È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante le “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che, all’articolo 38, contiene il testo definitivo del piano Transizione 5.0.
Transizione 5.0 può essere definita come l’evoluzione green del Piano 4.0: incentiva gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi a condizione che, tramite gli stessi, si ottenga complessivamente una riduzione dei consumi energetici a livello di struttura produttiva, localizzata in Italia, o di processo interessato.
Si crea, dunque, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel territorio dello Stato, un bivio che, peraltro, preclude la possibilità di cumulo tra 4.0 e 5.0:
- Transizione 4.0: agevolabile con il credito d’imposta al 20% per investimenti effettuati dall’1.1.2023 al 31.12.2025, ovvero 30.6.2026 con “prenotazione” entro il 31.12.2025;
- Transizione 5.0: agevolabile col nuovo credito d’imposta di cui all’articolo 38, D.L. 19/2024.
Per espressa previsione, il nuovo credito 5.0 non è cumulabile, oltre che con il credito “4.0”, neppure con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, di cui all’articolo 16, D.L. 124/2023.
È invece fatta salva la possibilità generale di cumulo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi nel rispetto del divieto di doppio finanziamento.
Transizione 5.0 appare un incentivo complesso, incentrato su una progettualità in grado di coniugare digitalizzazione con target di risparmio energetico, destinato a coinvolgere molteplici figure professionali sia per quanto concerne la parte energetica sia per quanto concerne la parte “digitale”.
Inoltre, l’accesso al credito non sarà “automatico” ma prevederà una “prenotazione” analogamente a quanto accade per altri incentivi.
Il presupposto dell’agevolazione è, infatti, il raggiungimento, tramite investimenti in beni 4.0, di uno dei seguenti obiettivi di efficientamento energetico, misurati “rispetto ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico” (per le imprese di nuova costituzione, invece, il decreto attuativo dovrà definire i criteri per la definizione di uno “scenario controfattuale”).
Nell’ambito degli investimenti agevolabili che compongono il progetto di innovazione possiamo distinguere:
- investimenti trainanti in assets digitali 4.0, tramite i quali si consegua la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento (si veda in seguito);
- investimenti trainati in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia per autoconsumo da fonti energetiche rinnovabili;
- investimenti trainati in formazione del personale (entro determinati limiti).
Ai sensi del comma 4, dell’articolo 38, D.L. 19/2024, sono agevolabili gli investimenti nei beni nuovi materiali e immateriali “4.0” inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.
Si tratta degli stessi beni che, in assenza di un risparmio energetico pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, potranno beneficiare del credito 4.0 ex L. 178/2020.
Tra i beni immateriali si sono inoltre aggiunte le seguenti categorie:
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di monitoraggio continuo dei consumi energetici o di efficientamento energetico (“Energy management dashboard”);
- software gestionali acquistati unitamente a essi.
Di fatto si tratta dei sistemi di monitoraggio dei consumi, anche se parte di un più ampio sistema ERP.
Ai sensi del comma 5, lettera a), dell’articolo 38, D.L. 19/2024, sono agevolabili, subordinatamente alla presenza di nuovi investimenti 4.0, gli investimenti in “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo”.
Di seguito alcune importanti precisazioni che emergono dal Decreto:
- sono escluse le biomasse;
- sono inclusi gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta;
- in relazione all’energia solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai requisiti di carattere territoriale (produzione in UE) e qualitativo (efficienza minima del 21,5%) previsti ai fini del registro delle tecnologie per il fotovoltaico dell’Enea e di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), D.L. 181/2023.
È prevista inoltre una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) dell’art.12 comma 1 del D.L. 181/2023, cioè:
- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.
Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa agli impianti fotovoltaici e non anche ai beni strumentali e alla formazione.
Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, sono ammesse
- se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
- fino a un massimo di 300 mila euro.
Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
L’iter procedurale prevede, al comma 10, dell’articolo 38, D.L. 19/2024, un ruolo apicale del GSE come parte attiva nelle fasi di prenotazione, riconoscimento del credito d’imposta e monitoraggio e controllo:
- nella fase di prenotazione, l’impresa invia al GSE una comunicazione preventiva descrittiva del progetto, corredata da una certificazione ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili;
- nella fase di avanzamento dell’investimento, l’impresa invia al GSE comunicazione periodiche;
- a investimento ultimato, l’impresa invia al GSE la comunicazione finale, corredata dalla certificazione ex post attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
In aggiunta alle due certificazioni tecniche relative al risparmio energetico (rilasciate da EGE certificati secondo la norma UNI CEI 11339 o dalle ESCo certificate secondo la norma UNI CEI 11352) sono inoltre previste:
- la certificazione del revisore legale dei conti, attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile;
- “l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute” rilasciata da un professionista secondo quanto già previsto dal Piano Transizione 4.0.
Resta fermo, analogamente al credito 4.0, l’obbligo di conservazione della documentazione idonea, pena la revoca del beneficio, con apposizione della dicitura su fatture, documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione: “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 38, D.L. 19 del 2 marzo 2024”.
Informazioni
Per accedere alla normativa: www.mimit.gov.it ; www.gse.it
Accresco srl: www.accreso.it – contact@accresco.it – Tel +39 0341 1570511
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui