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Il quadro economico costituisce certamente un elaborato centrale del progetto la cui definizione acquisisce una specificazione sempre maggiore in funzione dei livelli progettuali di riferimento.

In attesa del nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti, i contenuti di questo elaborato sono sostenuti normativamente dagli articoli 16, 22, 32 e 42 del d.P.R. 207/2010 (ancora in vigore) e da alcune ulteriori integrazioni che andremo di seguito ad elencare.

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Quadro economico, elementi per la redazione: nuove indicazioni aggiornate

Ciò che dunque regolamenta (al momento) il quadro economico, è il d.P.R. 207/2010, articoli 16, 22, 32 e 42, cui sono state aggiunte le seguenti integrazioni:

  • il nuovo comma 11-bis dell’articolo 23 del d.lgs. 50/2016 (introdotto dall’articolo 1, comma 20, lettera “a” della legge 55/2019) prevede che vengano inserite nel quadro economico, tra le spese tecniche, anche le spese di carattere strumentale;
  • le spese per i compensi del collegio consultivo tecnico (la cui costituzione è obbligatoria fino al 31 dicembre 2021 per lavori di opere pubbliche di importo superiore alla soglia comunitaria mentre è facoltativa per quelli di importo inferiore) che vanno previste ed inserite nel quadro economico dell’intervento ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge 120/2020;

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  • per quanto riguarda gli oneri aggiuntivi per le integrazioni al Piano di sicurezza e coordinamento che si possono rendere necessari anche dopo la redazione del progetto, l’articolo 8, comma 4, lettera “b” della legge 120/2020 prevede che tali costi, fino al 31 dicembre 2021, siano riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento (una voce di costo idonea possono essere gli imprevisti) e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta – in questo caso, pertanto, non si rende necessario inserire nel quadro economico una voce specifica;
  • viene inserita una nuova voce di costo che interessa le spese necessarie per la certificazione dell’opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica (nazionali o internazionali) che possono essere richiesti dalla stazione appaltante;
  • deve essere considerata, come una ulteriore voce di spesa, anche quella relativa ai lavori di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del d.lgs. 50/2016) eventualmente non inclusi nell’appalto principale e da affidare separatamente.

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Gli elementi del quadro economico

La rappresentazione dei contenuti di un quadro economico costituisce il pannello di controllo dei costi di tutto l’intervento e delle macro-voci di spesa che interessano le varie attività che dovranno essere eseguite e che sono raccolte in due quadri principali:

QUADRO “A”
Somme a base d’appalto che comprendono, in linea generale, gli importi relativi alle seguenti voci:

  • lavori,
  • importo manodopera,
  • oneri per la sicurezza,
  • lavori in amministrazione diretta,
  • servizi,
  • forniture.

QUADRO “B”Somme a disposizione che includono:

  • le spese tecniche,
  • allacciamenti,
  • imprevisti,
  • accantonamenti,
  • spese generali,
  • oneri fiscali.

Il collegio consultivo tecnico e le controversie nella realizzazione di opere pubbliche

Nella gestione del quadro economico è necessario ricordare che, soprattutto per le opere pubbliche di una certa rilevanza, è utile predisporre un quadro economico pre-gara che è quello redatto con il progetto esecutivo diventando documentazione di gara e un quadro economico post-gara per la registrazione dei ribassi d’asta, delle conseguenti riduzioni dell’IVA e per la definizione finale dei singoli importi soggetti al ribasso d’asta (compresi i lavori, le spese tecniche, servizi e forniture). Le differenze esistenti tra i due quadri economici non modificano le voci di costo ma la doppia rappresentazione rende molto chiari i nuovi costi finali delle attività affidate e le conseguenti riduzioni degli oneri fiscali contribuendo alla formazione di documenti utili per la gestione e il monitoraggio dell’opera e per l’immediata individuazione dell’importo relativo alle economie da ribasso d’asta.

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I due format di quadro economico pre e post-gara sono riportati di seguito con l’indicazione complessiva delle possibili voci da inserire (o da eliminare se non pertinenti alle opere previste).

Quadro economico pre-gara

Quadro economico, elementi per la redazione: nuove indicazioni aggiornate Schermata 2020 11 25 alle 20.10.00

Quadro economico, elementi per la redazione: nuove indicazioni aggiornate Schermata 2020 11 25 alle 20.10.20

>> Scarica il modulo PRE-GARA (formato pdf)

>> Scarica il modulo PRE-GARA (formato word)

Compilazione

Nella compilazione di un quadro economico, che costituisce l’elaborato di riferimento per l’individuazione dei costi complessivi dell’opera, sono spesso presenti delle carenze o criticità per la mancata specificazione di alcuni elementi ricorrenti che interessano:

