All’inizio del mese di dicembre è stato approvato in Senato un emendamento al Decreto Anticipi che elimina l’assoluta ingiustizia rappresentata dalla tassazione dei mutui agevolati a dipendenti bancari, assoggettati alla disciplina dei fringe benefit.
E’ stata una battaglia fortemente sostenuta dalla Fisac, dalla quale era partito l’emendamento originariamente presentato dalla Cgil e poi, dopo un mancato accoglimento iniziale, riproposto tramite altre forze politiche.
Il voto di ieri alla Camera dei Deputati ha sancito l’approvazione definitiva della norma, che avrà effetto a partire dall’anno in cui è stato emanato, quindi sulla tassazione del 2023.
Vediamo quindi in che modo verrà calcolato, già a partire dall’anno in corso, il beneficio sui mutui ai dipendenti che verrà considerato fringe benefit.
Cosa cambia in pratica?
La nuova formulazione prevede che per i mutui a tasso fisso l’eventuale beneficio si calcoli al momento della concessione e resti invariato per tutta la durata del finanziamento.
EsempioIpotizziamo che la banca accordi ad un suo dipendente un mutuo agevolato ad un tasso fisso dell’1% in un momento in cui il tasso di riferimento BCE è pari al 2%. Il benefit su quel mutuo sarà pari alla metà della differenza tra i due tassi. (2% – 1%) / 2 = 0,50% Questa sarà per tutta la durata del mutuo la percentuale sulla quota interessi in base alla quale calcolare il beneficio accordato al dipendente fino alla scadenza, indipendentemente da future variazioni del tasso BCE. Capitale residuo x 0 ,50 / 1.200 |
Per i mutui a tasso variabile si analizzerà la differenza tra il tasso effettivamente pagato e quello in vigore nel mese di scadenza della rata. Fino ad ora si prendeva come riferimento il tasso al 31 dicembre e si confrontava con quelli pagati nelle rate scadute nell’arco dei 12 mesi. Questo comportava la possibilità di venire tassati per un beneficio del quale in realtà non si era goduto.
EsempioSupponiamo per semplicità che un mutuo accordato dalla banca ad un suo dipendente sia regolato a tasso variabile uguale al tasso BCE. I tassi applicati nel 2023 sarebbero stati:
Con le norme fin qui applicate il beneficio sulla quota interessi veniva calcolato come metà della differenza tra il tasso BCE al 31/12 e quelli effettivamente pagati alle varie scadenze.
Per ognuno di questi mesi il benefit soggetto a tassazione si calcola con la formula già vista in precedenza: Capitale residuo x beneficio percentuale sugli interessi / 1.200 Nell’esempio risulta evidente il paradosso; pur avendo un tasso che coincide tempo per tempo con il tasso Bce, con la formulazione preesistente il nostro bancario si sarebbe visto calcolare un beneficio in realtà inesistente. La nuova formulazione prevede che il tasso pagato venga confrontato mese per mese con il tasso BCE vigente tempo per tempo (e non con quello al 31/12) andando ad eliminare questa distorsione |
Quando verranno restituite eventuali imposte già addebitate?
Ci vorrà ancora un po’ di pazienza. La legge è stata appena approvata e dovrà essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La banca adeguerà pertanto le procedure al nuovo metodo di calcolo e comunicherà le modalità con cui procederà a ricalcoli e conguagli.
Possiamo tuttavia attendere con una serenità che fino a qualche settimana fa molti di noi non avevano.
La situazione prima della recente modifica normativa:
Gruppo Bper. Welfare, tassazione mutui, fringe benefits: a che punto siamo?
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