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Avrei deciso chiudere un finanziamento personale ed ho richiesto conteggio. Mi sono accorto che non era specificato il Taeg.  Mancando il Taeg, il contratto è valido? Mi conviene chiedere alla Banca la revisione del conteggio oppure negoziare un’estinzione “a saldo e stralcio”?

Il Tasso annuo effettivo globale (Taeg) è l’indicatore di tasso di interesse di ogni operazione di finanziamento ed è stato introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE.

La successiva Deliberazione del CICR (n. 10688 del 4/03/2003, art. 9 comma 2) ha demandato alla Banca d’Italia di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.

Il Taeg rappresenta dunque lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo ed esprime, in termini percentuali rispetto al capitale erogato, il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore.

Per tale ragione, il Taeg deve essere inserito obbligatoriamente nella pubblicità, negli uffici commerciali dell’intermediario e nella documentazione messa a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto, al fine di dare al consumatore informazioni chiare e attendibili sul costo effettivo del credito tra le diverse offerte presenti sul mercato e raffrontare istantaneamente la convenienza delle diverse offerte di credito.

Il Taeg include, pertanto, oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse semplice (Tan – Tasso annuo nominale) come, ad esempio, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore, il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito, le commissioni, le imposte, i costi relativi a servizi accessori connessi che siano obbligatori e di cui il finanziatore sia a conoscenza, i costi legati a operazioni di pagamento e i costi di gestione del conto sulle quali queste ultime vengono scritturate.

Non sono invece incluse nel Taeg le spese connesse a un eventuale inadempimento e gli interessi di mora, le spese per il trasferimento dei fondi, le spese per assicurazioni o garanzie, a eccezione di quelle che, imposte dal creditore, riguardano particolari eventi della vita del consumatore, quali la morte, l’invalidità, la disoccupazione.

Nel caso in cui il Taeg non sia indicato, l’art. 125, comma 7, Tub prescrive che esso equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e che nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.

Orientata in questo senso è altresì la giurisprudenza in materia [1].

Secondo invece altro orientamento minoritario, l’omessa indicazione del Taeg non produrrebbe alcuna conseguenza giuridica [2].

Ad avviso, infine, di un orientamento giurisprudenziale “intermedio”, l’omessa o l’erronea indicazione del Taeg non incide sulla validità del contratto, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell’ipotesi in cui venga dimostrato uno specifico danno strettamente connesso all’inadempimento dell’obbligo informativo gravante sull’istituto concedente. Ne consegue che laddove, pur non essendo stato reso noto il Taeg, siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente, che, in tal modo, è stato reso edotto dell’impegno economico complessivamente derivante dall’operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi [3].

Ciò doverosamente premesso, nel caso di specie, alla luce della mancata indicazione del Taeg da parte della banca, si potrebbe sicuramente richiedere un nuovo conteggio, con applicazione (a titolo di Taeg) del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ministro dell’Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e senza addebito di alcuna altra somma a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.

In alternativa alla richiesta di nuovo conteggio, potrebbe essere più vantaggioso chiedere l’estinzione anticipata del finanziamento mediante un pagamento a “saldo e stralcio” e cioè mediante pagamento in soluzione unica di una certa somma, inferiore al debito residuo.

La banca avrebbe il vantaggio di ricevere subito il pagamento e il cliente di risparmiare denaro rispetto a quanto residuerebbe da contratto.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Valentina Azzini

note

[1] Tribunale di Cagliari, sentenza n. 1455 del 26 giugno 2019

[2] Tribunale di Roma, sentenza n. 4835 del 5 marzo 2020

[3] Tribunale di Verona, sentenza n. 1479 del 21 giugno 2018

 

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