I contribuenti con regime ordinario possono ridurre il loro reddito imponibile con alcuni oneri deducibili. Particolare attenzione va posta agli assegni periodici versati all’ex coniuge, che possono essere dedotti dal reddito, così come alcune spese di locazione e condominiali, se stabilite dal giudice. Tuttavia, gli assegni una tantum non sono deducibili, nemmeno se rateizzati, poiché considerati una transazione finale tra i coniugi. Approfondiamo meglio i dettagli e le condizioni specifiche.
I contribuenti che non applicano il regime forfetario, o che possiedono ulteriori redditi, possono considerare in diminuzione dal reddito imponibile gli oneri deducibili indicati dall’art. 10 del TUIR. A tal proposito occorre prestare particolare attenzione alle somme (assegni) corrisposte all’ex coniuge o al coniuge separato deducibili ai sensi del citato art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR.
Gli assegni versati all’ex coniuge fra gli oneri deducibili
Secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi sono deducibili gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge, anche se residente all’estero,
“ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
Deve però considerarsi anche la posizione del soggetto che beneficia delle somme essendo destinatario dell’assegno. Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i) del TUIR. Il coniuge separato o divorziato che percepisce il predetto assegno deve dichiarare le somme incassate quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Tali redditi si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. In tal senso dispone l’art. 52, comma 1, lett. c) del TUIR.
Concorrono alla determinazione dell’importo degli assegni periodici deducibili ai sensi delle disposizioni citate, le somme stabilite a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali.
Si tratta del c.d. contributo casa. Gli importi così’ corrisposti sono deducibili a condizione che siano disposti dal giudice e siano quantificabili. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 17 del 24 aprile 2015 le predette somme devono risultare dal contratto di locazione o dalla documentazione delle spese condominiali.
Nel caso in cui le predette somme siano relative all’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.
Sono parimenti deducibili secondo quanto previsto dalla disciplina in esame, le maggiori somme corrisposte a titolo di adeguamento ISTAT, ma a condizione che l’adeguamento sia espressamente disposto dal giudice. Sono deducibili anche le somme corrisposte a titolo di arretrati, anche se versati in un’unica soluzione.
Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha chiarito (Circolare n. 15 del 19 giugno 2023) che il contribuente può tenere conto anche delle somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge.
Come indicarli in dichiarazione dei redditi
Il Modello Redditi e le relative istruzioni prevedono che ai fini della deducibilità dei predetti oneri debba essere indicato il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.
Si tratta, evidentemente, di un’indicazione finalizzata a rendere più agevoli le operazioni di controllo. Infatti, le predette istruzioni evidenziano che in caso di mancata indicazione del Modello di dichiarazione del contribuente del codice fiscale del percipiente non sarà possibile fruire della deduzione dei predetti oneri.
Assegni una tantum indeducibili
Non sono invece deducibili gli assegni recanti l’erogazione di una somma in un’unica soluzione, in quanto rappresentano sostanzialmente una transazione in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi, come pure le somme corrisposte agli ex coniugi nella forma dell’una tantum anche se la somma complessiva è oggetto di rateizzazione.
In buona sostanza la rateizzazione rappresenta solo una modalità di pagamento, ma ciò che contraddistingue l’una tantum è che la somma complessivamente corrisposta ha natura “tombale“ chiudendo definitivamente la vicenda tra i due soggetti.
NdR. Alcuni suggerimenti per obbligare il coniuge a versare l’assegno di mantenimento
Nicola Forte
Lunedì 3 Giugno 2024
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