Nell’attesa che il legislatore si convinca dell’assoluta
necessità di riforma della normativa edilizia, tra le problematiche
affrontate (e mai risolte) degli ultimi anni vi è certamente la
definizione di “ristrutturazione edilizia”.
Ristrutturazione edilizia: cosa dice il d.P.R. n. 380/2001
Una definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera d), del
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) su cui occorre prendere
in considerazione anche quanto stabilito ai successivi artt. 10
(Interventi subordinati a permesso di costruire), comma 1, lettera
c) e art. 23 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di
inizio di attività in alternativa al permesso di costruire), comma
01.
La difficoltà più grande su cui si è ampiamente discusso negli
ultimi anni riguarda l’intervento di demolizione e ricostruzione
che, a determinate condizioni, anche in presenza di diversa sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e
per l’efficientamento energetico, o con aumento di volumetria, può
essere ammesso all’interno della definizione di “ristrutturazione
edilizia”. Aspetto questo determinante non solo dal punto di vista
edilizio ma anche fiscale potendo questi interventi accedere alle
diverse formule di bonus edilizi (cosa impossibile per gli
interventi di nuova costruzione).
L’attuale versione dell’art. 3, comma 1, lettera d), del TUE,
definisce “interventi di ristrutturazione edilizia”:
“gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con
diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della
normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti
tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può
prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali,
incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di
essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad
eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli
articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice,
nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti
urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e
ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico
e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e
gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non
siano previsti incrementi di volumetria”.
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