentivi e azioni di accompagnamento all’accesso ai medesimi incentivi da parte del numero più ampio possibile delle imprese potenzialmente beneficiarie.
3. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge delega, ai fini di pubblicità legale, le Amministrazioni responsabili provvedono alla pubblicazione dei bandi nei propri siti internet istituzionali e alla pubblicazione delle relative informazioni rilevanti nella piattaforma Incentivi.gov.it. Nella Gazzetta Ufficiale sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l’accesso agli incentivi, nonché avvisi sulle relative modificazioni.
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4. Gli atti di concessione degli incentivi sono soggetti alla pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si applicano, altresì, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124. Sono esclusi da entrambi i predetti obblighi di pubblicazione gli atti riferiti ad aiuti registrati nel RNA, rispetto ai quali la registrazione nel medesimo registro, nelle forme previste dalla disciplina che regola lo stesso registro, assolve ai predetti obblighi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, della legge delega e dall’articolo 1, comma 125- quinquies della legge 4 agosto 2017, n. 124.
5. Attraverso il RNA sono assolti, altresì, per gli aiuti ivi registrati, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
6. Per gli incentivi cofinanziati con risorse europee, si applicano gli ulteriori obblighi di pubblicità previsti dalla specifica normativa di riferimento.
Capo V Disposizioni transitorie e finali
Articolo 23
(Ulteriori disposizioni)
1. All’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. A valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l’attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con Decisione del Consiglio dell’Unione europea del 8 dicembre 2023, sono progressivamente implementati, ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ulteriori servizi resi disponibili dalla piattaforma Incentivi.gov.it e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ai fini dell’efficace svolgimento delle attività di progettazione, programmazione, attuazione e valutazione e della trasparenza delle misure di incentivazione alle imprese previste dalla disciplina del predetto codice.”.
2. All’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo l’articolo 7, è inserito il seguente;
“7-bis. Ulteriori funzionalità del Registro di cui al comma 1 sono sviluppate ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160, secondo quanto previsto dall’articolo 18-ter, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”.
3. All’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
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“Nell’ambito dei bandi che prevedono la concessione di finanziamenti, come definiti dal predetto decreto, pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice degli incentivi attuativo dell’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si tiene conto del rating di legalità secondo le modalità definite dal medesimo codice.”.
4. All’articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162:
a) al primo periodo, le parole: “aiuti di Stato” sono sostituite dalle seguenti: “agevolazioni, come definite dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160,”;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In alternativa o in aggiunta al punteggio premiale di cui al primo periodo, i bandi che prevedono agevolazioni alle imprese possono prevedere altri sistemi di premialità ai sensi di quanto previsto dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160.”.
5. All’articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, la parola: “concessione” è sostituita dalla parola: “erogazione”;
b) il comma 1 è abrogato;
c) al comma 2, le parole: “che concedono” sono sostituite dalla seguente: “che erogano”;
d) al comma 3, dopo le parole: “che intendono concedere” sono aggiunte le seguenti: “ed erogare”.
6. All’articolo 18, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, le parole: “fatto comunque
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” sono sostituite dalle seguenti: fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché, con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attività istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento”.
Articolo 24
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono abrogati:
a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
b) l’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180;
c) l’articolo 31, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
d) l’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
e) l’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; 29

f) l’articolo 75, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
g) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
h) l’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
i) l’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
2. A decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente codice, all’articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il primo periodo è soppresso.
Articolo 25
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)
1. Le disposizioni del Capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi già pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 4, all’articolo 5 e all’articolo 21 acquistano efficacia con l’entrata in vigore dell’ultimo tra i decreti di cui all’articolo 4, comma 4 e 5, comma 2.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.
Articolo 26
(Aggiornamenti)
1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
Articolo 27
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 28
(Entrata in vigore)
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1. Il presente codice entra in vigore il…. 2025[2026]
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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