Entro giovedì prossimo, 4 aprile (il termine ordinario del 16 marzo è stato infatti così prorogato con un provvedimento delle Entrate), andrà inviata all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa all’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle spese sopportate nel 2023 per il superbonus e per gli altri bonus edilizi per i quali le opzioni sono possibili (ex art. 121, d.l. n. 34/2020, come convertito). La stessa proroga al 4 aprile 2024 è stata disposta anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.
“Rispettare questa scadenza è di estrema importanza in quanto con il decreto-legge approvato la scorsa settimana, tra le altre strette disposte, è stata pure eliminata la possibilità di sanare un eventuale ritardo nell’invio delle comunicazioni in questione, utilizzando il meccanismo della remissione in bonis e pagando la sanzione di 250 euro”, si legge in una note di Confedilizia.
Con lo stesso decreto è stato anche disposto che, al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle predette comunicazioni inviate dall’1 al 4 aprile 2024 è consentita solo entro il 4 aprile 2024.
La comunicazione sulle parti comuni dell’edificio
Sempre entro giovedì prossimo, 4 aprile, l’amministratore di condominio dovrà, ai fini della dichiarazione precompilata, inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2023 per lavori sulle parti comuni degli edifici (interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche; acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni, bonus “verde”, superbonus) con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini. Nella comunicazione deve essere specificato se la detrazione sia stata oggetto di cessioni di credito o dello sconto in fattura. Quest’anno, con il provvedimento dell’Agenzia che ha disposto la proroga del termine al 4 aprile 2024 è stato anche previsto l’esonero dalla trasmissione dei dati esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, la totalità dei condòmini abbia optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
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