Con il decreto viene reso operativo il fondo alimentato dallo 0,5% del valore del ribasso che salderà i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori
Il Ministero delle Infrastrutture (MIT) ha adottato il decreto direttoriale, n. 8447 del 19 giugno 2020, recante gli “Importi ammessi al Fondo salva opere e primo piano di riparto – annualità 2019 e 2020”.
Il decreto ammette al fondo quasi 130 milioni di euro (129.763.374,81 euro), disponibili per 522 beneficiari.
Si tratta di un provvedimento che rende pienamente operativo questo strumento molto atteso dagli operatori economici poiché potrebbe sbloccare molti cantieri ed i relativi pagamenti.
Il decreto, inoltre, approva anche il piano di riparto della prima tranche delle risorse, effettuato in maniera proporzionale all’importo ammesso al Fondo spettante a ciascun beneficiario sulla base delle risorse stanziate per gli anni 2019 e 2020 ad oggi disponibili.
Entro settembre verranno erogate le restanti disponibilità finanziarie, sulla base delle somme stanziate dal D.L. Rilancio, in sede di conversione.
Il Fondo salva opere
Ricordiamo che la legge Crescita, prevede all’art. 47, comma 1 bis, l’istituzione di un fondo alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 % del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici.
L’obiettivo della norma è quello di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori delle imprese edili: il Fondo infatti sarà utilizzato per il saldo dei crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore.
Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 % del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici, nel caso di:
- lavori, per importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000
- servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000.
Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva.
Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti di:
- sub-appaltatori
- sub-affidatari
- sub-fornitori
nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.
Pagamenti
Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
L’erogazione dei fondi prevede i seguenti step:
- i sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale, la documentazione comprovante l’esistenza del credito e il suo ammontare;
- l’amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l’esistenza e l’ammontare del credito;
- la certificazione è trasmessa al MIT, e costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali;
- il Ministero accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all’erogazione delle risorse del Fondo.
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