  • l’importo complessivo dell’appalto da porre a base d’asta che include l’importo dei lavori, l’importo della mano d’opera (soggetti a ribasso d’asta) oltre agli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta);
  • i costi della manodopera costituiscono parte dell’importo dei lavori (soggetti a ribasso d’asta), vanno calcolati sulle tabelle nazionali (art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016) e indicati obbligatoriamente dalla S.A. nei documenti di gara – i costi della manodopera, insieme all’importo dei lavori, viene applicato il ribasso d’asta ferma restando l’inderogabilità dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro – questa conformità va verificata anche in sede di gara dove ogni concorrente è obbligato ad individuare separatamente i costi della manodopera nell’offerta economica (art. 95, c. 10, d.lgs. 50/2016);
  • gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta (art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016);
  • il calcolo dell’incentivo per funzioni tecniche (articolo 113 del d.lgs. 50/2016) che deve essere computato nella misura massima del 2% sull’importo complessivo dei lavori posti a base d’asta (si intende l’importo dei lavori + manodopera + oneri sicurezza) – il 2% così ottenuto va suddiviso:
    • in una quota pari all’80% (calcolato sul 2%) destinato al compenso incentivante per il lavoro svolto dal personale interno della staziona appaltante impegnato (nei diversi ruoli) nell’attuazione dell’intervento (certificato dal Rup con una specifica determina che attesti l’avvenuto svolgimento di ogni funzione e le quote spettanti a ciascun soggetto);
    • in una quota pari al 20% (sempre calcolato sul 2%) da utilizzare solo per l’acquisto di beni, strumentazioni per l’ufficio di riferimento del personale impegnato – questa seconda quota non può essere utilizzata nel caso di finanziamenti con risorse comunitarie o a destinazione vincolata (e rientra, pertanto, nelle economie da ribasso d’asta);

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  • il compenso per il collegio consultivo tecnico (articolo 6, legge 120/2020) deve essere previsto obbligatoriamente (fino al 31 dicembre 2021) solo nel caso di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria – al di sotto di quell’importo è facoltà della stazione appaltante nominare tale organismo e quindi prevedere il relativo compenso;
  • la coerenza del q.e. con le spese ammissibili stabilite dal canale di finanziamento utilizzato – questo richiede una verifica dettagliata, sulla base delle norme di regolazione del finanziamento, per stabilire quali sono le spese considerate come ammissibili e quindi pienamente riconosciute anche dal monitoraggio effettuato dagli organismi di controllo del canale di finanziamento;
  • gli imprevisti (entro il 10 % dell’importo a base d’asta compresi costi sicurezza – l’IVA non va inclusa negli imprevisti) sono solo per i lavori e devono risultare impegnati per lavorazioni effettivamente imprevedibili al momento della redazione del progetto;
  • il calcolo delle spese tecniche (di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza) da effettuare sulla base dei parametri riportati dal d.M. 17/6/2016;
  • i costi delle opere da eseguire vanno calcolati, durante la redazione del progetto, sulla base dei prezzari regionali in difetto utilizzando i prezzari aggiornati dalle strutture periferiche del MIT;
  • le opere in economia sono state eliminate dal nuovo codice (sono sostituibili, in funzione delle varie condizioni, da affidamenti sotto-soglia, affidamenti diretti, lavori in amministrazione diretta o imprevisti quando ne ricorrono le condizioni);
  • il calcolo dell’IVA deve essere effettuato con aliquote differenziate per lavori e servizi, in coerenza con la normativa vigente al momento dell’erogazione dei pagamenti.

> Sul tema IVA: IVA Agevolata in Edilizia, ecco i modelli fac-simile per la dichiarazione

Quadro economico post-gara (con relative note)

Quadro economico, elementi per la redazione: nuove indicazioni aggiornate Schermata 2020 11 25 alle 20.18.20

Quadro economico, elementi per la redazione: nuove indicazioni aggiornate Schermata 2020 11 25 alle 20.18.40

Note al quadro economico post-gara
(1) Inclusa la differenza della minore IVA da ribasso d’asta.
(2) La somma del totale generale intervento e delle economie deve corrispondere all’importo originario del finanziamento.

>> Scarica il modulo POST-GARA (formato pdf)

>> Scarica il modulo POST-GARA (formato word)

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Beni culturali: compilazione del quadro economico

Nell’ambito del settore dei beni culturali è necessario segnalare un altro aspetto che interessa la compilazione del quadro economico e la gestione complessiva degli affidamenti in questo settore:

  • l’integrazione della progettazione in corso d’opera con copertura garantita nel quadro economico dell’intervento (prevista dall’art. 147, c. 5 del d.lgs. 50/2016) non corrisponde a omissione della progettazione esecutiva (e quindi il progetto esecutivo va, comunque, redatto e completato in corso d’opera – modalità sostanzialmente diversa dall’appalto integrato);
  • l’affidamento dei lavori relativi ai beni culturali può avvenire sulla base del progetto definitivo solo nei casi riferiti a beni culturali mobili, superfici decorate e materiali storicizzati di beni immobili (articolo 14, comma 4 e 5 del d.M. 154/2017);
  • quanto disposto dalle norme indicate non equivale alla possibile attuazione dell’appalto integrato nei beni culturali per l’esecuzione dei lavori;
  • l’applicabilità dell’appalto integrato nei settori ordinari e in quello dei beni culturali, comunque, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera “b” della legge 55/2019 e dall’articolo 8, comma 7, lettera “a”, è temporaneamente ripristinata fino al 31 dicembre 2021.

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Foto: iStock/Ugur Karakoc

 

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